Page 192 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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GIOVANNI BIANCO





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               a coordinate le società particolari» , «comunità come tale, anche se omogenea»
               che «non  può  offrire quello  stabile assetto complessivo capace di  formare il
               contenuto (…) della Costituzione materiale»; quest’ultimo può essere dato da una
                                                                52
               forza politica che si forma «nel seno della comunità» .
                  Soltanto secondo siffatta direttrice può attribuirsi all’«istituzione originaria»
               «natura  giuridica»,  i  «caratteri  irriducibili  della  giuridicità  senza  i  quali
                                                                           53
               un’istituzione non potrebbe considerarsi idonea al suo compito» .
                  È  la  “forza  politica” che  consente il  coordinamento dei  rapporti  sociali,
                                                                       54
               dell’insieme degli «interessi discordi in una superiore unità» , «la produzione di
               norme giuridiche che deriva da una volontà», il superamento del conflitto sociale.
                  Mortati riconosce  che  «il  diritto presuppone  un’antitesi di  interessi»  e  la
               «presenza di opinioni dissenzienti» rispetto a quelle dominanti, che vanno tuttavia
               ricondotte ad  unità  (sul punto  cita Heller e  Schmitt)  per  la  risoluzione  del
                                                                   55
               conflitto d’interessi nello Stato corporativo.
                  Del  tutto eterogeneo è  il  contenuto della  Costituzione materiale per  altri
               costituzionalisti italiani  di quel tempo, ci si riferisce in  particolare a  Donato
               Donati. Per quest’ultimo la Costituzione materiale è «il complesso delle norme
               giuridiche  fondamentali  che  formano  l’ordinamento  giuridico  dello  Stato»,
               «sinonimo di diritto costituzionale», da distinguere dalla «Costituzione empirica»,
               cioè dal «modo di essere di fatto dello Stato nel suo ordinamento fondamentale»,
               «assetto  obiettivo  e  reale  dell’organizzazione  politica  (Romano)»  e  dalla
               «Costituzione strumentale», cioè la  «Costituzione documento», «atto scritto»,
               «che  sanziona  il  complesso  almeno  principale  delle  norma  giuridiche
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               costituzionali» . È altresì sul punto da richiamare il concetto di Costituzione in
               Agostino  Origone,  che  pur  non  parlando  espressamente  di  “Costituzione
               materiale”, ponendo soprattutto l’accento sulla bipartizione della “Costituzione
               giuridica” tra “Costituzione formale” e “Costituzione sostanziale”, tra «il testo
               fondamentale  delle  disposizioni  costituzionali»  e  «il  complesso delle  figure
               primarie dell’ordinamento statale, necessarie e sufficienti ad esprimere la specifica
               struttura politica», riteneva però che l’esistenza e la vita di una Costituzione, negli
               Stati costituzionali moderni, derivassero da «da un vero principio essenziale della
               Costituzione», che «si riferisce all’esistenza stessa di questa» «e così stabilisce la
               volontà  suprema  e  definitiva  nella  vita  dell’ordinamento»,  da  un  potere
               costituente, potere primigenio ed  originario,  di  natura  giuridica,  qualificabile

                  51  MORTATI,  La Costituzione in senso materiale, cit.,  61 nt. 13.
                  52  MORTATI,  La Costituzione in senso materiale, cit., 62. In tema cfr. BRIGAGLIA,  L’ordine dal centro
               ai  margini.  A  proposito  della  ripubblicazione  di  due  testi  di  Costantino  Mortati,  in  Diritto  &  questioni
               pubbliche,  XXII, 2022, 1, 51-72, 62; ID., La teoria del diritto di Costantino Mortati, Milano, 2006.
                  53  MORTATI, La Costituzione in senso materiale, cit., 62. In argomento cfr. M. FIORAVANTI,  Dottrina
               dello Stato-persona e dottrina  della costituzione.  Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica  italiana
               (Dallo Stato liberale allo Stato fascista ed oltre),  cit., 154 ss., 156.
                  54  MORTATI,  La Costituzione in senso materiale, cit.,  58.
                  55  MORTATI,  La Costituzione in senso materiale, cit.,  56, nt.4.
                  56  DONATI,  voce Costituzione,  in Enc. it., XI, Roma, 1931.

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