Page 142 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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MARILENA RISPOLI FARINA
di fondi da parte dei clienti, acuitisi, sostengono le Autorità, a seguito delle
“turbolenze sul mercato bancario statunitense”, così che sebbene la banca fosse
solvibile , era esposta al rischio di insolvenza. Pertanto, le Autorità svizzere hanno
dovuto adottare provvedimenti per evitare “gravi danni per il mercato finanziario
svizzero e internazionale”. In tale contesto, “al fine di tutelare i depositanti e i
mercati finanziari”, la FINMA ha approvato l’offerta di acquisto presentata da
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UBS, una altra grande banca svizzera .
Il consiglio federale svizzero ha agito in virtù dei poteri previsti dagli
artt.184\cpv 3 e art. 185 cpv 3 delle Costituzione federale svizzera e ha emanato
una “Ordinanza sui mutui supplementari di sostegno alla liquidita e la
concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per
mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche
di rilevanza sistemica” derogando notevolmente al diritto federale esistente. A
garanzia dell’acquisto, l’istituto di emissione ha previsto diverse misure di
salvataggio, tra cui 100 miliardi di liquidità extra, che dovrebbe rendere le banche
più capaci di far fronte a una richiesta di rimborso da parte della clientela.
La Banca centrale elvetica ha quindi coinvolto nel salvataggio UBS, la prima
banca del Paese, che ha accettato di comprare la consorella in difficoltà. La trattativa
è durata cinque giorni, alla fine dei quali si è raggiunto l’accordo per l’acquisizione a
un prezzo stimato in circa tre miliardi di franchi. Due in più di quanto chiesto da
UBS, ma quattro in meno dell’ultimo valore di capitalizzazione di Credit Suisse.
Le nuove disposizioni includono la concessione alla FINMA del potere (i) di
aggirare la necessità di assemblee generali per l'approvazione di transazioni che
coinvolgono banche di rilevanza sistemica (articolo 10a) e (ii) di richiedere la
svalutazione di "capitale di base aggiuntivo" (articolo 5a). Di conseguenza, il
salvataggio è stato attuato per via amministrativa, aggirando sia il Parlamento che
le assemblee degli azionisti delle banche interessate.
In terzo luogo, sulla base dell'articolo 5a e delle condizioni applicabili alle
obbligazioni, i detentori di 16 miliardi di franchi svizzeri di obbligazioni AT1 in
CS sono stati completamente spazzati via, mentre i detentori di azioni,
nonostante la diluizione sostanziale, non hanno subito alcuna perdita.
La procedura adottata in via amministrativa, presenta due caratteri di novità
rispetto alle prassi dei salvataggi bancari. In primo luogo, la fusione è stata
disposta senza sentire gli azionisti delle due banche, in deroga alle norme sulla
fusione delle società quotate in Borsa che richiedono il voto dell’assemblea
straordinaria delle società acquisite. Anche per tali profili si è legiferato in deroga
(art.10 dell’ordinanza) alla legge federale sulle fusioni del 2003 (Merger Act).
La modifica della governance della società è una novità nel diritto delle
soluzioni delle crisi bancarie. Nella crisi di Bears Stearns del 2008 gli azionisti
60 Si veda Martino Su Credit Suisse le autorità svizzere danno un buon esempio, in lavoce,6 aprile 2023
che, in controtendenza, valuta positivamente l’intervento delle Autorità svizzere pur se
caratterizzato da alcune “forzature “ sul piano normativo.
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