Page 209 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
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alcuna scissione temporale giuridicamente apprezzabile , sicché, in tal caso, vi è
un unico momento di realizzazione di entrambi gli eventi, ed è tale momento che
funge da dies a quo.
Pertanto appare assai arduo ritenere che il legislatore abbia voluto individuare
il dies a quo attraverso il sovrabbondante richiamo ad entrambi gli atti, data la
sostanziale unicità di contesto.
Avrebbe poco senso cristallizzare il termine attraverso la minuziosa descrizione
del susseguirsi della molteplicità di eventi ad esso anteriori, in presenza di un
collegamento fra gli stessi, in guisa che l’uno e il presupposto dell’altro.
Piuttosto, la ricorrenza del binomio, evidenzia la volontà di equiparare le
modalità di accesso alla procedura concordataria, atteso che, anche sotto tale
profilo, il solo riferimento alla proposta sarebbe stato ampiamente sufficiente per
individuare il dies a quo senza il richiamo a tutti gli del procedimento, quanto
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meno per un’esigenza logica .
Ma non è solo la descrizione della dimensione temporale a far propendere nella
direzione indicata, in quanto, e sempre sul piano empirico, l’esigenza di dettare una
regola per l’attività dell’organo amministrativo relativa al periodo anteriore al
momento della proposizione della domanda, si appalesa esigenza comune ad
entrambe le modalità di accesso al concordato, sia essa pieno o in bianco, nella
misura in cui il momento di presentazione della domanda, ancorchè non corredata
dalla proposta, è quello in cui si confessa formalmente l’esistenza della crisi.
Anche per tale profilo, attinente la condotta degli amministratori, non vi
sarebbe stato motivo di individuare la fattispecie del concordato pieno facendo
riferimento alla completezza della fattispecie complessa rappresentata dal
contestuale deposito dei due atti.
Né varrebbe rilevare, in contrario, che l’obiettivo di limitare la disciplina esaminata
al solo concordato pieno sia stato perseguito attraverso espressioni ridondanti.
Se anche l’intenzione del legislatore fosse stata effettivamente questa, peraltro
smentita dalla relazione illustrativa, l’abbondanza terminologica utilizzata nel
designare la fattispecie non costituisce una valida argomentazione per indirizzare
l’interprete in tale direzione.
È bene ricordare che la sproporzione fra il mezzo tecnico utilizzato dal
legislatore (nelle specie ridondanza delle espressioni) rispetto al fine perseguito
(asserita limitazione della norma al solo concordato pieno) non costituisce un
valido argomento interpretativo .
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16 La ricorrenza di un intervallo di tempo apprezzabile costituisce criterio discretivo fra fatti a
formazione istantanea e fatti a formazione successiva, PUGLIATTI, I fatti giuridici, Milano, 1996, 15.
17 Le osservazioni sin qui formulate sono in linea, peraltro, con l’autorevole insegnamento
metodologico di IRTI, Disposizione testamentaria rimessa all’arbitrio altrui, Milano, 1967, 67, il quale ricorda
che la ricostruzione della fattispecie deve avvenire in chiave funzionale, atteso che la stessa non risponde
ad uno scopo teoretico ma pratico. Come denunciato nel testo l’immanenza della domanda nella
proposta renderebbe superfluo il richiamo alla prima nella descrizione della fattispecie.
18 MENGONI, L’interpretazione orientata alle conseguenze, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, 2.
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