Page 33 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
P. 33

IANUS - Novità normative                       ISSN 1974-9805





               voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista
               dall’art. 120, co. 2 del TUF comporta la perdita della maggiorazione del voto.
                  Se  lo  statuto non  dispone  diversamente, il  diritto  di  voto maggiorato:  è
               conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione
               e scissione del titolare delle azioni; si estende alle azioni di nuova emissione in
               caso di aumento di capitale ai sensi dell’art. 2442 c.c.
                  Anche nel sesto comma, il legislatore opera un adeguamento con i primi due
               commi della norma  in commento e stabilisce che il progetto di fusione o di
               scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione  del voto di cui
               ai commi 1 e 2 può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle
               azioni spettanti in cambio di quelle cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto
               può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle
               azioni  emesse  in  esecuzione  di  un  aumento  di  capitale  mediante  nuovi
               conferimenti.
                  L’unica  differenza  rispetto  al  testo  previgente  di  cui  al  quarto  comma
               riguarda il riferimento al d.lgs. n. 19 del 2023 recante attuazione della direttiva
               (UE) 2019/2121 del Parlamento  europeo  e del  Consiglio,  del 27 novembre
               2019,  che  modifica  la  direttiva  (UE)  2017/1132 per  quanto  riguarda  le
               trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
                  Il settimo comma dispone che le azioni cui si applica il beneficio previsto dai
               commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell’art.
               2348 c.c. L’unica differenza rispetto al testo vigente del quinto comma riguarda
               il riferimento al nuovo comma 2.
                  L’ottavo comma specifica che la maggiorazione del voto ai sensi del primo
               comma non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione  del voto
               prevista  dal  nuovo  secondo  comma attribuisce  il  diritto  di  recesso  ai  sensi
               dell’art.  2437 c.c. Il testo previgente di cui al sesto comma disponeva che la
               deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione
               del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 c.c.
                  Il nono comma non presenta rilevanti modifiche rispetto al settimo comma
               del testo previgente se non  per i  riferimenti  ai  commi precedenti. Infatti, si
               prevede che, qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui all’ottavo
               comma sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato
               regolamentato delle  azioni  di  una  società non  risultante  da una  fusione che
               coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che
               ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche
               il  possesso  anteriore  alla  data  di  iscrizione  nell'elenco  previsto  dal  quarto
               comma.
                  Lo stesso dicasi  per il  decimo comma che in buona sostanza riproduce il
               disposto del  previgente  comma 8  e prevede  che,  se lo  statuto  non  dispone
               diversamente, la  maggiorazione  del diritto  di  voto si computa anche  per  la
               determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad




                                                    31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37