Page 13 - Celeste Pesce - La rilevanza giuridica dell’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione europea
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





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               ambientale e della salute , fra loro, sovente, intrecciate .
                  Nondimeno, è opportuno che le scelte politiche, risultato dell’ampio confronto
               e  del  dialogo  scientifico,  restino  ispirate  ai  princìpi  regolatori  della  tutela
               ambientale europea. In particolare, sembra imprescindibile che la precauzione
               continui a supportare i decision maker, qualora i termini scientifici siano incerti e
               che,  viceversa,  la  prevenzione  ispiri  e  indirizzi  le  scelte  politiche  dinanzi  ad
               evidenze tecnico-scientifiche inconfutabili .
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                  L’apporto della scienza alle decisioni politiche e l’interazione con i decisori
               politici ha, dunque, una sua vivacità e funzionalità. Qualche punto di debolezza


               in  European  Journal  of  International  Law,  2016,  pp.  497-518;  J.  PEEL,  Of  Apples  and  Oranges  (and
               Hormones in Beef): Science and the Standard of Review in WTO Disputes under the SPS Agreement, in
               International & Comparative Law Q’ly, 2012, pp. 427-458.
                  37  Corte giust. 5 maggio 1998, C-157/96, National Farmers’ Union e a.; 5 maggio 1998, C-180/96,
               Regno  Unito  c.  Commissione;  19  settembre  2002,  C-336/00,  Huber;  7  settembre  2004,  C-127/02,
               Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging; 9 giugno 2016, C-78/16, Pesce e a. c. Presidenza del
               Consiglio dei Ministri (caso Xylella). In dottrina, F. MUNARI, Il ruolo della scienza nella giurisprudenza
               della Corte, cit.
                  38   Tanto  accade,  a  titolo,  meramente,  indicativo,  nel  caso  degli  organismi  geneticamente
               modificati (OGM). Cfr. regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
               marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia
               di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»); ex multis, Corte giust. 21 marzo 2000,
               C-6/99, Greenpeace France e a. c. Ministère de l’Agriculture e a. e Novartis Seeds e Monsanto Europ; 8
               settembre 2011, C-58/10, Monsanto e a.; 21 dicembre 2011, C-366/10, Air Transport Association of
               America e a.; Corte giust. 7 luglio 2022, C-24/21, PH (Interdiction régionale de mise en culture d’OGM).
               Cfr. T. CHRISTOFOROU, The Regulation of Genetically Modified Organisms in the European Union: The
               Interplay of Science, Law and Politics, in Common Market Law Review, 2004, pp. 647-709; L. MARINI,
               Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente modificati nel diritto comunitario, in
               Il Diritto dell’Unione europea, 2004, pp. 7-72; S. POLI, Legislazione anti-OGM degli Stati membri e mercato
               interno: il caso austriaco, in Il Diritto dell’Unione europea, 2004, p. 365; F. ROSSI DAL POZZO, Profili
               comunitari ed internazionali della disciplina degli organismi geneticamente modificati, Milano, 2005; H.
               RUIZ FABBRI, L. GRADONI, L’affaire de l’OGM devant le juge de l’OMC: science et précaution sans principes,
               in  Diritto  del  commercio  internazionale,  2007,  p.  64-664;  S.  POLI,  La  controversia  sugli  organismi
               geneticamente modificati tra obblighi OMC e competenza comunitaria, Napoli, 2008; F. ROSSI DAL POZZO,
               Profili  recenti  in  tema  di  organismi  geneticamente  modificati  nel  settore  agroalimentare  fra  procedure  di
               comitato  e  tutela  giurisdizionale,  in  Diritto  del  commercio  internazionale,  2014,  pp.  339-396;  F.
               CITTADINO, Libera circolazione degli OGM: più spazio per la tutela dell’ambiente alla luce della direttiva
               (UE) 2015/412? (Free Circulation of GMOs: More Room for Environmental Protection in Light of Directive
               (EU) 2015/412?), in Rivista giuridica dell’ambiente, 2016, vol. 1, pp. 209-219; T. M. MOSCHETTA, La
               coltivazione degli OGM tra “flessibilità” e “coerenza” del mercato interno dell’Unione Europea, in Rivista
               quadrimestrale di diritto dell’ambiente - Quarterly Journal of Environmental Law, 2016, n. 3, pp. 120-149;
               L.  MARINI,  L’epidemia  di  ‘Xylella’  fastidiosa  e  la  precauzione  a  due  velocità,  in  Rivista  giuridica
               dell’ambiente, 2018, vol. 33, pp. 255-272; M. C. ERRIGO, Diritto e OGM. Una storia complicata, in
               BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2020, 1, pp. 273-309; M. MAURO, OGM e coesistenza: il punto
               sulla disciplina europea, alla luce degli orientamenti della Corte di giustizia. Ultimo atto prima di una riforma?
               [Nota a sentenza: CGUE, sez. II, 7 luglio 2022, causa C-24/21], in Rivista di diritto alimentare, 2023, vol.
               17, pp. 71-85.
                  39  L’azione dell’Unione in materia ambientale è regolata dai princìpi della precauzione; azione
               preventiva; correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente; chi inquina paga
               (art. 191, par. 2, TFUE).

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