Page 7 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS - Novità normative                       ISSN 1974-9805





               prescindere dal  relativo esito, anche rivolto a  soli investitori qualificati come
               definiti ai sensi dell'art. 34-ter, co. 1, lett. b);
                  - in presenza delle condizioni stabilite nel primo comma, costituiscano oggetto
               di un’offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita o corrispettivo di un'offerta
               pubblica di scambio, che divenga efficace, a prescindere dal numero di adesioni,
               per la quale sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai sensi dell’art. 94 del TUF
               o altro documento previsto dall’art. 1, par. 4, del regolamento (UE) 2017/1129
               del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, o di un collocamento,
               in qualsiasi forma realizzato e a prescindere dal relativo esito, anche rivolto a soli
               investitori qualificati come definiti ai sensi dell'art. 34-ter, co. 1, lett. b);
                  - siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il
               consenso dell’emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla
               negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di
               revoca; - siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro
               sedi o dipendenze.
                  L’art. 2-bis, citato, individuava anche ipotesi negative, ossia non dovevano
               essere considerati emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a
               limiti  legali  alla  circolazione  riguardanti  anche  l'esercizio  dei  diritti  aventi
               contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo
               svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte
               dei soci di un bene o di un servizio.
                  Sempre fra le esclusioni dell’ambito soggettivo rientravano, anche in deroga
               all’art. 108, co. 1 del TUF:
                  a) gli emittenti in amministrazione straordinaria, dalla data di emanazione del
               decreto che dispone la cessazione dell’attività di impresa;
                  b) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio, o in continuità indiretta,
               dalla data di omologazione da parte dell’autorità giudiziaria;
                  c)  gli  emittenti  nei  cui  confronti  è  dichiarato  il  fallimento  o  posti  in
               liquidazione coatta a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o delle leggi
               speciali;
                  d) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni
               o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
               cui all’art. 32, co. 3, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (co. 3-bis).
                  Infine, con riferimento alle obbligazioni, si dovevano considerare emittenti
               obbligazioni diffuse fra il  pubblico in  misura rilevante gli emittenti italiani di
               obbligazioni,  anche relative a  diverse emissioni in  corso,  di valore  nominale
               complessivamente non  inferiore  a  5  milioni  di  euro  e  con  un  numero  di
               obbligazionisti superiore a cinquecento (co. 4).








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