Page 107 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





               sussidiarietà e giustificabile in ragione dell’effettività del vincolo, rischia però di
               aggravare, con molta probabilità, la già insufficiente azione ambientale degli
               Stati  che  l’Unione  intende  combattere  anche  in  seno  alla  comunità
               internazionale. Senza considerare che un’imposizione a monte delle politiche
               in parola può fare svanire, quasi certamente, l’idea di una transizione epocale
               che parte dal basso.
                  Del  resto,  riflettendo  sul  modello  proposto  nel  2021,  o  sulle  possibili
               alternative,  l’Unione  avrebbe  potuto  accentrare  la  competenza  climatica,
               escludendo, sin dal principio, i livelli nazionali, ritenendo opportuno conseguire
               gli  obiettivi  a  livello  sovranazionale  a  motivo  della  portata  o  degli  effetti
               dell’azione in questione. Purtuttavia, la scelta dell’Unione di non richiamare a sé
               i poteri del caso convince e si rivela non solo rispondente allo scopo che resta,
               vale  la  pena  ribadirlo,  quello  di  sensibilizzare  i  livelli  nazionali  a  adottare  e
               implementare piani nazionali e iniziative concrete per garantire il passaggio alle
               economie climaticamente neutre, ma anche in linea con l’evoluzione storica del
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               principio di sussidiarietà  che, proprio in materia ambientale , regola gli aspetti
               programmatici e quelli attuativi, ammettendo che l’Unione delinei gli obiettivi e
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               che gli Stati si impegnino a implementarli .



               dell’Unione, si è avuta, ad esempio, nell’ambito del sistema dello scambio dei permessi di emissione
               di  gas  serra  (sistema  EU  ETS).  In  tale  contesto,  originariamente,  la  direttiva  2003/87/CE  del
               Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio
               di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE
               del Consiglio (versione consolidata), assegnava la competenza a predisporre i piani di allocazione
               dei permessi di emissione agli Stati; successivamente, a causa dei malfunzionamenti del sistema, la
               direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la
               direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di
               quote di emissione di gas a effetto serra, ha parzialmente modificato il sistema EU ETS, prevedendo
               la competenza centralizzata della Commissione europea per la definizione di un piano europeo
               onnicomprensivo  di  allocazione  dei  permessi  di  emissione,  in  sostituzione  dei  precedenti  piani
               nazionali.
                  20  A. TIZZANO, Lo sviluppo delle competenze materiali delle Comunità Europee, in Rivista di diritto
               europeo, 1981, n. 2, p. 139 ss.; M. WATHELET, La subsidiarité au sein de l’Union européenne: le processus
               décisionnel, in M. VERDUSSEN (sous la direction de), L’Europe de la subsidiarité, Bruxelles, 2000; F.
               MUNARI,  Principi  di  sussidiarietà  e  proporzionalità,  in  G.  AMATO,  E.  MOAVERO  MILANESI,  G.
               PASQUINO, L. REICHLIN (a cura di), Europa. Un’utopia in costruzione, vol. I, Treccani, Roma, 2018,
               p. 132 ss.; S. MARINO, Dieci anni di controllo politico del principio di sussidiarietà: quale ruolo hanno giocato
               i Parlamenti nazionali?, in AA. VV., Temi e questioni, cit., pp. 43-58.
                  21  O. PORCHIA, Tutela dell’ambiente e competenze dell’Unione europea, in Rivista italiana di diritto
               pubblico comunitario, 2006, p. 17 ss.
                  22  Così P. DE PASQUALE, Sharing is caring: i primi trent’anni del principio di sussidiarietà nell’Unione
               europea, in Il Diritto dell’Unione europea, 2021, pp. 429-451, secondo cui (p. 444): «in alcuni settori, il
               principio di sussidiarietà non è più richiamato (o forse non è mai stato richiamato) come criterio
               per allocare una funzione ad un livello piuttosto che ad un altro, quanto per validare un meccanismo
               diretto  a  garantire  un  esercizio  delle  competenze  “coordinato”  tra  le  autorità  nazionali  e  le
               istituzioni europee».

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