Page 12 - Celeste Pesce - La rilevanza giuridica dell’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione europea
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CELESTE PESCE
potenzialità, e, forsanche, a trovare le giuste modalità attuative.
Occorre, nondimeno, distinguere i piani di indagine e le relative
argomentazioni. In realtà, il supporto della scienza risulta ben congeniato,
sebbene perfettibile. Per contro, la partecipazione dal basso registra, al momento,
una scarsa incisività ed organicità.
Quanto al dialogo con la comunità scientifica, la legge sul clima esalta il ruolo
del Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici (in seguito,
Comitato) , a supporto dell’Agenzia europea per l’ambiente (in seguito,
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Agenzia).
Il Comitato, composto da quindici esperti scientifici, nominati, a marzo 2022,
dall’Agenzia e indipendenti dagli Stati membri e dall’Unione, ha il compito di
incrementare le valutazioni di natura tecnico-scientifica e di rendere significativo
il contributo della scienza nelle decisioni politiche a salvaguardia del clima.
Concretamente, il testo climatico modifica la disciplina dettata dal regolamento
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(CE) n. 401/2009 , sancendone, principalmente, la proficua relazione con la
Commissione, seppure per il tramite dell’Agenzia.
Ai nostri fini, rileva sottolineare che il lavoro del Comitato ha un peculiare
rilievo sistemico, entro, ben inteso, i ristretti margini di azione che gli sono
riconosciuti. Invero, gli esperti assistono la Commissione, fornendole le
informazioni necessarie a redigere il dossier climatico sulle migliori e più recenti
evidenze scientifiche e sugli sviluppi internazionali da presentare ai colegislatori
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dell’Unione, in linea con gli impegni assunti a Parigi . In altri termini, l’attività
consultiva del Comitato può non solo sollecitare le decisioni che l’Unione e gli
Stati sono chiamati a adottare in tema di mitigazione climatica, ma anche incidere
sul merito.
Del resto, senza forzare il testo climatico, il Comitato può assumere un ruolo
maggiormente decisivo. La legge sul clima stabilisce, infatti, che gli esperti,
limitatamente alle proprie competenze, incrementino lo scambio di conoscenze
scientifiche e stimolino il dialogo e la cooperazione fra gli organi scientifici
dell’Unione . In tale modo, il testo intende rafforzare il legame tra il diritto e la
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scienza e la rilevanza che esso ha assunto nel diritto e nella giurisprudenza
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dell’Unione , come nel contesto internazionale , specialmente in tema di tutela
31 Art. 3 regolamento (UE) 2021/1119 cit.
32 Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,
sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia
ambientale.
33 Art. 11 regolamento (UE) 2021/1119 cit.
34 Art. 3, par. 2, lett. c) e e), regolamento (UE) 2021/1119 cit.
35 F. MUNARI, Il ruolo della scienza nella giurisprudenza della Corte, cit.; C. ANDERSON, Contrasting
models of EU administration in judicial review of risk regulation, in Common Market Law Review, 2014, pp.
425-454; A. ALEMANNO, Science and EU Risk Regulation: The Role of Experts in Decision-Making and
Judicial Review, in E. VOS (ed.), European Risk Governance: its Science, its Inclusiveness and its
Effectiveness, CONNEX Report Series No 6, 2008.
36 Fra i tanti contribuiti: K. SYKES, The Appeal to Science and the Formation of Global Animal Law,
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