Page 194 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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GIOVANNI BIANCO





                  Però, la Costituzione materiale, necessaria per l’esistenza stessa dello Stato,
               non vuole tanto essere, come notato dallo Zagrebelsky, «una concezione fascista
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               dello Stato» , ma una «concezione dello Stato applicabile (o applicata) a quello
               fascista». Ed è  altresì corretto parlare  di  «funzione  costituzionale delle  forze
               politiche», del «partito di massa», di risposta ai problemi dei regimi di massa del
               XX secolo e delle «esigenze di strutturazione e di governo che essi pongono», per
               la  «funzione  dell’integrazione  in  unità  delle  divisioni  sociali»  e  la
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               «rivitalizzazione» dello Stato , con la fine dello Stato monoclasse liberale, che
               Mortati  concepiva quale  un  ente  sovrano  egemonizzato dalla  borghesia  ed
               espressione di ristrette oligarchie.
                  D’altro  canto,  è  proprio  dai  primi  due  capitoli del  libro  del  1940 che si
               evidenzia un’evidente «origine sociale e storica» dello Stato e della Costituzione
               in  senso  materiale  – si  ritiene ad  esempio che  se «si  attribuisca alla  società
               carattere direttamente giuridico e non si voglia immaginarla in una posizione di
               duplicazione  e  di  contrapposizione  con  lo  Stato,  è  necessario  dimostrare
               l’esistenza di una relazione di compenetrazione con questo, tale da non eliminare
               la  società stessa come fattore di  produzione  giuridica»   –,  che dappresso si
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               trasforma, grazie alla «forza politica» egemone, in «istanza politica» dominante.
                  Questo  prius non  può  essere tralasciato  –  e  sarà  in  seguito  oggetto delle
                                                                         65
               condivisibili tesi critiche del Guarino,  in un saggio del 1947 , che fu il primo
               autore ad accogliere parzialmente la categoria in esame  nel dopoguerra, dopo il
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               totale ripudio di essa sostenuto dal Romano nel 1945 , che evidenziò i nessi tra
               Costituzione materiale e forze sociali, anche di minoranza ed individuali –; in tal
               guisa è fondato sostenere che per Mortati «la politica produce lo Stato, il quale
               produce diritto politicizzato» .
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                  Da qui «la funzione costituzionale delle forze politiche» ed il superamento
               dello  Stato liberale obiettivo, neutrale, fondato sugli  atti giuridici,  mentre la
               politica è «soggettiva, parziale». Per cui, «uno Stato concreto non può pensarsi
               esistente se  non  come  organizzazione  giuridica  di  una  collettività ordinata



               del periodo fascista parla  di  «principio  d’unità posto accanto al  principio  di  divisione» (p.  132).
               Diversa  la  ricostruzione contenuta in LANCHESTER,  Il  periodo  formativo  di Costantino  Mortati,  in
               GALIZIA  - GROSSI  (a  cura di),  Il pensiero  giuridico  di Costantino  Mortati,  cit,  187  ss., 221,  in cui  si
               afferma che «Mortati, di fronte alle impostazioni che negano la persistenza della divisione dei poteri
               all’interno del regime, sostiene che – a differenza di quello sovietico – lo Stato fascista riconosce
               “una sfera di autonomia dei soggetti” anche davanti allo Stato». In tema v. anche DELLA CANANEA,
               Mortati e la scienza del diritto pubblico durante il fascismo, in Studi urbinati,  Vol. 52, n. 4, 2001, 397-417.
                  62  G. ZAGREBELSKY,  Premessa, cit., XIII  e XXV.
                  63  G. ZAGREBELSKY,  Premessa, cit., XXIV.
                  64  MORTATI,  La Costituzione in senso materiale, cit.,  59-60.
                  65  GUARINO,  I decreti  legislativi  luogotenenziali  sulla normatività  della costituzione  materiale,  in Foro
               penale, 1947, I, 113 ss., 115 ss. 121 ss., ora in ID.,  Dalla Costituzione all’Unione Europea (del fare diritto
               per cinquant’anni),  I, Napoli, 1994, 128 ss.
                  66  S. ROMANO,  Principii di diritto costituzionale generale,  Milano, 1945, 3.
                  67  G. ZAGREBELSKY,  Premessa, cit., XXVII.

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