Page 12 - Maria Elena Salerno - Gli obiettivi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli alla luce dei nuovi Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II
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MARIA ELENA SALERNO
conformemente all’obbligo di agire nel migliore interesse dei clienti, dovrebbero,
prima di chiedere le potenziali preferenze di sostenibilità, valutare gli altri
obiettivi di investimento, l’orizzonte temporale e le circostanze individuali del
cliente o potenziale cliente.
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Le linee guida , invece, si occupano della necessità per l’intermediario,
nell’ambito di un rapporto continuativo di consulenza, di intercettare gli
eventuali cambiamenti nelle caratteristiche ed esigenze del cliente, ivi compresa
l’attitudine verso i temi della sostenibilità, procedendo ad un aggiornamento del
suo profilo (si pensi al caso di un investitore che nel corso del tempo maturi una
propria “coscienza sostenibile”, mostrando una particolare sensibilità verso
temi quali la lotta ai cambiamenti climatici, le energie rinnovabili o l’edilizia
sostenibile). Si stabilisce, infatti, sulla base di quanto suggerito dalla
Commissione nel considerando 4 del Regolamento del 2021, che l’informazione
inerente alle preferenze di sostenibilità di un cliente dovrebbe essere aggiornata
(per i rapporti continuativi) al più tardi in occasione del successivo
aggiornamento periodico dopo l’entrata in vigore del Regolamento delegato. Si
dovrebbe offrire ai clienti l’opportunità di aggiornare immediatamente il proprio
profilo, se lo desiderano; in caso contrario, durante il periodo che precede
l’acquisizione, da parte dell’impresa, delle informazioni sulle preferenze di
sostenibilità del cliente, quest’ultimo sarà considerato «neutrale in termini di
sostenibilità» con la conseguenza che al medesimo potrebbero essere
raccomandati sia prodotti con elementi di sostenibilità sia prodotti che ne sono
privi.
2.3. Direttive per l’applicazione della know your merchandise rule
Con riferimento al profilo del prodotto da offrire o raccomandare, il riformato
Regolamento 2017/565 (art. 54, par. 9) impone all’intermediario di predisporre
appropriate politiche e procedure che provino la propria capacità di «comprendere
la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli
strumenti finanziari selezionati per i clienti, compresi eventuali fattori di sostenibilità, e di
valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti
finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente». Gli indicatori di
sostenibilità, dunque, fanno la loro comparsa nel processo di selezione del
prodotto tra gli elementi che devono essere presi in considerazione
dall’intermediario ai fini della formulazione di una proposta di investimento
adeguata.
Stanti queste previsioni, ai fini di una corretta ed armonizzata applicazione
della know your marchandise rule intervengono i chiarimenti forniti nei nuovi
22 V. Orientamento 57 di supporto all’Orientamento generale 5.
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