Page 65 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               pure  confermarsi la  precedente intuizione  dottrinale circa  la  revocabilità, in
               quanto  atto  anomalo,  dello  stesso  contratto  d’incarico  che  contempli  un
               corrispettivo – di per sé – complessivamente sproporzionato 221 .
                  Infine, ed anche sotto tale profilo dipartendo dalle conclusioni raggiunte dalle
               sez. un., pure riterremmo che la corresponsione d’acconti rispettosi delle suddette
               caratteristiche  di  correttezza  e  proporzionalità  non  costituisca  atto  di
               straordinaria  amministrazione 222 ,  perciò  non  necessitando  d’autorizzazione

               accettazione dell’incarico): ii.a) nel caso di apertura del concordato, esso sarà proporzionalmente
               ripetibile  già  nell’ambito  di  questa procedura  in  quanto,  in  parte  qua,  pagamento invero  non
               (correttamente) effettuato “alla scadenza” (art. 98 c.c.i.i.),  mentre, in un’eventuale l.g. successiva,
               una  volta  ristabilite  le  corrette proporzioni,  il  credito  professionale residuo sarà  prededucibile
               (sempre nei limiti  quantitativi massimi previsti dalla legge); ii.b)  nel caso di mancata apertura del
               concordato, invece, il pagamento sarà revocabile per iniziativa del curatore della l.g.  successiva, e
               il  credito  professionale  parteciperà  al  concorso  col  comune  privilegio  suo  proprio,  salva
               naturalmente fatta la circostanza che proprio il mancato conseguimento del risultato normalmente
               atteso da una corretta esecuzione (d’ogni singola fase) dell’ingaggiata prestazione professionale (p.
               es., mancata presentazione del ricorso introduttivo; mancato deposito di proposta e piano definitivi;
               redazione di attestazione inutilizzabile; inammissibilità della domanda), aprirà la strada alla verifica
               sull’operato del professionista, con possibili ripercussioni, allora, sullo stesso suo diritto al concorso,
               nonché con possibile emersione di profili di sua responsabilità. Cfr. PANI, Il credito prededucibile, cit.,
               16; DI MARZIO, Diritto dell’insolvenza, cit., 244.
                  221   Nella  dimensione che valorizza  il  controllo  della  congruità funzionale dell’attribuzione
               patrimoniale,  non  vale,  infatti,  osservare  che  colpendo  il  contratto  a  monte,  fatalmente  si
               recupererebbe l’inefficacia del pagamento a valle, sostanzialmente azzerando l’area di operatività
               dell’esenzione tracciata  dal  legislatore  (cfr.,  seppur  con  riguardo  ad  altra  fattispecie,  CAVALLI,
               L’esenzione,  cit., 983).  Viceversa, la soluzione s’impone, peraltro nei casi più clamorosi, proprio al
               fine  di  collocare  anche  il  momento solutorio nel  contesto di  un  programma  negoziale la  cui
               esecuzione – a meno di un’esiziale contraddizione – non potrebbe certo dipanarsi attraverso atti
               irrelati dalla complessiva razionalità dell’operazione di regolazione della crisi alla cui realizzazione
               lo stesso negozio è chiamato a partecipare. Nel senso che le varie concezioni funzionali della causa,
               «recedendo dalla prospettiva atomistica dell’obbligazione», valgano ad enfatizzare la circostanza
               che  «lo  spostamento patrimoniale  tra  i  soggetti  contraenti si  fonda sul  negozio  stesso», cfr.
               STEFANELLI,  La  parabola,  cit.,  229;  per  le  antiche  teorie  che,  in  origine,  riferivano  la  causa
               all’obbligazione, cfr. M. BARCELLONA, Della causa, cit., 1 ss., spec. 27 ss.
                  222  Cfr. anche GREGGIO,  Le ambivalenze, cit.,  25 ss.; ID.,  La prededucibilità,  cit.,  145 ss.; ID.,  La
               prededuzione dei  compensi dei  professionisti  nel nuovo  Codice,  cit.,  15 s. Senza che occorra qui entrare
               nell’a  dir  poco  controverso campo  della distinzione tra  atti  di  “ordinaria” e  di  “straordinaria”
               amministrazione, ci  limitiamo ad osservare che convince poco  il distinguo operato dalle sez. un.
               ritenendo che, nel contesto della l. fall., l’art. 161, c. 7, avrebbe inteso “anticipare” la rilevanza dei
               soli atti tipici  dell’attività aziendale, «ad altri fini [invece] assolvendo […] il disposto dell’art. 167»
               (cfr. supra, 5), laddove può osservarsi come all’“esercizio dell’impresa” il legislatore invero affianchi
               la  più  generica  formula  relativa  “all’amministrazione  dei  beni”  del  debitore  (analoga  la
               formulazione dell’attuale art. 94  c.c.i.i.);  e cfr.,  attorno a queste distinte formule della legge, già
               RIVOLTA, L’esercizio dell’impresa nel fallimento, Milano, 1969, 323 ss., spec. nt. 49 e 52. Ad ogni modo,
               pur laddove i pagamenti interinali a favore dei professionisti del debitore fossero da considerarsi atti
               straordinari, riterremmo che quanto comunemente s’argomenta dall’art. 2234 c.c. circa l’essenziale
               funzione degli acconti ai fini di  un corretto svolgimento del contratto d’opera professionale (cfr.
               supra,  nt. 167),  possa integrare il  requisito dell’urgenza richiesto a  fini  autorizzativi. In  ultimo,
               laddove si ritenesse, contrariamente a quanto noi crediamo, che non vi sia spazio, dopo le sez. un.,
               per pagamenti in acconto se non post ammissione e previa autorizzazione giudiziale, un ragionevole

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