Page 104 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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CELESTE PESCE
È pure vero che le scelte operate nel regolamento del 2021, se, da un lato,
avvicinano l’Unione e i suoi membri alla neutralità climatica, dall’altro, possono
minarne la realizzazione, soprattutto entro il termine stabilito. Le criticità
riguardano, principalmente, la possibilità concreta di indurre gli Stati a rispettare
e a implementare gli impegni climatici a causa di talune debolezze del testo circa
il monitoraggio e, prima ancora, l’assetto gestionale e regolatorio. In secondo
luogo, l’impugnabilità dell’obbligo climatico dinanzi, principalmente, alla Corte
di giustizia, alimenta in seno all’Unione il tema, abbastanza dibattuto a livello
internazionale e nazionale, della giustizia climatica. D’altra parte, se l’obbligo
climatico può leggersi, a rovescio, come il diritto della collettività a vivere in un
ambiente salubre, per contro, il regolamento non disciplina le tutele
giurisdizionali. Pertanto, in una visione di insieme, trattandosi di un atto di diritto
derivato, le violazioni degli impegni climatici restano sindacabili per il tramite dei
rimedi generalmente predisposti dai trattati, ma la natura dell’atto e/o degli
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istanti può restringere la portata del testo UE . Ne deriva che le garanzie proprie
dell’Unione europea possono migliorare l’incisività della legge climatica, pure a
fronte di taluni limiti riferibili al contesto.
Tanto brevemente premesso, l’indagine che segue, resta circoscritta ai profili
strettamente giuridici della legge climatica, investendo, indirettamente e soltanto
per quanto di interesse, il flusso di azioni concrete avviate dall’Unione europea
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e dagli Stati membri .
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9 V. K. LENAERTS, J. GUTIÉRREZ-FONS, The General System of EU Environmental Law Enforcement,
in Yearbook of European Law, 2011, vol. 30, p. 3-41; M. HEDEMANN-ROBINSON, Enforcement of
European Union Environmental Law Legal Issues and Challenges, II ed., Abingdon, 2015, p. 261 ss.; U.
GRUSIC, International Environmental Litigation in EU Courts: A Regulatory Perspective, in Yearbook of
European Law, 2016, vol. 35, 2016, pp. 180-228; K. WARD, ECJ Rules that Poland Failed to Fulfil
Obligations under Ambient Air Directive, in European Journal of Risk Regulation, 2018, p. 372 ss.; F.
MUNARI, Public e private enforcement del diritto ambientale dell’Unione, in QUADERNO AISDUE SERIE
SPECIALE Atti del Convegno “Ambiente, digitale, economia: l’Unione europea verso il 2030” Bari 3-4
novembre 2022, Napoli, 2023, pp. 59-93. In tema di sanzioni ambientali: F. MUNARI, Protecting the
Environment through Union Sanctions. The Many Facets of the Enforcement of EU Environmental Law, in
S. MONTALDO, F. COSTAMAGNA, A. MIGLIO (eds.), EU Law Enforcement, Abingdon-New York,
2020, pp. 267-290.
10 V. infra.
11 Per quanto concerne il nostro Paese, molteplici misure attuative della legge climatica
dell’Unione sono state inserite nel PNRR. A titolo meramente esemplificativo, ricordiamo il piano
Salute, ambiente, biodiversità e clima (PNC), finalizzato a fare fronte efficacemente ai rischi sulla salute
dei cambiamenti ambientali e climatici nell’ambito del nuovo assetto di prevenzione collettiva e
sanità pubblica promosso dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e collegato
all’Istituzione del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).
La legge costituzionale n. 1 del 2022, poi, ha introdotto un nuovo comma all’articolo 9 della
Costituzione, al fine di riconoscere, tra i princìpi fondamentali, il principio di tutela dell’ambiente,
della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Si discute, altresì,
di una modifica all’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica.
Merita, altresì, menzione l’istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile, la cui discussione
è stata avviata in Senato il 5 settembre 2023. Il relativo disegno di legge, che segue il PNRR, il Next
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