Page 36 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE





               6. Alcune osservazioni conclusive: la delega del Governo

                  In conclusione, si può affermare che “le bocce non sono ancora ferme”.
                  L’art. 19 della legge capitali, introdotto al Senato, delega il Governo a adottare
               uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni
               in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di
               società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti.
                  L’articolo citato: a) indica i principi e criteri direttivi generali e specifici cui
               deve attenersi il Governo nell’esercizio della delega; b) disciplina le modalità e i
               termini di  esame parlamentare degli  schemi di  decreto legislativo, nonché il
               meccanismo di  slittamento del termine di  delega e  c) stabilisce i  termini per
               l’adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.
                  In particolare, il primo comma prevede che il Governo è delegato ad adottare,
               entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, su
               proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di
               competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la
               riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al TUF
               e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel
               codice civile applicabili anche agli emittenti ovvero ai soggetti che offrono i propri
               titoli ai sottoscrittori, rendendosi garanti degli obblighi derivanti dalla particolare
               categoria di appartenenza degli stessi  .
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                  La norma chiarisce che tali decreti legislativi sono da adottarsi, nel rispetto dei
               principi  costituzionali  e,  in  particolare  della  tutela  del  risparmio,  nonché
               dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei
               princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo in commento, senza nuovi e maggiori
               oneri per la finanza pubblica.
                  Il secondo comma indica  i  principi e i  criteri direttivi specifici da seguire
               nell'esercizio della delega che sono, nello specifico:
                  1) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di
               rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati nonché favorire l'accesso
               delle  PMI  a  forme  alternative  di  finanziamento,  la  canalizzazione  degli
               investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli
               investitori internazionali;
                  2)  aumentare  la  competitività  del  mercato  nazionale,  semplificare  e
               razionalizzare  la  disciplina  degli  emittenti,  ivi  inclusi  il  relativo  sistema
               sanzionatorio, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con
               riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali,



                  22  Sulla materia si ricorda che il MEF, il 2 marzo 2022, aveva presentato Il Libro Verde sulla
               competitività dei mercati finanziari italiani  a supporto della crescita, curato dal Dipartimento del
               Tesoro e sottoposto a successiva consultazione pubblica. Tale documento, come scritto in premessa
               nel testo, era volto a  stimolare una discussione ampia  e inclusiva,  per  proseguire il  percorso di
               revisione del quadro delle regole e della loro efficace ed efficiente applicazione.

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