Page 32 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE




                  Pertanto, con l’inserimento del comma 5-bis citato l’obbligo di offerta non
               sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di
               voto conseguente ad una operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera
               o scissione proporzionale realizzata ai sensi del d.lgs. n. 19 del 2023, laddove in
               ciascuno dei suddetti casi non vi sia una  modifica del rapporto di  controllo,
               diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.
                  B) Come anticipato, la modifica più importante concerne l’art. 127-quinquies
               del TUF come introdotta dall’art. 14, co. 1, lett. b) della legge capitali.
                  Mettendo a confronto le due versioni dell’articolo in commento prima e dopo
               la riforma, si può concludere che le importanti novità sono racchiuse nei primi
               tre commi della nuova versione e che per i restanti commi la riforma si è limitata
               ad un adeguamento dei riferimenti normativi.
                  Nel nuovo testo, l’art. 127-quinquies del TUF prevede, al primo comma, che
               gli  statuti  possono  disporre  che  sia  attribuito  voto  maggiorato,  fino  a  un
               massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per
               un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data
               di  iscrizione  nell’elenco  previsto  dal  comma  4.  La  differenza  rispetto  alla
               precedente versione è che non è più disposto che gli statuti possono prevedere
               che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare,  in
               tutto o in parte, al voto maggiorato; tale facoltà è stata posposta al terzo comma
               della norma in commento.
                  Il nuovo secondo  comma prevede che gli  statuti possono altresì  disporre
               l’attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi,
               successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l’azione sia
               appartenuta  al medesimo soggetto iscritto nell’elenco previsto dal comma 4,
               fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione.
                  Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione  di cui al comma 1 e
               che sono iscritti nell’elenco previsto dal comma 4 alla data della iscrizione della
               deliberazione assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma,
               il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.
                  Il nuovo quarto comma differisce dal precedente secondo comma solo per i
               rinvii al primo e al secondo comma già visti; per il resto riproduce quanto già
               disposto dal secondo comma della precedente versione e cioè che è attribuita
               alla Consob la potestà di  stabilire con proprio regolamento le disposizioni di
               attuazione  del  presente art.  al  fine  di  assicurare  la  trasparenza  degli  assetti
               proprietari  e l'osservanza  delle disposizioni  del titolo II (Servizi e attività di
               investimento), capo  II (Svolgimento dei  servizi  e  delle  attività),  sezione  II.
               Restano  fermi  gli  obblighi  di  comunicazione  previsti  in  capo  ai  titolari  di
               partecipazioni rilevanti.
                  Anche il quinto comma differisce dalla precedente versione del terzo comma
               per il rinvio ai commi 1 e 2 della norma in esame. Si prevede, infatti, che la
               cessione dell’azione  a  titolo oneroso  o gratuito,  ovvero la cessione diretta o
               indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a



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