Page 4 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE





               1. Introduzione: limiti e oggetto del commento

                  Il 27 marzo 2024 è entrata in vigore la l. n. 21 del 5 marzo 2024 contenente
               “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma
               organica delle disposizioni in materia  di  mercati  dei  capitali  recate dal  TUF, e  delle
               disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli
               emittenti” (d’ora in avanti, legge capitali).
                  Si  tratta della legge  più nota come “legge capitali” che si  compone di 27
               articoli,  suddivisi in  cinque Capi:  I) semplificazione in  materia di  accesso e
               regolamentazione dei mercati di capitali; II) disciplina delle autorità nazionali di
               vigilanza; III) misure di promozione dell’inclusione finanziaria;  IV) modifiche
               alla disciplina del patrimonio destinato e V) disposizioni finanziarie.
                  Il presente commento si  concentrerà principalmente su  alcune importanti
               novità normative inserite nel Capo I che reca nella rubrica “Semplificazione in
               materia di  accesso e regolamentazione dei  mercati di  capitali” ma che nella
               sostanza va  ad  incidere profondamente non  solo  sull’accesso al  mercato dei
               capitali ma soprattutto sulla disciplina  delle società quotate e  degli  emittenti
               strumenti finanziari diffusi.
                  Saranno, pertanto, oggetto di analisi solo i profili più rilevanti con riferimento:
                  a) alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi contenuta
                     nell’art. 2325-ter c.c. e la relativa disciplina;
                  b)  alle  regole  per  lo  svolgimento  delle  assemblee con  la  presenza  del
                     rappresentante designato;
                  c) all’elezione degli amministratori tramite il voto di lista;
                  d) alle nuove regole in tema di diritto di voto: voto plurimo e voto maggiorato
               e
                  e) alla modifica dell’art. 24 del TUF.


               2. La riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi: addio
               all’art. 116 del TUF e inserimento dell’art. 2325-ter nel codice civile

                  2.1. Premessa: la precedente definizione di emittenti strumenti finanziari
                      diffusi  fra  il  pubblico in  misura rilevante nell’art. 116 del  TUF  e
                      nell’art. 2-bis del Regolamento emittenti della Consob

                  Com’è a tutti noto, con la riforma del diritto societario del 2003 il legislatore
               ha fornito la definizione di “società che fanno ricorso al mercato di rischio” e ha
               altresì definitivamente chiarito, per le società quotate, il rapporto esistente fra la
               disciplina codicistica delle società per azioni e le norme speciali dettate dal TUF
               in materia di emittenti.
                  Per raggiungere tale finalità, il legislatore del 2003 ha introdotto l’art. 2325-bis
               c.c. in base al quale “Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno


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