Page 15 - Celeste Pesce - La rilevanza giuridica dell’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione europea
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
sistemica. In linea, il regolamento del 2021 chiama la Commissione a facilitare
processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli (nazionale, regionale, locale) che
interessino le parti sociali, dal mondo accademico alla comunità imprenditoriale,
dai cittadini alla società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e
individuare le azioni che contribuiscano a conseguire gli obiettivi del
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regolamento ; purtuttavia, non ne precisa le modalità operative in maniera
analitica. Talune particolareggiate indicazioni riguardano, essenzialmente, la
possibilità che l’esecutivo dell’Unione si avvalga delle consultazioni pubbliche e
dei dialoghi multilivello sul clima e sull’energia istituiti dagli Stati membri, in
linea con gli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance
dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima , al fine di offrire al pubblico
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(autorità locali, organizzazioni della società civile, comunità imprenditoriale,
investitori, soggetti interessati) l’opportunità di partecipare all’elaborazione della
proposta dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima, nelle fasi di
elaborazione e di riesame delle relative politiche .
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Di tale guisa, riflettendo su soluzioni rafforzative e di agevole realizzazione,
l’Unione potrebbe assorbire, anche al proprio livello, le assemblee civiche per il
clima, vale a dire le forme qualificate e mirate di partecipazione che talune realtà
urbane e locali degli Stati membri hanno adottato per fare fronte agli impegni
climatici . Infatti, simili assemblee, pienamente integrate in materia di governo
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del territorio a forte impatto ambientale , avvalorano la legittimazione
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democratica delle scelte politiche, riuscendo a coinvolgere i cittadini al dibattito,
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alla consultazione e all’istruttoria pubblica . L’Unione potrebbe adoperarsi per
duplicare e normare il fenomeno in seno al proprio sistema democratico, attesa la
vicinanza ai valori democratici e partecipativi europei, nonché la funzionalità alla
strategia climatica europea; ancora, potrebbe supportare i governi nazionali
nell’azione formativa dei cittadini che partecipano all’estrazione del campione
casuale di persone che concorrono alle determinazioni politiche.
46 Art. 9, par. 1, regolamento (UE) 2021/1119 cit.
47 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018
sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n.
663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE,
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il
regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione consolidata.
48 Art. 9, par. 1, regolamento (UE) 2021/1119 cit.
49 Fra le più significative: Convention Citoyenne pour le Climat, Bürgerrat Klima, Consiglio permanente
dei cittadini del Belgio orientale, Assemblea cittadina del Comune di Bologna.
50 La prassi registra istituti affini come i town meeting, i citizen meeting e altri processi partecipativi
di diversa denominazione, ma di tono minore rispetto alle assemblee civiche.
51 Cfr. Y. SINTOMER, Le pouvoir au peuple. Jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative,
Paris, 2007; N. URBINATI, L. VANDELLI, La democrazia del sorteggio, Torino, 2020; M. DE
BENEDETTO, N. RANGONE, La questione amministrativa dell’effettività: regole, decisioni e fatti, in Diritto
pubblico, 2019, 3, pp. 747 ss.; M. DE DONNO, L’emergenza climatica e la democrazia partecipativa, in
Giornale di diritto amministrativo, 2022, 2, pp. 755-761.
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