Page 190 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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GIOVANNI BIANCO
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Ora, se da un lato Mortati, come ben nota il Cheli , «non esita a ritenere
comparabile la nuova esperienza italiana, come “monarchia a premier”, con
l’esperienza inglese, come “democrazia a premier”», così proponendo «una
lettura moderata del regime», nel «compromesso tra fattori disomogenei ed al
limite inconciliabili»; d’altro canto proprio il concetto di indirizzo politico,
«capace di unificare tutta l’esperienza pubblicistica», si pone oltre i canoni dello
Stato liberale e finisce con l’accentuare, sostanzialmente senza limiti, la posizione
del governo e del Capo del Governo .
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Quindi, la sfera di direzione politica dello Stato e della società si attua per le
«funzioni veramente caratteristiche del Capo del Governo», «dirette a dare
impulso all’attività degli organi dello Stato, a coordinare l’azione di questi con le
finalità generali, a controllare l’esecuzione delle decisione prese» . Dunque
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posizione di supremazia finisce con il significare controllo del Capo del Governo
sui ministri e l'apparato statale nel suo complesso, quindi pure sulla pubblica
amministrazione.
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È fondato quanto scritto da autorevole dottrina , per l’insigne Autore è decisivo
«rimeditare, partendo dal presente istituzionale, sui caratteri di fondo dello Stato
moderno in termini più generali e formali», per cogliere le «trasformazioni dello
Stato moderno», entro la sovranità e la personalità dello Stato.
Tuttavia Mortati non è “giurista del regime”, ma non è neppure “giurista della
tradizione”. Il Cheli, al riguardo, ha osservato che Mortati nel 1931 si pone «in
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rapporto di continuità» con la legalità statutaria. Secondo il sommesso parere
dello scrivente si tratta di una continuità prevalentemente formale, proprio perché
l’indirizzo politico del regime, espresso dal Capo del Governo, prevale sulla
natura giuridica dello Stato moderno, finendo sostanzialmente con l’assorbirla,
perché orienta l’attività degli organi costituzionali e della pubblica
amministrazione. Perciò con ciò staccandosi, come prima accennato, dalle tesi
del Romano e del Ranelletti, sia pure in parte diverse – il secondo sostenitore della
prerogativa regia e di un ritorno alla monarchia costituzionale –, secondo le quali
il rafforzamento del potere esecutivo significa «governo e amministrazione»,
«Stato amministrativo della tradizione», nello spettro della imparzialità ed
originarietà della pubblica amministrazione, e non «funzione governativa»;
quindi affermando sovranità, autonomia, originarietà del potere pubblico che si
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concentra ed esprime al massimo grado nel potere esecutivo
42 CHELI, Prefazione, cit., X.
43 CHELI, Prefazione, cit., VIII-IX; M. FIORAVANTI, Dottrina dello Stato-persona e dottrina della
costituzione. Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica italiana (Dallo Stato liberale allo Stato fascista
ed oltre), cit., 132 ss., 135-136.
44 MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., 202.
45 M. FIORAVANTI, Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione. Costantino Mortati e la
tradizione giuspubblicistica italiana (Dallo Stato liberale allo Stato fascista ed oltre), cit., 117.
46 CHELI, Prefazione, cit., X.
47 MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., 195 ss.; M. FIORAVANTI,
Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione. Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica
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