Page 87 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
sussidiarietà, giustificherebbero l’azione legislativa di armonizzazione da parte
delle istituzioni europee.
L’intervento dell’Unione in questo settore era lungamente atteso. Sia la
Comunicazione della Commissione sul Green Deal Europeo, che le strategie e
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piani di azione sull’economia circolare e la biodiversità avevano sottolineato
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l’importanza di una governance societaria ispirata da obiettivi di sostenibilità. La
creazione di un quadro regolamentare più robusto relativo alla responsabilità
sociale delle imprese era stata auspicata anche dal Parlamento Europeo, come
confermato dall’adozione di due Risoluzioni che affrontavano le relative
tematiche . Questa proposta interviene, quindi, a completare e rafforzare un
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quadro giuridico già popolato da vari strumenti volti ad irrobustire gli standard di
sostenibilità delle imprese europee attraverso una progressiva integrazione di
considerazioni e obiettivi ambientali in ambiti giuridici, quali quello societario e
finanziario, che (almeno da un punto di vista legislativo) sembravano finora
estranei e impervi a tali problematiche. Tra queste iniziative si menziona la
riforma della direttiva sulle informazioni di carattere non finanziario attraverso
l’adozione di una nuova direttiva sulla rendicontazione societaria di
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sostenibilità, volta ad imprimere un approccio maggiormente proattivo delle
imprese riguardo alla comunicazione degli impatti sociali e ambientali delle loro
attività attraverso un requisito esplicito per le imprese di comunicare le loro azioni
al fine di attenuare detti impatti. In campo finanziario, il Regolamento (UE)
2020/852 sulla Tassonomia della Finanza Sostenibile si propone, in maniera
alquanto innovativa, di creare un linguaggio comune, un sistema unificato per
classificare gli investimenti sostenibili, ed introduce nel diritto ambientale
dell’Unione il principio, o criterio, del ‘non arrecare un danno significativo’ quale
ulteriore criterio di valutazione delle attività economiche in base all’impatto sugli
obiettivi ambientali . Per quanto riguarda nello specifico il diritto societario,
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74 Comunicazione della Commissione, ‘Un Nuovo Piano d’ Azione per un’Europa più pulita e
più competitiva’ COM (2020) 98 final.
75 Comunicazione della Commissione, ‘EU Biodiversity Strategy for 2030’ COM (2020) 380
final, in cui una sezione apposita è dedicata a “Business for Biodiversity”.
76 Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione concernenti
la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese, 10 marzo 2021, P9_TA(2021)0073; e la
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile,
P9_TA(2020)0372, in cui il Parlamento invitava la Commissione a considerare l'elaborazione di
misure in materia di diritto e governance societaria volte anche a rafforzare gli obblighi di
trasparenza e comunicazioni già previsti nella Direttiva del 2014, e il ruolo degli amministratori e
degli organi di gestione delle imprese nel perseguimento degli interessi a lungo termine e
nell'attuazione di una cultura volta alla sostenibilità.
77 Direttiva 2022/2464 del 14 dicembre 2022, GU L 322/15, 16.22.2022.
78 Articolo 17 del Regolamento. Sul principio non arrecare un danno significativo quale
principio nuovo del diritto ambientale UE, si veda anche MONTINI, La sfida della transizione energetica
e l’emergere dei conflitti intra-ambientali: quali possibili soluzioni?, in Quaderni AISDUE, 2023, n. 11.
Sempre in campo finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento
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