Page 109 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
del regolamento, azioni più incisive nei confronti degli Stati membri non hanno
trovato condivisione e che la scelta di un atto non vincolante è parsa più
ragionevole, probabilmente, alla luce delle note difficoltà amministrative e
gestionali interne agli Stati.
Ad ogni modo, ponendosi dalla prospettiva della comunità internazionale,
l’Unione continua a distinguersi nell’implementazione dell’Accordo parigino.
Nondimeno, la debolezza dell’impianto regolatorio potrebbe svanire in un’ottica
sistemica. Difatti, gli Stati sono tenuti ad esercitare le competenze, soprattutto,
quelle condivise nel rispetto dei trattati e dei princìpi europei che informano le
politiche e il funzionamento dell’Unione. Pertanto, un governo nazionale che
intraprenda una politica ambientale contraria a quella tracciata dai testi di diritto
primario e derivato dell’Unione, si espone ad una procedura di infrazione e, quindi,
al controllo sugli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione esercitato dalla
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Commissione e dalla Corte di giustizia . La responsabilità degli Stati di curare le
principali azioni previste dal regolamento risulta, perciò, decisamente ampia e
trasversale, interessando l’onere di definire il ritmo di riduzione delle emissioni fino
al 2050, di sviluppare un sistema di monitoraggio dei progressi compiuti e di
garantire una transizione economica efficiente, equa e resiliente.
4. Il dialogo con la comunità scientifica e con la collettività tra criticità e
margini evolutivi
Ai sensi del regolamento, la portata effettiva dell’impegno climatico è rimessa,
altresì, al dialogo con la comunità scientifica e all’interazione con la collettività .
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Se tanto è vero dal punto di vista teorico, ad oggi, il ricorso all’una come
all’altra, benché fortemente accentuato nel regolamento, risultano privi
dell’incisività necessaria al punto che la normativa di riferimento, sufficiente a
raggiungere le finalità prefisse nei suoi profili essenziali, fatica ad esprimere le sue
Cheltenham, 2016, pp. 175-201; T. A. BÖRZEL, A. BUZOGÁNY, Compliance with EU Environmental
Law. The Iceberg Is Melting, in Environmental Politics, 2019, pp. 315-341; A. HOFMANN, Left to Interest
Groups? On the Prospects for Enforcing Environmental Law in the European Union, in Environmental
Politics, 2019, pp. 342-364.
29 Artt. 258-260 TFUE. v. L. FUMAGALLI, Commenti agli artt. 258-260 TFUE, in F. POCAR, M. C.
BARUFFI, op. cit.; P. MORI, Commenti agli artt. 258-260 TFUE, in A. TIZZANO, op. cit.
30 Art. 9 regolamento (UE) 2021/1119 cit. Cfr. F. MUNARI, Il ruolo della scienza nella
giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di tutela della salute e dell´ambiente, in Il Diritto dell’Unione
Europea, 2017, pp. 129-152; M. BAR, Scientific Knowledge in Environmental Litigation before Polish
Administrative Courts: a Problem of Compliance with EU Law?, in European Energy and Environmental
Law Review, 2018, pp. 169-174; M. ELIANTONIO, The Impact of EU Law on Access to Scientific Knowledge
and the Standard of Review in National Environmental Litigation: A Story of Moving Targets and Vague
Guidance, in European Energy and Environmental Law Review, 2018, pp. 115-124; F.
MUNARI, L’inadeguata percezione della scienza nel diritto internazionale dell’ambiente e l’esigenza di un
cambiamento di paradigma (The inadequate perception of science in international environmental law and the
need of a change of paradigm), in Rivista giuridica dell’ambiente, 2023, pp. 443-472.
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