Page 209 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805




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               alcuna scissione temporale giuridicamente apprezzabile  , sicché, in tal caso, vi è
               un unico momento di realizzazione di entrambi gli eventi, ed è tale momento che
               funge da dies a quo.
                  Pertanto appare assai arduo ritenere che il legislatore abbia voluto individuare
               il dies a quo attraverso il sovrabbondante richiamo ad entrambi gli atti, data la
               sostanziale unicità di contesto.
                  Avrebbe poco senso cristallizzare il termine attraverso la minuziosa descrizione
               del susseguirsi della molteplicità di eventi ad  esso anteriori, in presenza di un
               collegamento fra gli stessi, in guisa che l’uno e il presupposto dell’altro.
                  Piuttosto, la ricorrenza  del binomio, evidenzia la volontà di equiparare le
               modalità di accesso alla  procedura concordataria, atteso che, anche sotto tale
               profilo, il solo riferimento alla proposta sarebbe stato ampiamente sufficiente per
               individuare il dies  a quo senza il richiamo a tutti gli del procedimento, quanto
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               meno per un’esigenza logica  .
                  Ma non è solo la descrizione della dimensione temporale a far propendere nella
               direzione indicata, in quanto, e sempre sul piano empirico, l’esigenza di dettare una
               regola  per  l’attività dell’organo amministrativo relativa al  periodo anteriore al
               momento della  proposizione della domanda, si  appalesa esigenza comune ad
               entrambe le modalità di accesso al concordato, sia essa pieno o in bianco, nella
               misura in cui il momento di presentazione della domanda, ancorchè non corredata
               dalla proposta, è quello in cui si confessa formalmente l’esistenza della crisi.
                  Anche per tale  profilo, attinente la  condotta degli  amministratori, non  vi
               sarebbe stato motivo di individuare la fattispecie del concordato pieno facendo
               riferimento  alla  completezza  della  fattispecie  complessa  rappresentata  dal
               contestuale deposito dei due atti.
                  Né varrebbe rilevare, in contrario, che l’obiettivo di limitare la disciplina esaminata
               al solo concordato pieno sia stato perseguito attraverso espressioni ridondanti.
                  Se anche l’intenzione del legislatore fosse stata effettivamente questa, peraltro
               smentita dalla  relazione illustrativa, l’abbondanza terminologica utilizzata nel
               designare la fattispecie non costituisce una valida argomentazione per indirizzare
               l’interprete in tale direzione.
                  È  bene  ricordare  che  la  sproporzione  fra  il  mezzo  tecnico utilizzato  dal
               legislatore (nelle specie ridondanza delle espressioni) rispetto al fine perseguito
               (asserita limitazione della norma al solo concordato pieno) non costituisce un
               valido argomento interpretativo  .
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                  16  La ricorrenza di un intervallo di tempo apprezzabile costituisce criterio discretivo fra fatti a
               formazione istantanea e fatti a formazione successiva, PUGLIATTI, I fatti giuridici, Milano, 1996, 15.
                  17   Le  osservazioni sin  qui  formulate sono in  linea,  peraltro,  con  l’autorevole insegnamento
               metodologico di IRTI, Disposizione testamentaria rimessa all’arbitrio altrui, Milano, 1967, 67, il quale ricorda
               che la ricostruzione della fattispecie deve avvenire in chiave funzionale, atteso che la stessa non risponde
               ad uno scopo teoretico ma pratico. Come denunciato nel testo l’immanenza della domanda nella
               proposta renderebbe superfluo il richiamo alla prima nella descrizione della fattispecie.
                  18   MENGONI,  L’interpretazione  orientata alle conseguenze,  in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, 2.


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