Page 18 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
P. 18

GIOVANNI STELLA





               per  le  limitazioni  ritenute  socialmente  ed  economicamente  accettabili  oppure
               quando gli effetti negativi sulla concorrenza siano compensati da altri effetti positivi
               sulla competitività del mercato. A quest’ultimo proposito, la stessa Banca d’Italia
               nel  provvedimento  del  2005  sottolinea,  da  un  punto  di  vista  generale,  che
               l’uniformità delle clausole contrattuali limita la libertà contrattuale, ma può avere
               anche  effetti  positivi  sul  piano  concorrenziale;  ad  esempio,  se  un  medesimo
               prodotto  o  servizio  è  offerto  dalle  imprese  tramite  contratti  con  un  contenuto
               identico sotto il profilo delle condizioni contrattuali, ciò consente al consumatore
               di valutare agevolmente quale è l’impresa che offre il prezzo più vantaggioso e
               quindi l’uniformità favorisce il confronto sulle condizioni economiche . E’ vero
                                                                                 18
               che  quest’ultimo  argomento  non  si  attaglia  propriamente  alla  fideiussione,  che
               notoriamente non ha un costo né per il debitore principale né per il  creditore, ma
               vale comunque a spiegare la circostanza di un certo margine di discrezionalità per
               l’autorità  amministrativa  nel  valutare  quali  intese  o  clausole  di  intese  siano
               anticoncorrenziali;  in  ultima  analisi,  dà  ragione  del  perché  l’autorità  abbia
               dichiarato restrittive della concorrenza certe clausole dello schema ABI e non altre,
               evidentemente  ritenute  economicamente  o  socialmente  giustificate  per  quanto
               limitative della libertà di concorrenza.
                  Ciò  premesso,  sono  due  le  motivazioni  fondamentali  –  concernenti  anche
               profili  civilistici  –  che  hanno  indotto  l’autorità  garante  a  considerare
               anticoncorrenziali le tre clausole che ho descritto: in primo luogo queste clausole
               impongono al fideiussore degli oneri e degli obblighi ulteriori e diversi rispetto a
               quelli  previsti  dal  codice,  rendendo  più  gravosa  la  posizione  del  fideiussore
               rispetto alle norme del codice. Ad esempio, è chiaro che la clausola di deroga
               all’art. 1957 c.c. rende più gravosa la posizione del fideiussore: per questa norma
               il creditore deve agire entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale,
               mentre per effetto della deroga la banca può proporre l’azione entro un termine
               molto più lungo, coincidente con la prescrizione decennale, per cui il fideiussore
               resta esposto per un tempo più ampio all’azione del creditore, con conseguenti
               riflessi negativi sulla possibilità dell’azione di regresso.
                  Inoltre, e questo sembra essere davvero un elemento decisivo nella valutazione
               di anti-concorrenzialità, tali clausole, sempre secondo l’autorità garante, prevedono
               degli oneri aggiuntivi a carico del fideiussore senza un’adeguata giustificazione,
               ossia senza che vi sia un corrispondente interesse delle banche meritevole di tutela,
                                                                                        19
               in assenza quindi di un contemperamento equilibrato degli interessi delle parti .
               L’applicazione uniforme delle suddette clausole impedisce ai fideiussori di pattuire
               sul punto condizioni contrattuali migliori nel senso di condizioni più eque ed è
               questa circostanza che determina davvero l’anti-concorrenzialità delle clausole. In
               proposito è a mio avviso significativo il passaggio del Provvedimento della Banca

                  18  Banca d’Italia, Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, cit., § 54.
                  Cfr. sul punto e su alcuni vantaggi dell’uniformità contrattuale, evidenziati anche dalla Banca
               d’Italia, RENNA, La fideiussione omnibus oltre l’intesa antitrust, cit., 577 ss., in particolare 582.
                  19  Su questi aspetti, cfr. nel dettaglio §§ 84-86 del citato Provvedimento della Banca d’Italia n. 55.

                                                    16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23