Page 35 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS - Novità normative                       ISSN 1974-9805





                  a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da
               compiere;
                  b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il
               diritto di recesso del prestatore del servizio ai sensi di legge;
                  c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti
               finanziari in gestione può essere conferita al prestatore del servizio con procura
               da  rilasciarsi  per  iscritto e, a  legislazione vigente, per  singola  assemblea nel
               rispetto dei  limiti  e  con  le  modalità  stabiliti con  regolamento dal  Ministro
               dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.
                  Nella prestazione del servizio di  gestione di  portafogli non  devono essere
               accettati e  trattenuti  onorari,  commissioni o  altri  benefici  monetari  o  non
               monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi,
               ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare
               la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non
               possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel
               migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima devono
               essere chiaramente comunicati ai clienti. Sono nulli i patti contrari alle norme
               dell’art. 24 e la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
                  Nel Dossier della Camera si legge che “nella Relazione illustrativa il Governo
               chiarisce  che  le  norme  in  esame  discendono  dal  processo  di  implementazione
               nell’ordinamento italiano della Direttiva Shareholder Rights II (SRD II).
                  Si segnala, in particolare, che il vigente art. 24,  imponendo limitazioni stringenti e
               proceduralmente onerose per il rilascio al gestore di deleghe da parte del cliente per poter
               esercitare  i  diritti  di  voto  relativi  agli  strumenti  finanziari  inclusi  nella  gestione
               patrimoniale,  sembra  andare  in  direzione contraria  rispetto  alla  nuova  architettura
               scaturente dalla SRD II, volta a favorire l’esercizio dei diritti degli azionisti (ivi inclusi
               quelli di voto) e a prevedere “un importante e pervasivo coinvolgimento dei gestori di attivi
               nella facilitazione dell’esercizio dei diritti del cliente/azionista”.
                  A parere del Governo l’esercizio di tali diritti di voice rappresenta, infatti, uno strumento
               fondamentale per l’assunzione del ruolo attivo che gestori di attivi e investitori istituzionali
               sono chiamati a  svolgere nella governance delle società partecipate, con l’obiettivo della
               creazione di valore nel lungo periodo anche in considerazione delle nuove sfide relative alla
               sostenibilità.
                  Inoltre, si rappresenta che la disciplina di cui all’art. 24, co. 1, lett. c), del TUF non
               sembra trovare riscontro nell’impianto normativo definito in via generale dalla disciplina
               europea sui mercati di strumenti finanziari (MiFID), né modelli in altri singoli ordinamenti
               europei. Si chiarisce che tale ultimo profilo rappresenta un’ulteriore asimmetria del nostro
               ordinamento con effetti negativi sulla capacità concorrenziale dei fondi italiani.
                  Il Governo al riguardo ricorda che negli altri ordinamenti, infatti, non solo, non si
               ritrovano vincoli analoghi, ma è possibile per i gestori di attivi costituire fondi comuni anche
               per singoli investitori istituzionali, potendo così esercitare direttamente i diritti  di  voto
               relativi agli strumenti finanziari gestiti”.




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