Page 7 - Mario Libertini - Competere e cooperare per generare valore nell’economia degli “intangibili”. A proposito delle teorie sul capitalismo di Haskel e Westlake
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IANUS n. 27-2023 ISSN 1974-9805
4. I problemi della proprietà intellettuale, oggi
Naturalmente, negli scritti di HASKEL e WESTLAKE non poteva mancare
l’attenzione verso una fra le principali novità giuridiche prodotte dal capitalismo,
cioè quella del riconoscimento di diritti di proprietà sulle creazioni intellettuali
(che in tempi antichi erano viste come cose fuori commercio). La proprietà
intellettuale è stata prevalentemente giustificata come premio-incentivo per la
produzione di innovazione (tecnica, estetica, culturale). In questa prospettiva,
essa è oggi generalmente vista soprattutto come uno strumento di promozione
della competizione fra imprese, funzionalmente coerente con le norme generali
di tutela della concorrenza (e non un’eccezione ai principi di libertà di
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commercio, come in prevalenza si riteneva in passato).
Questa narrazione è, in linea di massima, fondata, ma è anche parziale.
Intanto, vi sono grandi problemi “interni” alla materia della proprietà
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intellettuale e alla giustificazione dei diritti di esclusiva. A parte questi problemi
“interni” del sistema della proprietà intellettuale, sui quali gli Aa. non si
soffermano particolarmente, HASKEL e WESTLAKE mettono in luce come una
gestione efficiente del processo innovativo richieda una collaborazione fra
investimenti pubblici e investimenti privati: il sistema non raggiungerebbe i
risultati auspicati senza il sostegno pubblico alla ricerca di base e industriale. Il
tema non è nuovo, ed è stato ampiamente divulgato da un noto libro di Mariana
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MAZZUCATO , ma gli Aa. hanno il merito di svilupparlo con osservazioni
originali.
Importante è, in primo luogo, la sottolineatura del rischio di burocratizzazione
del finanziamento pubblico della ricerca, con conseguente incapacità di cogliere
e stimolare le innovazioni potenzialmente più importanti. A parte ciò, gli Aa.
insistono giustamente (in ciò d’accordo con MAZZUCATO) sul punto che il
finanziamento pubblico alla ricerca dovrebbe dichiarare i suoi obiettivi politici
4 «Le norme sulla proprietà intellettuale e le norme sulla concorrenza condividono gli stessi
obiettivi» [così, da ultimo, la Comunicazione della Commissione europea, Linee direttrici
sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di
cooperazione orizzontale (2023/C 259/01), § 444].
5 A mio avviso: i) le contestazioni sono ingiustificate per i segni distintivi; ii) sono anche
ingiustificate, in linea di principio, per i brevetti per invenzione, perché in questo caso il problema
della remunerazione degli investimenti in R&S continua ad essere reale, ma la disciplina dovrebbe
essere più duttile, e nella durata e nella determinazione dell’ambito dell’esclusiva; iii) ciò vale anche
per i segreti commerciali e industriali; iv) per il diritto d’autore, c’è da augurarsi un ripensamento
generale, con un progressivo passaggio verso sistemi di dominio pubblico pagante. In questo modo
ho cercato di riassumere le conclusioni esposte in LIBERTINI, Tutela e promozione delle creazioni
intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale, in A.I.D.A., 2014, 299 ss.
6 MAZZUCATO, The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (trad. ital., Lo
Stato innovatore, Bari-Roma, 2016; nuova ed. 2020). Ma cfr. anche DAVID, Intellectual Property
Institutions and the Panda’s Thumb: Patents, Copyrights, and Trade Secrets in Economic Theory and History,
in M.B. WALLERSTEIN et al. (eds), Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and
Technology, Washington, D.C., 19 ss.
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