Page 5 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS - Novità normative                       ISSN 1974-9805




               ricorso  al  mercato  del  capitale  di  rischio  le  società  con  azioni  quotate  in  mercati
               regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Le norme di questo titolo si
               applicano alle società con azioni quotate in  mercati  regolamentati in  quanto non sia
                                                                               1
               diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali”  .
                  Pertanto:
                  1.  Sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sia le
               società con quotate nei mercati regolamentati sia le società con azioni diffuse fra
               il pubblico in misura rilevante;
                  2.  Alle società quotate si  applicano  le  norme  c.c.  che rappresentano  la
               disciplina  generale,  per  quanto  non  sia  diversamente previsto  da  norme  di
               carattere speciale in particolare contenute nel TUF.
                  La  definizione  delle  società  con  azioni  diffuse  fra  il  pubblico in  misura
               rilevante era stata lasciata alla disciplina speciale ed in particolare all’art. 116 del
               TUF in base al quale la Consob avrebbe dovuto stabilire con regolamento i criteri
               per  l’individuazione  degli  emittenti strumenti  finanziari  che,  ancorché  non
               quotati in mercati regolamentati italiani, fossero diffusi tra il pubblico in misura
               rilevante.
                  Nella medesima norma si stabiliva altresì che gli emittenti in parola avrebbero
               dovuto informare, quanto prima possibile, il pubblico dei fatti non di pubblico
               dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, avrebbero
               potuto avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria
               emissione.
                  All’interno del medesimo regolamento, la Consob avrebbe dovuto stabilire le
               modalità di informazione del pubblico e i casi di esenzione dall’osservanza dei
               già  menzionati  obblighi informativi, qualora  gli  emittenti fossero comunque
               tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014.
                  All’art. 116, co. 2, cit., era, infine, previsto che agli emittenti con azioni diffuse
               fra il pubblico indicati al primo comma si applicavano gli artt. 114, co. 5 e 6, e
               115, nonché le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad
               eccezione degli artt. 157 e 158”.
                  La Consob, nel Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina
               degli  emittenti  adottato  con  delibera  n.  11971  del  14  maggio  1999  e
               successivamente modificato (d’ora in avanti, Regolamento emittenti), aveva poi
               fornito all’art. 2-bis la definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il
               pubblico in misura rilevante .
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                  1  Per un commento della norma citata nel testo si rinvia, per tutti, a MINERVINI,  Commento Sub
               art. 2325-bis c.c., in Sandulli e Santoro (a cura di), La riforma delle società, T.I, Torino, 2003, pp. 15 ss.
                  2   Sulla  definizione in parola,  il  Consiglio notarile di  Milano ha pubblicato  recentemente la
               Massima n. 206 del 30 maggio 2023 “Nozione di "società quotate"  e di "società  diffuse" (artt. 2325-bis e
               111-bis disp. att. c.c. e 116TUF e 2-bis e 108 Reg Consob 11971/1999)” secondo la quale “La nozione di
               “società  con  azioni quotate  in  mercati  regolamentati”  di cui  all’art. 2325-bis c.c.  (“Società  Quotate”)  – a
               differenza della analoga nozione di cui all’art. 119 TUF, espressamente circoscritta alle “società italiane con
               azioni quotate  in mercati  regolamentati  italiani o di altri paesi dell’Unione  Europea” – comprende  anche le

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