Page 22 - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023 - La digitalizzazione nell’esperienza giuridica
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MARTA AURINO
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Non basta la sola introduzione di sistemi di big data e di open data a cambiare
i connotati di un sistema intrinsecamente di civil law. Le nuove tecnologie possono
costituire un pretesto per istituzionalizzare un sistema del precedente laddove
questo già esista nella prassi, ma non è questo il caso della Francia. Invero,
storicamente, i giudici di primo grado non sono particolarmente sensibili alle
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decisioni rese dai loro pari, sebbene possano, talvolta, tenerle in considerazione .
Mancano, dunque, esigenze di armonizzazione della giurisprudenza così
pregnanti come quelle proprie dei sistemi di case law, e, al contrario, i giudici
sembrano più interessati alla coerenza delle proprie motivazioni che al confronto
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con altri . Ciò non stupisce laddove si consideri la tradizione francese del juge par
juge, in cui i giudici agiscono spesso in maniera individualista, estendendo, a
seconda dei casi, il loro margine di apprezzamento .
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Gli strumenti tecnologici, quindi, non sarebbero altro che delle «teorie
materializzate» , il cui potere è quello che l’apparato statale e giudiziario e la
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dottrina decidono di accordargli . Da tale angolo visuale, è bene ricordare che la
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giurisprudenza la combinazione di un meccanismo giurisdizionale e di un
meccanismo documentale in cui la dottrina giuridica ha tradizionalmente svolto
un ruolo importante (si pensi a Capitant ). È un ménage à trois . La
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giurisprudenza non è data, ma si costruisce, ed è «bien autre chose que la simple masse
du contentieux dévoilé par l’open data des décisions de justice» .
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In questo quadro, per evitare che il sistema informatico crei un potere
algoritmico incontrollato, un’unica certezza permane allo stato dell’arte: la Corte
di cassazione, principale attrice del movimento di open data giudiziario , deve
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mettere in atto un controllo e una regolamentazione del riutilizzo dei dati, non
può ignorare gli usi e i rischi che potrebbero derivare da un riutilizzo incontrollato
o abusivo dei dati di cui è responsabile solo per garantire una diffusione di
massa .
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Disputes, in Introduction to French Tort Law, Parigi, 2018; R. LIBCHABER, Le contrat au XXIe siècle, in
Revue de droit d’Assas, 2021, 12-23.
72 Si rinvia a F.X. DIEBOLD, A personal perspective on the origin (s) and development of “Big Data”: the
phenomenon, the term, and the discipline, in Penn Institute for Economic Research: Research paper series,
2012, 130 ss.
73 Ibid.
74 P. DEUMIER, Open data – une autre jurisprudence?, in JCP, 2020, 277.
75 B. LOUVEL, Comment sauver la soldat Justice?, in Le Point, 2016, 1.
76 G. BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, Parigi, 1987, 16.
77 P. DEUMIER, Open data – une autre jurisprudence?, cit., 278.
78 J.L. BAUDOIN, Les reactions de la doctrine à la création du droit par les juges (Journées de l’association
Henri Capitant), in Les Cahiers de droit, 2/1980, 229-230.
79 L. CADIET, La jurisprudence à l’heure de l’open data, in Predictrice, 2022, 3.
80 ID.
81 J. SOMMIER, La Cour de cassation à l’épreuve du numérique et de l’intelligence artificielle, in
Viepublique.fr, 2021, 1.
82 L. CADIET, L’open data des décisions de justice, in Rapport de la mission d’étude et de la prefiguration
sur l’ouverture au public des décisions de justice, 2017, 10 ss.
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