Page 6 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE





                  In base alla norma citata:
                  1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti
               italiani i quali, contestualmente:
                  a)  abbiano  azionisti  diversi  dai  soci  di  controllo  in  numero  superiore  a
               cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale
               almeno pari al 5%;
                  b) superino due dei tre limiti indicati dall’art. 2435-bis, co.1, c.c.
                  2. I limiti quantitativi di  cui al comma precedente si considerano superati
               soltanto se le azioni alternativamente:
                  - nei ventiquattro mesi antecedenti la data di superamento dei limiti di cui al
               co. 1, abbiano  costituito oggetto di  un’offerta al  pubblico di  sottoscrizione o
               vendita o  corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio, divenuta efficace, a
               prescindere dal numero di adesioni, per la quale sia stato pubblicato il prospetto
               di offerta ai sensi dell’art. 94 del TUF o altro documento previsto dall’art. 1, par.
               4, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del
               14  giugno  2017,  o  di  un  collocamento, in  qualsiasi  forma  realizzato  e  a


               società  con azioni negoziate  in  mercati  di paesi diversi  dai membri  dell’Unione  europea,  a condizione  che  il
               mercato di quotazione  presenti caratteristiche  analoghe a quelle  possedute dai mercati regolamentati  unionali.
               In tali circostanze, si reputa legittima la clausola statutaria, di natura ricognitiva e qualificatoria, che attribuisca
               alla società la natura di “società con azioni quotate in mercati regolamentati”  ai sensi  dell’art. 2325-bis c.c.,
               con conseguente  applicazione della disciplina ad esse dedicata dal Codice Civile e dalle altre norme riferite  alla
               nozione di cui all’art. 2325-bis c.c.
                  La nozione di “società emittenti  di azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante” di cui all’art. 2325-bis
               c.c. (“Società Diffuse”) è data dall’effettivo ricorrere  dei requisiti  positivi e negativi previsti dall’art. 2-bis Reg.
               Consob 11971/1999 (cui rinviano gli artt. 111-bis disp. att. c.c. e 116 d.lgs. 58/1998). Il sistema di pubblicità
               disciplinato  dall’art. 108, commi  2 e 5, Reg. Consob  11971/1999 (sito internet  delle società  emittenti  e sito
               internet  della Consob) non ha effetti  costitutivi  e non è di per sé sufficiente  per qualificare o meno  una società
               come Società Diffusa.
                  Si deve in ogni caso ritenere che ciascuna delle seguenti circostanze costituisca  un elemento  oggettivamente
               riscontrabile,  idoneo ad escludere la qualificazione di una società come Società Diffusa:
                  – la sussistenza di uno o più soci di controllo che detengano una partecipazione superiore al 95 per cento del
               capitale;
                  – la sussistenza di un numero di soci iscritti nel libro soci che sia pari o inferiore a 500;
                  – il mancato superamento,  nell’ultimo  bilancio  di esercizio,  di almeno due dei tre limiti  indicati nell’art.
               2435-bis, comma 1, c.c.;
                  – la mancata sussistenza di tutte le condizioni richieste dall’art. 2-bis, comma 2, Reg. Consob 11971/1999,
               ossia, riassuntivamente: (i) offerta al pubblico o collocamento  nei 24 mesi precedenti il verificarsi dei requisiti di
               cui all’art. 2, comma 1, Reg. Consob 11971/1999; (ii) offerta al pubblico o collocamento in presenza dei requisiti
               di cui all’art. 2, comma 1, Reg. Consob 11971/1999; (iii) negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale
               di negoziazione col consenso dell’emittente  o revoca dalla negoziazione delle azioni su un mercato regolamentato;
               (iv) natura bancaria dell’emittente;
                     – la sussistenza di una delle condizioni previste dall’art. 2-bis, comma 3, Reg. Consob 11971/1999, ossia:
               (i)  la  presenza  di  limiti  legali  alla  circolazione  riguardanti  anche  l’esercizio  dei  diritti  aventi  contenuto
               patrimoniale;  (ii)  la  presenza di  oggetto  sociale  che  prevede  esclusivamente  lo  svolgimento  di  attività  non
               lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio;
                  – l’assoggettamento  a una delle procedure di crisi di impresa di cui dall’art. 2-bis, comma 3-bis, Reg. Consob
               11971/1999”.


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