Page 14 - Celeste Pesce - La rilevanza giuridica dell’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione europea
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CELESTE PESCE
si avverte nella fase di divulgazione delle evidenze scientifiche alla collettività,
tramite i canali istituzionali e informali di comunicazione, in un linguaggio
fruibile e, quindi, nel modo in cui le evidenze scientifiche sono utilizzate per
formare la coscienza climatica individuale; in generale, le iniziative, nazionali ed
europee, al riguardo paiono esigue.
Invero, il dialogo con la scienza, adeguatamente diffuso alla collettività, giova
alla partecipazione dal basso che è un diritto dei cittadini europei , ma anche una
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loro responsabilità civica nell’interesse comune .
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Il testo climatico chiama le istituzioni dell’Unione a garantire la
partecipazione del pubblico attraverso una precisa e capillare divulgazione. La
scelta degli strumenti e delle regole del dialogo è però delegata ad altre norme o
posticipata alla fase attuativa. In un simile prospettiva, è opportuno che il
coinvolgimento dei consociati risponda alle aspirazioni partecipative del patto
verde e dell’ottavo programma d’azione per l’ambiente che, nel complesso,
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replicano i valori partecipativi e democratici europei , ma anche le omologhe
esortazioni dell’Accordo di Parigi .
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In buona sostanza, la governance ambientale partecipata dai cittadini in
un’ottica di trasparenza e di apertura al pluralismo, ma anche di responsabilità
pubblica delle procedure , ha l’onere di coinvolgere le componenti sociali in
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maniera adeguata, soprattutto, di responsabilizzarle nel processo di transizione
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giusta ed equa verso una società climaticamente neutra e resiliente .
Leggendo il regolamento, simili esigenze trovano una risposta sufficiente che,
tuttavia, lascia spazio a considerazioni migliorative ed evolutive in un’ottica
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R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Torino, 2022; R. ADAM, A.
TIZZANO, (a cura di), Manuale di Diritto dell’Unione europea, Torino, 2022; G. TESAURO, (a cura di)
P. DE PASQUALE, F. FERRARO, Manuale di diritto dell’Unione europea, Napoli, 2023.
41 Sia consentito rinviare a C. PESCE, Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa
nell’Unione europea, Napoli, 2016.
42 Artt. 9-12 TUE. Sia consentito rinviare a C. PESCE, Democrazia rappresentativa e democrazia
partecipativa, cit.; E. TRIGGIANI, La codificazione nell’Unione europea attraverso i principi di democrazia,
efficacia e trasparenza, in Studi sull’integrazione europea, 2019, vol. 14, fasc. 3, pp. 557-578; E.
TRIGGIANI, Deficit democratico o di sovranità? Il rebus politico-istituzionale dell’Unione europea, in Studi
sull’integrazione europea, 2019, pp. 9-18; C. LORD, Democracy at the EU Level: Folly or Necessity? More
Work for a Directly Elected European Parliament, in European Law Journal, 2020, vol. 26, n. 5-6, pp. 448-
459; C. E. MARINICA, Achieving Better Citizen Participation in European Union Activity - Facts and
Perspectives, in Academic Journal of Law and Governance, 2021, pp. 46-63; A. VON BOGDANDY, European
Democracy: A Reconstruction through Dismantling Misconceptions, in ELTE Law Journal, 2022, n. 1, pp.
5-24.
43 Il testo prevede meccanismi attuativi volontari e invita i governi ad elaborare soluzioni dal
basso.
44 Art. 9 regolamento (UE) 2021/1119 cit. Cfr. O. AMMANN, A. BOUSSAT, The Participation of
Civil Society in European Union Environmental Law-Making Processes: A Critical Assessment of the European
Commission’s Consultations in Connection with the European Climate Law, in European Journal of Risk
Regulation (EJRR), Special Issue on Transparency and Participation in the Face of Scientific Uncertainty,
2023, vol. 14, issue 2, pp. 235-252.
45 Art. 9, par. 1, regolamento (UE) 2021/1119 cit.
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