Page 38 - Giovanni Chieco - L’armonizzazione soft del diritto privato e commerciale: dai Doing Business Reports al B-Ready
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GIOVANNI CHIECO





               Se  poi  i  meccanismi  interni  falliscono  è  previsto  il  divieto  di  ritorsioni  nei
               confronti  dei  dipendenti  che  denuncino  all’esterno  tali  forme  di
               condizionamento .
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                  Nel caso di undue pressure esercitata dal WBG Board, l’EBC non ha l’autorità di
               investigare  sui membri  del  Consiglio.  Esso  può,  al  massimo,  riferire  all’Ethics
               Committee  of  the  Board;  quest’ultimo,  comunque,  può  essere  adito  anche
               direttamente  dagli  interessati,  perché  indaghi  e  prenda  gli  opportuni
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               provvedimenti .
                  Per quanto riguarda l’indebita pressione esercitata da governi o altri soggetti
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               esterni , è stato previsto che l’EBC e il WBG Management (con anche l’aiuto del
               ECFT) cooperino per individuare e gestire gli eventuali comportamenti scorretti
               adottati dagli Stati, essendovi l’obbligo, in capo al Gruppo, di garantire sicurezza
               e protezione ai dipendenti in modo che questi siano incoraggiati a denunciare
               interferenze .
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                  Nel caso in cui la pressione sia esercitata sugli esperti consultati, è possibile
               dar vita al c.d. Intern Notification Process, che può portare a non considerare le
               informazioni rese dagli esperti su cui la pressione ha insistito; e, nei casi più gravi,
               perché aventi un impatto in maggior misura sui dati raccolti, a congelare i dati (e
               quindi di non aggiornare le informazioni relative all’anno misurato) oppure a
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               escludere lo Stato da quell’edizione del B-Ready .
                  L’impostazione ora adottata dalla Banca, se da un lato, ha il merito di aver
               ben definito procedure, limiti e uffici volti a presidio della legittimità dell’azione
               dei funzionari e a tutela della loro indipendenza, sembra dall’altro lato porsi su
               un  piano  più  formale  che  sostanziale.  È  ragionevole  chiedersi,  infatti,  se  tali
               meccanismi  siano  concretamente  idonei  a  limitare  l’indebita  influenza  e  le
               manipolazioni sul Progetto. Sorgono dei dubbi a questo proposito per tre ordini
               di ragioni di natura fattuale. Il primo risiede nella circostanza che in larga misura
               gli accorgimenti indicati supra erano già in essere al tempo dei DB, senza che
               tuttavia essi abbiano saputo impedire le manipolazioni già descritte. Il secondo è

                  136  Ivi, 19; inoltre, Staff Rule 8.02.
                  137  Si v. Staff Rule 3.00. Anche, WORLD BANK, Manual and Guide, 20.
                  138  A tal proposito si ricorda che l’Article of Agreement of the IBRD, paragraph V, section 5c, sancisce
               il divieto (avente fonte in e rango di norma di diritto internazionale), in capo agli Stati membri della
               Banca, di esercitare forme di pressione sui funzionari della WB. È, comunque, evidente che la tale
               obbligo,  già  sussistente  in  costanza  dei  DB,  è  stato,  come  detto,  più  volte  deliberatamente  ed
               impunemente violato.
                  139  Ivi, 20, 21.
                  140  Per ulteriori informazioni su tali procedimenti vedasi WORLD BANK, Manual and Guide, 37.
                  Inoltre, al fine di preservare l’indipendenza e l’anonimato degli esperti privati, in occasioni di
               visite di persona, solo il B-ready Travel Team incontra l’esperto senza la presenza di nessun altro
               soggetto, pubblico o privato che sia. Inoltre, nel caso in cui il  Travel Team debba partecipare a
               riunioni con funzionari governativi di alto livello, queste dovranno essere fissate al termine della
               missione,  non  può  esprimere  informazioni  inerenti  i  contributi  forniti  dagli  esperti,  dovendosi
               limitare  ad  affrontare  questioni  metodologiche.  Ivi,  45.  Per  ulteriori  informazioni  sulle  Mission
               Procedure, Id., 42 ss.

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