Page 37 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS - Novità normative                       ISSN 1974-9805





               e  la  possibilità  di  prevedere  sistemi di  moltiplicazione  del  diritto  di  voto,
               riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;
                  3) facilitare il  passaggio dalla  quotazione sui mercati non  regolamentati a
               quelli regolamentati;
                  4) rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne
               la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi
               informativi a tutela degli investitori;
                  5) semplificare le regole del  governo societario anche tenendo conto delle
               regole previste dai codici di autodisciplina;
                  6)  prevedere un  riordino  e  l'aggiornamento della  disciplina  in  materia di
               appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di
               titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;
                  7) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con
               l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;
                  8) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando
               sovrapposizioni  o  duplicazioni  nelle  funzioni  e  strutture  di  controllo  e
               individuando  altresì  adeguate  forme  di  coordinamento  e  di  scambio  di
               informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;
                  9) aggiornare il regime di responsabilità di cui all'art. 24, co. 6-bis della l. 28
               dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina applicabile al  sistema di
                                                                                   23
               vigilanza italiano, delle raccomandazioni e degli standard internazionali  e
                  10) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del
               TUF, del TUB, del CAP, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 - Disciplina delle
               forme pensionistiche complementari, per assicurare una  maggiore coerenza e
               semplificazione delle fonti normative.
                  Il terzo comma disciplina le modalità e i termini dell’esame parlamentare. La
               norma prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alla Camera
               dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere
               delle competenti Commissioni parlamentari.
                  Decorsi quaranta giorni  dalla  data di  trasmissione, i  decreti sono emanati
               anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
               giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla
               data  di  entrata  in  vigore  della  legge)  o  successivamente,  la  scadenza  di
               quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
                  Infine, il quarto comma stabilisce che entro diciotto mesi dall'entrata in vigore
               dei decreti legislativi, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi
               ed integrativi degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati al
               secondo comma.


                  23  Si  ricorda a tale proposito che il  richiamato  comma 6-bis stabilisce che nell'esercizio delle
               proprie funzioni di controllo, la Banca d'Italia, la CONSOB, l’ISVAP, la COVIP, l'Autorità garante
               della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti, rispondono
               dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.

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