Page 9 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS - Novità normative                       ISSN 1974-9805





               successivo saranno  prese in  esame tutte le altre modifiche che in  larga  parte
               discendono o sono comunque collegate alla definizione citata.
                  Il nuovo art. 2325-ter c.c., al suo primo capoverso, indica i requisiti che gli
               emittenti italiani non quotati devono possedere al fine di essere qualificati come
               emittenti di azioni oppure di obbligazioni che, le une e le altre, siano diffuse tra il
               pubblico  in  misura  rilevante,  oppure  ancora  come  emittenti  di  strumenti
               finanziari diffusi.
                  Gli emittenti di azioni diffuse in maniera rilevante sono quelli che avranno
               azionisti diversi dai soci che partecipano in misura superiore al tre per cento del
               capitale, in  numero superiore  a  cinquecento, che detengano una  percentuale
               complessiva di  capitale  sociale  non  inferiore  al  cinque  per  cento;  inoltre,
               dovranno superare almeno due delle tre soglie poste dall’art. 2435-bis, co. 1, c.c.
               alle società , che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, le
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               quali volessero redigere il bilancio in forma abbreviata.
                  Nel nuovo art. 2325-ter c.c., la fattispecie “emittenti diffusi” non comprende
               gli emittenti:
                  - le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione (riguardanti anche
               l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale);
                  - il cui oggetto sociale prevede soltanto attività non lucrative oppure volte al
               godimento di un bene o servizio da parte dei soci;
                  - in amministrazione straordinaria (per cessazione dell’attività d’impresa);
                  - in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di
               omologazione da parte dell’autorità giudiziaria;
                  - dichiarati in stato di liquidazione giudiziale o messi in liquidazione coatta
               amministrativa (secondo le procedure previste dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14,
               che codifica la normativa della crisi d’impresa e dell’insolvenza);
                  - nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore
               delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di avvio
               di risoluzione. Su questo punto, il nuovo art. 2325-ter c.c. fa esplicito riferimento
               al provvedimento previsto dall’art. 32, co. 3, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180.
               Si  tratta di  un  provvedimento che viene emesso dalla  Banca  d’Italia, previo
               assenso da parte del Ministro dell’Economia, di risoluzione di una banca o di
               liquidazione coatta amministrativa, da adottare se la situazione non consente di
               rimediare altrimenti ad uno stato di dissesto o a un rischio di dissesto.
                  Passando,  poi,  alle  obbligazioni,  rientrano  nella  categoria  degli  emittenti
               obbligazioni diffuse tra il  pubblico in  misura rilevante gli emittenti italiani di
               obbligazioni il cui valore nominale sia complessivamente non inferiore a cinque
               milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.


                  4  Si ricorda che i tre limiti  fissati dal co. 1 dell’art. 2435-bis c.c.  sono: 4.400.000  euro di totale
               dell’attivo dello stato patrimoniale; 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni e 50 unità di
               dipendenti occupati in media durante l’esercizio.


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