Page 11 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
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decisamente paradossale a cospetto della stessa ratio legis , oltremodo
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comprimendo l’ambito di operatività dell’esenzione . Altri, dunque, ha letto la
specificazione in modo omologo a quanto prescritto dall’art. 65 l. fall., sì da
escludere dalla protezione i soli pagamenti anticipati . In tale novero di posizioni,
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si è dunque ritenuto che, se certo non potrebbero rientrare nell’ambito di
applicazione della previsione i pagamenti anticipati rispetto alla scadenza, atteso
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che si andrebbero così a soddisfare crediti non esigibili , l’eventuale previsione di
un extra-vagante piano di pagamenti che, in ipotesi, assicurasse al professionista
la percezione dell’intero corrispettivo in anticipo rispetto al compimento delle
attività tipiche, verrebbe in verità a collocarsi al di là della stessa ratio
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dell’esenzione .
Seppur senza dirimere ogni questione sorta nei dibattiti della dottrina, a
considerazioni di quest’ordine aderisce adesso la Corte cass. nell’ordinanza
riferita in epigrafe, sottolineando, da un lato, la funzione rafforzativa che
l’espressione “alla scadenza”, quale limite al principio del favor concordati,
assolverebbe rispetto al presupposto della liquidità ed esigibilità del credito, e,
dall’altro, giustificandone la presenza alla luce dell’esigenza di non sottrarre
completamente il professionista al rischio d’insuccesso dell’iniziativa di
regolazione della crisi. Dunque, un primo elemento di novità della pronuncia in
commento attiene alla perimetrazione, rispetto al tempus dell’atto solutorio, della
fattispecie d’esenzione, in essa venendo per l’appunto ricompresi anche i
pagamenti di crediti liquidi ed esigibili eseguiti successivamente alla scadenza.
Tuttavia, tale possibilità viene ora subordinata alla condizione che il Tribunale
sia giunto a pronunziare il decreto di ammissione al concordato, sì che, in
mancanza, il pagamento rimarrebbe pur sempre revocabile . E nello stesso senso,
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come visto, s’è orientata l’App. Milano. Entrambi i pronunciamenti, come pure
24 CAVALLI, L’esenzione dei pagamenti eseguiti nell’esercizio dell’impresa nei termini d’uso, in Fallimento,
2007, 985 ss.
25 Cfr. D’AMBROSIO, Le esenzioni da revocatoria nella composizione stragiudiziale della crisi d’impresa,
in Giur. comm., 2007, I, 376.
26 Cfr. GALLETTI, Non si vive di sola revocatoria: piccolo manuale di sopravvivenza per il “nuovo”
curatore fallimentare, in IlFallimentarista.it, 23 novembre 2011, 29.
27 D’AMBROSIO, Le esenzioni, cit., 376; BONFATTI, Gli effetti, cit., 324 ss., secondo cui, più in
particolare, il legislatore avrebbe inteso alludere al pagamento di debiti esigibili proprio in quanto
venuti a naturale scadenza, lasciando esposti al rischio della revocatoria i pagamenti di debiti che il
requisito dell’esigibilità abbiano invece acquisito a cagione di fatti diversi e di natura traumatica,
quali, essenzialmente, la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine. Così,
da ultimo, anche GIORGI, Il diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza dalla legge fallimentare al codice,
Padova, 2023, 310.
28 Così GALLETTI, Non si vive, cit., 30; conforme FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 753, nt. 143.
29 Cfr., con riguardo alla pronuncia in discorso, CARRIOLI, Art. 166, in Commentario Maffei
Alberti, Padova, 2023, 1284, manifestando l’impressione che la pronuncia della Cass. qui in
commento sia, in buona sostanza, giunta a surrogare il vago requisito della strumentalità all’accesso
col condizionamento, di natura squisitamente procedimentale, dell’effettiva apertura della
procedura.
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