Page 104 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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CELESTE PESCE





                  È pure vero che le scelte operate nel regolamento del 2021, se, da un lato,
               avvicinano l’Unione e i suoi membri alla neutralità climatica, dall’altro, possono
               minarne  la  realizzazione,  soprattutto  entro  il  termine  stabilito.  Le  criticità
               riguardano, principalmente, la possibilità concreta di indurre gli Stati a rispettare
               e a implementare gli impegni climatici a causa di talune debolezze del testo circa
               il monitoraggio e, prima ancora, l’assetto gestionale e regolatorio. In secondo
               luogo, l’impugnabilità dell’obbligo climatico dinanzi, principalmente, alla Corte
               di giustizia, alimenta in seno all’Unione il tema, abbastanza dibattuto a livello
               internazionale e nazionale, della giustizia climatica. D’altra parte, se l’obbligo
               climatico può leggersi, a rovescio, come il diritto della collettività a vivere in un
               ambiente  salubre,  per  contro,  il  regolamento  non  disciplina  le  tutele
               giurisdizionali. Pertanto, in una visione di insieme, trattandosi di un atto di diritto
               derivato, le violazioni degli impegni climatici restano sindacabili per il tramite dei
               rimedi  generalmente  predisposti  dai  trattati,  ma  la  natura  dell’atto  e/o  degli
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               istanti può restringere la portata del testo UE . Ne deriva che le garanzie proprie
               dell’Unione europea possono migliorare l’incisività della legge climatica, pure a
               fronte di taluni limiti riferibili al contesto.
                  Tanto brevemente premesso, l’indagine che segue, resta circoscritta ai profili
               strettamente giuridici della legge climatica, investendo, indirettamente e soltanto
               per quanto di interesse, il flusso di azioni concrete avviate dall’Unione europea
                                                                                         10
               e dagli Stati membri .
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                  9  V. K. LENAERTS, J. GUTIÉRREZ-FONS, The General System of EU Environmental Law Enforcement,
               in  Yearbook  of  European  Law,  2011,  vol.  30,  p.  3-41;  M.  HEDEMANN-ROBINSON,  Enforcement  of
               European Union Environmental Law Legal Issues and Challenges, II ed., Abingdon, 2015, p. 261 ss.; U.
               GRUSIC, International Environmental Litigation in EU Courts: A Regulatory Perspective, in Yearbook of
               European Law, 2016, vol. 35, 2016, pp. 180-228; K. WARD, ECJ Rules that Poland Failed to Fulfil
               Obligations under Ambient Air Directive, in European Journal of Risk Regulation, 2018, p. 372 ss.; F.
               MUNARI, Public e private enforcement del diritto ambientale dell’Unione, in QUADERNO AISDUE SERIE
               SPECIALE  Atti  del  Convegno  “Ambiente,  digitale,  economia:  l’Unione  europea  verso  il  2030”  Bari  3-4
               novembre 2022, Napoli, 2023, pp. 59-93. In tema di sanzioni ambientali: F. MUNARI, Protecting the
               Environment through Union Sanctions. The Many Facets of the Enforcement of EU Environmental Law, in
               S. MONTALDO, F. COSTAMAGNA, A. MIGLIO (eds.), EU Law Enforcement, Abingdon-New York,
               2020, pp. 267-290.
                  10  V. infra.
                  11   Per  quanto  concerne  il  nostro  Paese,  molteplici  misure  attuative  della  legge  climatica
               dell’Unione sono state inserite nel PNRR. A titolo meramente esemplificativo, ricordiamo il piano
               Salute, ambiente, biodiversità e clima (PNC), finalizzato a fare fronte efficacemente ai rischi sulla salute
               dei cambiamenti ambientali e climatici nell’ambito del nuovo assetto di prevenzione collettiva e
               sanità  pubblica  promosso  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  collegato
               all’Istituzione del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).
               La  legge  costituzionale  n.  1  del  2022,  poi,  ha  introdotto  un  nuovo  comma  all’articolo  9  della
               Costituzione, al fine di riconoscere, tra i princìpi fondamentali, il principio di tutela dell’ambiente,
               della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Si discute, altresì,
               di una modifica all’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica.
               Merita, altresì, menzione l’istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile, la cui discussione
               è stata avviata in Senato il 5 settembre 2023. Il relativo disegno di legge, che segue il PNRR, il Next

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