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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               della fiscalità. In particolare, gli articoli 113 e 115 TFUE definiscono la base legale
               su  cui  l’Unione  europea  può  legiferare  nel  campo  della  tassazione  diretta  e
               indiretta. La condizione che viene posta è che tutte le eventuali misure che l’UE
               decide di adottare in campo fiscale, debbano avere un carattere transnazionale
               che  possa  comportare  vantaggi  e  benefici  per  il  funzionamento  del  mercato
               interno.  Tale  requisito  si  coordina  con  l’espansione  dell’economia  digitale,  in
               quanto la garanzia di un’imposizione più coordinata comporterebbe certamente
               una più corretta concorrenza in ambito europeo. In tal modo, infatti, l’Europa
               assumerebbe una maggiore attrattiva rispetto agli investimenti esteri che invece,
               al momento, vengono prescelti a causa della mancata coordinazione dei sistemi
               tributari a livello comunitario.
                  Inoltre,  nell’ipotesi  di  un’iniziativa da  parte dell’Unione,  si dovrebbe tener
               conto in ogni caso dei principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all’articolo
               5 del Trattato dell’Unione europea. Tali principi consentirebbero l’attuazione di
               un’armonizzazione dei sistemi fiscali dei singoli Stati ed  il miglioramento del
               funzionamento del mercato interno. Si eviterebbero, infatti, iniziative separate ed
               indipendenti  di  ciascuno  Stato  membro  che  potrebbero  comportare  un
               incremento  delle  disparità  e,  conseguentemente,  una  distorsione  e
               frammentazione dell’ambito fiscale.
                  Lo studio sulla tassazione dell’economia digitale da parte della Commissione
               europea è stato inaugurato nel 2013 con la formazione di un gruppo di esperti di
               alto  livello  che,  al  termine  del  proprio  lavoro,  ha  presentato  un  rapporto
               conclusivo  in  cui  viene  affermata  l’opportunità  di  estendere  il  regime  fiscale
               ordinario  anche  alle  imprese  digitali  senza  introdurne  uno  specifico  per  tali
               aziende.
                  Viene, inoltre, precisata la necessità di prevedere regole fiscali semplici, stabili
               e prevedibili e di valutare con cautela gli incentivi ed i crediti fiscali attraverso una
               precisa valutazione ex ante ed ex post.
                  Partendo  da  questo  rapporto  conclusivo,  la  Commissione  europea  –  nel
               delineare la strategia per il mercato unico digitale – ha preannunciato la propria
               intenzione  di  presentare  un  piano  d’azione  su  un  approccio  rinnovato  alla
               tassazione dei redditi delle società nel mercato unico, in base al quale gli utili
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               siano tassati nel Paese in cui sono generali, ivi compreso nell’economia digitale .
                  Il 18 marzo 2015 è stato completato un pacchetto sulla trasparenza fiscale con
               la finalità di identificare le azioni principali per contrastare l’evasione ed elusione
               fiscale  delle  multinazionali.  Questi  comportamenti  scorretti  compromettono
               l’equa ripartizione del carico fiscale tra contribuenti e la leale concorrenza tra
               imprese. Alla luce di ciò, la Commissione ha ritenuto necessario attivarsi per
               rafforzare  la  trasparenza  e  la  cooperazione  tra  Stati  al  fine  di  contrastare  tali


                  38  Cfr. Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
               economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni,  Strategia per il mercato unico digitale in
               Europa, 6 maggio 2015, par. 2.5.

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