Page 89 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023         ISSN 1974-9805





                  7.2. Aspetti principali

                     7.2.1. Dovere di diligenza

                  Nei suoi aspetti sostanziali, la proposta prende direttamente ispirazione dal
               modello della Legge Francese sul dovere di vigilanza, e stabilisce l’obbligo per
               ciascuna società rientrante nel suo ambito di applicazione di esercitare il dovere
               di diligenza in materia di diritti umani ed ambiente. Nella definizione delle misure
               rientranti  nel  dovere  di  diligenza  essa  si  richiama  espressamente  ai  PGNU,
               stabilendo  per  le  imprese  degli  obblighi  specifici  di:  (i)  integrare  il  dovere  di
               diligenza nelle politiche aziendali, anche attraverso la formulazione di un codice
               di condotta illustrativo delle norme e principi a cui devono attenersi i dipendenti
               e le filiazioni della società; (ii) l’adozione di misure adeguate ad individuare gli
               impatti negativi, effettivi o potenziali, su diritti umani e ambiente causati dalle
               proprie attività e da quelle delle sue filiazioni, nonché, se l’impatto è collegato alla
               catena  di  valore  cui  partecipa,  dai  suoi  rapporti  di  affari  consolidati;  (iii)
               l’adozione  di  misure  adeguate  a  prevenire  o,  qualora  la  prevenzione  non  sia
               possibile, attutire tali impatti negativi; (iv) ed infine misure adeguate per arrestare
               o, qualora non sia possibile, per minimizzare gli impatti negativi. A corredo di
               queste  misure  di  carattere  preventivo  e  sempre  in  linea  con  l’approccio
               procedurale al dovere di diligenza definito dai PGNU e dalle linee guida OSCE,
               l’articolo 9 della proposta di direttiva prevede che le società debbano predisporre
               dei meccanismi e delle procedure adeguate affinché persone e/o organizzazioni
               della società civile possano presentare un reclamo nel caso nutrano un legittimo
               timore circa gli impatti negativi, effettivi o potenziali, delle attività della società
               stessa, delle sue filiazioni e della catena di valore in cui partecipa.
                  Per quanto riguarda la prevenzione e minimizzazione degli impatti negativi,
               la proposta offre indicazioni abbastanza dettagliate relativamente alle misure da
               porre in atto, pur tenendo conto della necessità di adottare un approccio flessibile
               che  possa  adattarsi  alla  diversità  delle  varie  situazioni.  Pertanto,  rimette
               all’impresa la determinazione delle misure, tra quelle elencate negli articoli 7 e 8,
               che possono considerarsi ‘adeguate’ a seconda delle circostanze specifiche del
               caso, delle caratteristiche particolari del settore economico e, nel caso delle catene
               di valore, anche del tipo di rapporto d’affari e dell’influenza che la società possa
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               esercitare al riguardo . Tale determinazione è tuttavia soggetta a revisione da
               parte delle autorità competenti, o del giudice, con la possibilità per l’impresa di
               incorrere in sanzione o in una condanna al risarcimento in caso di contenzioso
               sulla responsabilità civile, per l'ipotesi in cui dette misure vengano ritenute non
               adeguate.  Tra  le  misure  indicate  vi  è  anche  la  richiesta  di  apposite  garanzie
               contrattuali da parte dei partner commerciali con i quali la società intrattiene un



                  84   Vedi  in  particolare  la  definizione  di  “misure  adeguate”  di  cui  all'articolo  3(lett  q)  della
               Direttiva.


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