Page 105 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
2. I profili essenziali della governance climatica dell’Unione
Va innanzitutto osservato che la normativa climatica ha inteso
responsabilizzare l’Unione e, in speciale misura, i suoi membri sugli obblighi
climatici, sfruttando appieno la cornice valoriale e giuridica di riferimento che,
fornita dai trattati, fa leva, principalmente, sui princìpi di leale cooperazione e
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di sussidiarietà, fra loro intimamente connessi.
D’altra parte, nel rispetto dei trattati e dei limiti che gravano sull’Unione, nel
momento in cui interviene in via sussidiaria, la legge climatica considera i
cambiamenti climatici «per definizione una sfida transfrontaliera», reputando
«l’azione coordinata a livello dell’Unione necessaria per integrare e rafforzare
efficacemente le politiche nazionali» . Difatti, sembra inconfutabile che gli
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obiettivi della politica climatica, a motivo della portata e degli effetti, possano
essere conseguiti meglio a livello di Unione, pure sempre in linea con i princìpi di
adeguatezza e di proporzionalità .
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Va, altresì, ricordato che la legge climatica si prefigge un progetto decisamente
ambizioso dal momento che, attuando le finalità del Green Deal europeo e del
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vigente ottavo programma europeo di azione ambientale , vuole modificare le
priorità e le missioni dell’Unione sui temi ambientali, nel rispetto dei princìpi
europei e del riparto di competenze previsto dai trattati.
Ne deriva un modello di governance e di sussidiarietà climatica nel medio
termine decentrato, ove la programmazione spetta all’Unione, segnatamente alla
Commissione che, in particolare, adotta e riesamina, periodicamente,
la strategia dell’Unione conformemente all’Accordo di Parigi; mentre, la
regolazione concreta e di dettaglio è assegnata agli Stati, con valutazioni regolari
da parte dell’esecutivo europeo.
Generation Eu, l’Accordo di Parigi e il regolamento (UE) 2021/1119, intende favorire una visione di
città all’insegna della “mobilità dolce” e della sostenibilità ambientale, economica, sanitaria e
sociale. Ugualmente rilevante è la proposta di aggiornamento del Piano Nazionale Integrato
Energia e Clima (PNIEC), trasmessa, a fine luglio 2023, alla Commissione europea, con cui l’Italia
si propone di raggiungere la gran parte degli obiettivi europei su ambiente e clima entro il 2030,
superando in alcuni casi gli obiettivi prefissi.
12 Art. 4, par. 3, TUE. Cfr. F. CARUSO, Il principio di leale cooperazione: cardine del processo di
integrazione, in G. ROLLA (a cura di), La definizione del principio unitario negli ordinamenti decentrati,
Torino, 2003, p. 18 ss.; M. C. BARUFFI, Commento all’art. 4 TUE, in F. POCAR, M. C. BARUFFI (a cura
di), op. cit.; P. DE PASQUALE, C. IANNONE, Commento all’art. 4 TUE, in A. TIZZANO, op. cit.; P. DE
PASQUALE, Competenze proprie e principio di leale cooperazione, in AA. VV., Temi e questioni di Diritto
dell’Unione europea, Scritti offerti a Claudia Morviducci, Bari, 2019, pp. 5-14; F. CASOLARI, Leale
cooperazione tra Stati membri e Unione europea studio sulla partecipazione all’Unione al tempo delle crisi,
Napoli, 2020.
13 Considerando 40 regolamento (UE) 2021/1119 cit.
14 Art. 5, par. 4, TUE. Cfr. P. DE PASQUALE, Commento all’art. 5 TUE, in A. TIZZANO, op. cit.;
M. C. BARUFFI, Commento all’art. 5 TUE, in F. POCAR, M. C. BARUFFI, op. cit.
15 Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa a
un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030 – 8° PAA.
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