Page 34 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE





               aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi
               dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.
                  La novità risiede nel nuovo undicesimo comma e ultimo comma dell’art.127-
               quinquies  del  TUF  il  quale  stabilisce  che  nei  casi  di  fusione,  scissione  o
               trasformazione  transfrontaliera  ai  sensi del  d.lgs.  n.  19 del  2023, o  ai  sensi
               dell’art.  25, co. 3, della l.  n. 218 del 1995, ove la società risultante da dette
               operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto
               può  prevedere che,  ai  fini del  computo del  periodo  continuativo previsto al
               primo  comma,  rilevi  anche  il  periodo  di  titolarità  ininterrotta  prima  della
               iscrizione nell’elenco previsto dal secondo comma di azioni con diritto di voto
               della  società  incorporata,  scissa  o  soggetta  a  trasformazione  comprovato
               dall’attestazione  rilasciata  da  un  intermediario  autorizzato  ovvero con  altri
               mezzi  idonei  ai  sensi  dell'ordinamento  dello  Stato che  disciplina  la  società
               incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

                  5.4. Semplificazione delle modalità di  rappresentanza per l'esercizio dei
                      diritti di voto in assemblea: la modifica dell’art. 24 del TUF

                  All'art. 24, co. 1, lett. c) del TUF, le parole: «per singola assemblea nel rispetto
               dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia
               e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob» sono sostituite dalle seguenti:
               «per più assemblee, in deroga all'art. 2372, secondo comma, c.c.».
                  In tal guisa, l’art. 17 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di
               esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga alle norme c.c. riferite alle
               società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
                  L’art. 17 in esame, più precisamente, modifica l’art. 24, co. 1, lett. c) del TUF
               la possibilità di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di
               voto per più assemblee, in luogo di una singola assemblea.
                  Viene dunque espunto dal testo il riferimento alla  singola assemblea e alle
               disposizioni attuative emanate dalle autorità di vigilanza.
                  La norma proposta si pone in deroga all’art. 2372, co. 2 c.c. secondo cui, nelle
               società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la rappresentanza può
               essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive
               convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una
               società, associazione,  fondazione  o  altro  ente  collettivo o  istituzione ad  un
               proprio dipendente.
                  L’art.  1,  co.  5-quinquies del  TUF  qualifica come gestione di  portafogli la
               gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento
               che  includono  uno  o  più  strumenti finanziari  e  nell'ambito di  un  mandato
               conferito dai clienti.
                  L’art. 24 del TUF dispone che al servizio di gestione di portafogli si applichino
               le seguenti regole:




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