Page 8 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE





                  2.2. La definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi nel nuovo art.
                      2325-ter c.c.

                  Con l'art. 4 della legge capitali, formato da quattro commi, è stata riformata in
               molti punti la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. Le nuove
               disposizioni hanno modificato o abrogato per quello che a noi interessa alcuni
               articoli del TUF, del codice civile ed altresì l’art. 19 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n.
               39.
                  In questo paragrafo, l’analisi verterà sulla modifica più importante, come già
               anticipato nel  paragrafo  precedente, ossia  sul  nuovo  art.  2325-ter c.c.  come
               introdotta dall’art. 4, co. 3, lett. a) della legge capitali  che ha previsto una nuova

                                                                 3
               definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico. Nel paragrafo

                  3  L’art. 4, co. 3 della legge capitali recita “3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
                    a) dopo l'articolo 2325-bis è inserito il seguente:
                   «Art. 2325-ter (Società emittenti  strumenti  finanziari diffusi).  - Ai fini  di cui all'articolo 2325-bis, sono
               emittenti  azioni  diffuse  fra  il  pubblico  in  misura  rilevante  gli  emittenti  italiani  non  quotati  in  mercati
               regolamentati  italiani  i quali  abbiano azionisti, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3 per
               cento  del  capitale,  in  numero  superiore  a cinquecento  che  detengano  complessivamente  una percentuale  di
               capitale sociale almeno  pari al 5 per cento  e superino  due dei tre limiti  indicati  dall'articolo 2435-bis, primo
               comma.
                   Non  si  considerano  emittenti  diffusi  quegli  emittenti  le  cui  azioni  sono  soggette  a  limiti  legali  alla
               circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto  patrimoniale, ovvero il cui oggetto  sociale
               prevede esclusivamente  lo svolgimento  di attività  non lucrative di utilità sociale o volte al godimento  da parte
               dei soci di un bene o di un servizio. Non si considerano emittenti  diffusi:
                  1)  gli  emittenti  in  amministrazione  straordinaria  dalla data di  emanazione  del  decreto  che  dispone  la
               cessazione dell’attività di impresa;
                  2) gli emittenti  in concordato  preventivo liquidatorio  o in continuità  indiretta  dalla data di omologazione
               da  parte dell’autorità giudiziaria;
                  3)  gli  emittenti  nei  cui  confronti  è  dichiarata la  liquidazione  giudiziale  o  posti  in  liquidazione  coatta
               amministrativa a norma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
               2019, n. 14, o delle leggi speciali;
                  4) gli emittenti  nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni
               dalla data  di  pubblicazione  del  provvedimento  di  cui  all'articolo  32,  comma  3,  del  decreto  legislativo  16
               novembre 2015, n. 180.
                   Sono emittenti  obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti  italiani di obbligazioni,
               anche relative  a diverse emissioni  in corso, di valore nominale complessivamente  non inferiore  a 5 milioni  di
               euro e con un numero di obbligazionisti  superiore a cinquecento.
                   Le disposizioni dei commi precedenti  non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi
               dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono  di acquisire o sottoscrivere  azioni.
                   Gli emittenti  si considerano emittenti  strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo
               a quello  nel  corso  del  quale  si  sono  verificate  le  condizioni  previste  dal presente  articolo  fino  alla chiusura
               dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.
                   Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, si applica alla società di revisione l'articolo 155,
               comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
               24 febbraio 1998, n. 58.
                  Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli
               di  cui  all'articolo  1, commi  1-bis  e 1-ter,  del testo   unico    delle disposizioni  in materia  di intermediazione
               finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

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