Page 88 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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EMANUELA ORLANDO





               l’idea  di  intervenire  a  livello  europeo  in  materia  di  due  diligence  formava
               inizialmente  parte  di  una  proposta  più  ampia  nell’ambito  della  Sustainable
               Corporate Governance Initiative volta a ridefinire il concetto di obiettivo societario e
               che prevedeva l'introduzione anche di un obbligo specifico per gli amministratori
               delle società di perseguire non solo gli interessi di soci e azionisti, ma anche di
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               tenere  conto  degli  interessi  degli  altri  stakeholders .  La  decisione  finale  di
               focalizzarsi, nella proposta di direttiva in esame, sul dovere di diligenza segnala
               dunque  un  approccio  più  ristretto,  frutto  di  una  decisione  strategica  della
               commissione  anche  alla  luce  dei  risultati  delle  varie  consultazioni  e  delle
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               valutazioni di impatto.  Tuttavia, la base giuridica della proposta di direttiva
               rimane  l’articolo  50  del  TFUE,  che  stabilisce  la  competenza  dell’Unione  ad
               adottare misure, anche nell’ambito del governo societario, al fine di realizzare la
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               libertà di stabilimento delle imprese .
                  Una  volta  adottata,  la  futura  direttiva  avrà  una  valenza  importante  nel
               contribuire  a  delineare  il  ruolo  dell’Unione  quale  attore  a  livello  globale  nel
               perseguimento dello sviluppo sostenibile del pianeta. Attraverso le implicazioni
               extraterritoriali delle norme sul dovere di diligenza e la responsabilità civile delle
               imprese europee, la direttiva si propone di offrire una risposta alle problematiche
               relative  alla  globalizzazione  economica  per  quanto  riguarda  soprattutto
               l'aggravarsi  degli  impatti  negativi  delle  attività  aziendali  e  delle  catene  di
               produzione e fornitura sui diritti umani e sull’ambiente, soprattutto in paesi terzi
               più  poveri  e  con  legislazioni  più  deboli  a  protezione  di  ambiente  e  diritti  dei
               lavoratori. Essa si pone pertanto in linea con gli obiettivi e i valori dell’Unione
               enunciati  dagli  articoli  3  e  21  del  Trattato  sull’Unione  Europea,  secondo  cui
               l’Unione, nelle sue relazioni con il resto del mondo, deve sostenere e promuovere
               i suoi valori e principi, quali in particolare quelli relativi allo Stato di diritto, al
               rispetto e la tutela dei diritti dell’uomo, e contribuire allo sviluppo sostenibile
               pianeta , nonché promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo
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               sul piano economico, sociale e ambientale .


               (UE)  2019/2088  del  27  novembre  2019  relativo  all'informativa  sulla  sostenibilità  dei  servizi
               finanziari.
                  79  Vedi il commento da parte di RINGE e GÖZÜGÖL, The EU Sustainable Corporate Governance
               Initiative:  where  are  we  and  where  are  we  headed?,  Harvard  Law  School  Forum  on  Corporate
               Governance  (18  march  2022)  https://corpgov.law.harvard.edu/2022/03/18/the-eu-sustainable-
               corporate-governance-initiative-where-are-we-and-where-are-we-headed/  ultimo  accesso  28
               Ottobre 2023.
                  80  Relazione Esplicativa, p. 23; cfr. anche SPINACI, European Parliamentary research Service
               (EPRS)  Briefing,  ‘Corporate  sustainability  due  diligence  –  how  to  integrate  human  rights  and
               environmental concerns in value chains’ (PE729.424, Maggio 2023).
                  81  Vedi articolo 50[2] (lett g) TFUE: "coordinando, nella misura necessaria e al fine di renderle
               equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 54,
               secondo comma per proteggere tanto gli interessi dei soci come dei terzi".
                  82  Art 3 (5) TUE.
                  83  Art 21(2) TUE.


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