Page 18 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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GIOVANNI STELLA
per le limitazioni ritenute socialmente ed economicamente accettabili oppure
quando gli effetti negativi sulla concorrenza siano compensati da altri effetti positivi
sulla competitività del mercato. A quest’ultimo proposito, la stessa Banca d’Italia
nel provvedimento del 2005 sottolinea, da un punto di vista generale, che
l’uniformità delle clausole contrattuali limita la libertà contrattuale, ma può avere
anche effetti positivi sul piano concorrenziale; ad esempio, se un medesimo
prodotto o servizio è offerto dalle imprese tramite contratti con un contenuto
identico sotto il profilo delle condizioni contrattuali, ciò consente al consumatore
di valutare agevolmente quale è l’impresa che offre il prezzo più vantaggioso e
quindi l’uniformità favorisce il confronto sulle condizioni economiche . E’ vero
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che quest’ultimo argomento non si attaglia propriamente alla fideiussione, che
notoriamente non ha un costo né per il debitore principale né per il creditore, ma
vale comunque a spiegare la circostanza di un certo margine di discrezionalità per
l’autorità amministrativa nel valutare quali intese o clausole di intese siano
anticoncorrenziali; in ultima analisi, dà ragione del perché l’autorità abbia
dichiarato restrittive della concorrenza certe clausole dello schema ABI e non altre,
evidentemente ritenute economicamente o socialmente giustificate per quanto
limitative della libertà di concorrenza.
Ciò premesso, sono due le motivazioni fondamentali – concernenti anche
profili civilistici – che hanno indotto l’autorità garante a considerare
anticoncorrenziali le tre clausole che ho descritto: in primo luogo queste clausole
impongono al fideiussore degli oneri e degli obblighi ulteriori e diversi rispetto a
quelli previsti dal codice, rendendo più gravosa la posizione del fideiussore
rispetto alle norme del codice. Ad esempio, è chiaro che la clausola di deroga
all’art. 1957 c.c. rende più gravosa la posizione del fideiussore: per questa norma
il creditore deve agire entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale,
mentre per effetto della deroga la banca può proporre l’azione entro un termine
molto più lungo, coincidente con la prescrizione decennale, per cui il fideiussore
resta esposto per un tempo più ampio all’azione del creditore, con conseguenti
riflessi negativi sulla possibilità dell’azione di regresso.
Inoltre, e questo sembra essere davvero un elemento decisivo nella valutazione
di anti-concorrenzialità, tali clausole, sempre secondo l’autorità garante, prevedono
degli oneri aggiuntivi a carico del fideiussore senza un’adeguata giustificazione,
ossia senza che vi sia un corrispondente interesse delle banche meritevole di tutela,
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in assenza quindi di un contemperamento equilibrato degli interessi delle parti .
L’applicazione uniforme delle suddette clausole impedisce ai fideiussori di pattuire
sul punto condizioni contrattuali migliori nel senso di condizioni più eque ed è
questa circostanza che determina davvero l’anti-concorrenzialità delle clausole. In
proposito è a mio avviso significativo il passaggio del Provvedimento della Banca
18 Banca d’Italia, Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, cit., § 54.
Cfr. sul punto e su alcuni vantaggi dell’uniformità contrattuale, evidenziati anche dalla Banca
d’Italia, RENNA, La fideiussione omnibus oltre l’intesa antitrust, cit., 577 ss., in particolare 582.
19 Su questi aspetti, cfr. nel dettaglio §§ 84-86 del citato Provvedimento della Banca d’Italia n. 55.
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