Page 86 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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EMANUELA ORLANDO
al finanziamento di gruppi armati in zone di conflitto. Il regolamento include
altresì degli specifici relativi alla raccolta e comunicazione di informazioni circa
la provenienza dei minerali e il rischio associato, nonché obblighi di tracciabilità.
In maniera analoga, il regolamento sulla deforestazione si applica alle
importazioni ed esportazioni in e dall’Unione Europea di determinati prodotti
agricoli e forestali. A tal fine, il regolamento stabilisce che l’importazione o
esportazione di tali prodotti possa avvenire solo se impone all'operatore di
adempiere specifici obblighi rientranti nel dovere di diligenza – quali quelli di
raccolta informazioni, valutazione e attenuamento dei rischi – e i prodotti siano
accompagnati da apposita dichiarazione di diligenza che in un certo modo
confermi che i prodotti siano a deforestazione zero, o comunque non associati a
degrado forestale, e che siano prodotti nel rispetto della legislazione del paese di
produzione.
7. La proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini
della sostenibilità
7.1. Cenni introduttivi
Nel febbraio del 2022, la Commissione Europea ha presentato la sua proposta
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di Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità .
La proposta è attualmente nella fase finale dell’iter decisionale; il Parlamento
Europeo ed il Consiglio hanno infatti adottato la loro posizione sulle norme della
proposta di direttiva, come previsto dalla procedura legislativa dell’Unione.
L’adozione della proposta di direttiva si situa in un contesto caratterizzato da un
lato da una profonda insoddisfazione per i limiti di un approccio basato
semplicemente sul ricorso a strumenti di diritto privato e della responsabilità
civile, o solamente su iniziative di carattere volontario e di autoregolamentazione,
e dall’altro lato da un panorama legislativo nazionale frastagliato e sicuramente
non uniforme. Nonostante i numerosi dibattiti e le varie proposte legislative
relative alla regolamentazione della responsabilità sociale e ambientale delle
imprese multinazionali, sono ancora pochi gli stati membri che finora hanno
adottato una legislazione vincolante. Inoltre, le varie legislazioni nazionali
esistenti sono alquanto diverse tra loro in termini dell'ambito applicativo
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materiale e il tipo di imprese a cui si applicano . La Relazione Esplicativa che
accompagna la proposta di direttiva indica infatti la proliferazione e la diversità
delle normative nazionali come una delle ragioni che, sulla base del principio di
72 COM (2022) 71 final.
73 HIESSL, Labour Rights & their enforcement in global value chains – the EU legislative initiatives on
corporate ESG due diligence in context, in ERA Forum, 2023, 205.
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