Page 12 - Celeste Pesce - La rilevanza giuridica dell’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione europea
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CELESTE PESCE





               potenzialità, e, forsanche, a trovare le giuste modalità attuative.
                  Occorre,  nondimeno,  distinguere  i  piani  di  indagine  e  le  relative
               argomentazioni.  In  realtà,  il  supporto  della  scienza  risulta  ben  congeniato,
               sebbene perfettibile. Per contro, la partecipazione dal basso registra, al momento,
               una scarsa incisività ed organicità.
                  Quanto al dialogo con la comunità scientifica, la legge sul clima esalta il ruolo
               del Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici (in seguito,
               Comitato) ,  a  supporto  dell’Agenzia  europea  per  l’ambiente  (in  seguito,
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               Agenzia).
                  Il Comitato, composto da quindici esperti scientifici, nominati, a marzo 2022,
               dall’Agenzia e indipendenti dagli Stati membri e dall’Unione, ha il compito di
               incrementare le valutazioni di natura tecnico-scientifica e di rendere significativo
               il  contributo  della  scienza  nelle  decisioni  politiche  a  salvaguardia  del  clima.
               Concretamente, il testo climatico modifica la disciplina dettata dal regolamento
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               (CE)  n. 401/2009 ,  sancendone,  principalmente,  la  proficua  relazione  con  la
               Commissione, seppure per il tramite dell’Agenzia.
                  Ai nostri fini, rileva sottolineare che il lavoro del Comitato ha un peculiare
               rilievo  sistemico,  entro,  ben  inteso,  i  ristretti  margini  di  azione  che  gli  sono
               riconosciuti.  Invero,  gli  esperti  assistono  la  Commissione,  fornendole  le
               informazioni necessarie a redigere il dossier climatico sulle migliori e più recenti
               evidenze scientifiche e sugli sviluppi internazionali da presentare ai colegislatori
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               dell’Unione, in linea con gli impegni assunti a Parigi . In altri termini, l’attività
               consultiva del Comitato può non solo sollecitare le decisioni che l’Unione e gli
               Stati sono chiamati a adottare in tema di mitigazione climatica, ma anche incidere
               sul merito.
                  Del resto, senza forzare il testo climatico, il Comitato può assumere un ruolo
               maggiormente  decisivo.  La  legge  sul  clima  stabilisce,  infatti,  che  gli  esperti,
               limitatamente alle proprie competenze, incrementino lo scambio di conoscenze
               scientifiche  e  stimolino  il  dialogo  e  la  cooperazione  fra  gli  organi  scientifici
               dell’Unione . In tale modo, il testo intende rafforzare il legame tra il diritto e la
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               scienza  e  la  rilevanza  che  esso  ha  assunto  nel  diritto  e  nella  giurisprudenza
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               dell’Unione , come nel contesto internazionale , specialmente in tema di tutela

                  31  Art. 3 regolamento (UE) 2021/1119 cit.
                  32  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,
               sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia
               ambientale.
                  33  Art. 11 regolamento (UE) 2021/1119 cit.
                  34  Art. 3, par. 2, lett. c) e e), regolamento (UE) 2021/1119 cit.
                  35  F. MUNARI, Il ruolo della scienza nella giurisprudenza della Corte, cit.; C. ANDERSON, Contrasting
               models of EU administration in judicial review of risk regulation, in Common Market Law Review, 2014, pp.
               425-454; A. ALEMANNO, Science and EU Risk Regulation: The Role of Experts in Decision-Making and
               Judicial  Review,  in  E.  VOS  (ed.),  European  Risk  Governance:  its  Science,  its  Inclusiveness  and  its
               Effectiveness, CONNEX Report Series No 6, 2008.
                  36  Fra i tanti contribuiti: K. SYKES, The Appeal to Science and the Formation of Global Animal Law,

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