Page 11 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805




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               decisamente  paradossale  a  cospetto  della  stessa  ratio  legis ,  oltremodo
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               comprimendo l’ambito di operatività dell’esenzione . Altri, dunque, ha letto la
               specificazione in  modo omologo a  quanto prescritto dall’art. 65 l.  fall., sì da
               escludere dalla protezione i soli pagamenti anticipati . In tale novero di posizioni,
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               si  è  dunque  ritenuto  che,  se  certo  non  potrebbero rientrare  nell’ambito  di
               applicazione della previsione i pagamenti anticipati rispetto alla scadenza, atteso
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               che si andrebbero così a soddisfare crediti non esigibili , l’eventuale previsione di
               un extra-vagante piano di pagamenti che, in ipotesi, assicurasse al professionista
               la percezione dell’intero corrispettivo in anticipo rispetto al compimento delle
               attività  tipiche,  verrebbe  in  verità  a  collocarsi  al  di  là  della  stessa  ratio
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               dell’esenzione .
                   Seppur senza  dirimere  ogni  questione sorta nei  dibattiti della dottrina,  a
               considerazioni  di  quest’ordine aderisce  adesso  la  Corte cass.  nell’ordinanza
               riferita  in  epigrafe,  sottolineando,  da  un  lato,  la  funzione  rafforzativa  che
               l’espressione  “alla  scadenza”,  quale  limite  al  principio  del  favor  concordati,
               assolverebbe rispetto al presupposto della liquidità ed esigibilità del credito, e,
               dall’altro,  giustificandone la  presenza  alla  luce dell’esigenza  di  non  sottrarre
               completamente  il  professionista  al  rischio  d’insuccesso  dell’iniziativa  di
               regolazione della crisi. Dunque, un primo elemento di novità della pronuncia in
               commento attiene alla perimetrazione, rispetto al tempus dell’atto solutorio, della
               fattispecie  d’esenzione,  in  essa  venendo  per  l’appunto  ricompresi  anche  i
               pagamenti di crediti liquidi ed esigibili eseguiti successivamente alla scadenza.
               Tuttavia, tale possibilità viene ora subordinata alla condizione che il Tribunale
               sia  giunto  a  pronunziare  il  decreto di  ammissione al  concordato,  sì  che,  in
               mancanza, il pagamento rimarrebbe pur sempre revocabile . E nello stesso senso,
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               come visto, s’è orientata l’App. Milano. Entrambi i pronunciamenti, come pure


                  24  CAVALLI, L’esenzione dei pagamenti eseguiti nell’esercizio dell’impresa nei termini d’uso, in Fallimento,
               2007, 985 ss.
                  25  Cfr. D’AMBROSIO,  Le esenzioni da revocatoria nella composizione stragiudiziale della crisi d’impresa,
               in Giur. comm., 2007, I, 376.
                  26   Cfr.  GALLETTI,  Non  si  vive  di  sola revocatoria:  piccolo  manuale di  sopravvivenza per  il “nuovo”
               curatore fallimentare, in IlFallimentarista.it,  23 novembre 2011, 29.
                  27   D’AMBROSIO,  Le  esenzioni,  cit.,  376;  BONFATTI,  Gli effetti,  cit.,  324  ss., secondo cui,  più  in
               particolare, il legislatore avrebbe inteso alludere al pagamento di debiti esigibili proprio in quanto
               venuti a naturale scadenza, lasciando esposti al rischio della revocatoria i pagamenti di debiti che il
               requisito dell’esigibilità abbiano invece acquisito a cagione di fatti diversi e di natura traumatica,
               quali,  essenzialmente, la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine. Così,
               da ultimo, anche GIORGI, Il diritto  della crisi d’impresa e dell’insolvenza dalla legge fallimentare al codice,
               Padova, 2023, 310.
                  28  Così GALLETTI, Non si vive, cit., 30; conforme FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 753, nt. 143.
                  29   Cfr.,  con  riguardo alla  pronuncia  in  discorso, CARRIOLI,  Art.  166,  in Commentario  Maffei
               Alberti,  Padova,  2023,  1284,  manifestando l’impressione  che  la  pronuncia  della  Cass.  qui  in
               commento sia, in buona sostanza, giunta a surrogare il vago requisito della strumentalità all’accesso
               col  condizionamento,  di  natura  squisitamente  procedimentale,  dell’effettiva  apertura  della
               procedura.

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