Page 107 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
sussidiarietà e giustificabile in ragione dell’effettività del vincolo, rischia però di
aggravare, con molta probabilità, la già insufficiente azione ambientale degli
Stati che l’Unione intende combattere anche in seno alla comunità
internazionale. Senza considerare che un’imposizione a monte delle politiche
in parola può fare svanire, quasi certamente, l’idea di una transizione epocale
che parte dal basso.
Del resto, riflettendo sul modello proposto nel 2021, o sulle possibili
alternative, l’Unione avrebbe potuto accentrare la competenza climatica,
escludendo, sin dal principio, i livelli nazionali, ritenendo opportuno conseguire
gli obiettivi a livello sovranazionale a motivo della portata o degli effetti
dell’azione in questione. Purtuttavia, la scelta dell’Unione di non richiamare a sé
i poteri del caso convince e si rivela non solo rispondente allo scopo che resta,
vale la pena ribadirlo, quello di sensibilizzare i livelli nazionali a adottare e
implementare piani nazionali e iniziative concrete per garantire il passaggio alle
economie climaticamente neutre, ma anche in linea con l’evoluzione storica del
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principio di sussidiarietà che, proprio in materia ambientale , regola gli aspetti
programmatici e quelli attuativi, ammettendo che l’Unione delinei gli obiettivi e
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che gli Stati si impegnino a implementarli .
dell’Unione, si è avuta, ad esempio, nell’ambito del sistema dello scambio dei permessi di emissione
di gas serra (sistema EU ETS). In tale contesto, originariamente, la direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE
del Consiglio (versione consolidata), assegnava la competenza a predisporre i piani di allocazione
dei permessi di emissione agli Stati; successivamente, a causa dei malfunzionamenti del sistema, la
direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la
direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di
quote di emissione di gas a effetto serra, ha parzialmente modificato il sistema EU ETS, prevedendo
la competenza centralizzata della Commissione europea per la definizione di un piano europeo
onnicomprensivo di allocazione dei permessi di emissione, in sostituzione dei precedenti piani
nazionali.
20 A. TIZZANO, Lo sviluppo delle competenze materiali delle Comunità Europee, in Rivista di diritto
europeo, 1981, n. 2, p. 139 ss.; M. WATHELET, La subsidiarité au sein de l’Union européenne: le processus
décisionnel, in M. VERDUSSEN (sous la direction de), L’Europe de la subsidiarité, Bruxelles, 2000; F.
MUNARI, Principi di sussidiarietà e proporzionalità, in G. AMATO, E. MOAVERO MILANESI, G.
PASQUINO, L. REICHLIN (a cura di), Europa. Un’utopia in costruzione, vol. I, Treccani, Roma, 2018,
p. 132 ss.; S. MARINO, Dieci anni di controllo politico del principio di sussidiarietà: quale ruolo hanno giocato
i Parlamenti nazionali?, in AA. VV., Temi e questioni, cit., pp. 43-58.
21 O. PORCHIA, Tutela dell’ambiente e competenze dell’Unione europea, in Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario, 2006, p. 17 ss.
22 Così P. DE PASQUALE, Sharing is caring: i primi trent’anni del principio di sussidiarietà nell’Unione
europea, in Il Diritto dell’Unione europea, 2021, pp. 429-451, secondo cui (p. 444): «in alcuni settori, il
principio di sussidiarietà non è più richiamato (o forse non è mai stato richiamato) come criterio
per allocare una funzione ad un livello piuttosto che ad un altro, quanto per validare un meccanismo
diretto a garantire un esercizio delle competenze “coordinato” tra le autorità nazionali e le
istituzioni europee».
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