Page 65 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
P. 65
IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
pure confermarsi la precedente intuizione dottrinale circa la revocabilità, in
quanto atto anomalo, dello stesso contratto d’incarico che contempli un
corrispettivo – di per sé – complessivamente sproporzionato 221 .
Infine, ed anche sotto tale profilo dipartendo dalle conclusioni raggiunte dalle
sez. un., pure riterremmo che la corresponsione d’acconti rispettosi delle suddette
caratteristiche di correttezza e proporzionalità non costituisca atto di
straordinaria amministrazione 222 , perciò non necessitando d’autorizzazione
accettazione dell’incarico): ii.a) nel caso di apertura del concordato, esso sarà proporzionalmente
ripetibile già nell’ambito di questa procedura in quanto, in parte qua, pagamento invero non
(correttamente) effettuato “alla scadenza” (art. 98 c.c.i.i.), mentre, in un’eventuale l.g. successiva,
una volta ristabilite le corrette proporzioni, il credito professionale residuo sarà prededucibile
(sempre nei limiti quantitativi massimi previsti dalla legge); ii.b) nel caso di mancata apertura del
concordato, invece, il pagamento sarà revocabile per iniziativa del curatore della l.g. successiva, e
il credito professionale parteciperà al concorso col comune privilegio suo proprio, salva
naturalmente fatta la circostanza che proprio il mancato conseguimento del risultato normalmente
atteso da una corretta esecuzione (d’ogni singola fase) dell’ingaggiata prestazione professionale (p.
es., mancata presentazione del ricorso introduttivo; mancato deposito di proposta e piano definitivi;
redazione di attestazione inutilizzabile; inammissibilità della domanda), aprirà la strada alla verifica
sull’operato del professionista, con possibili ripercussioni, allora, sullo stesso suo diritto al concorso,
nonché con possibile emersione di profili di sua responsabilità. Cfr. PANI, Il credito prededucibile, cit.,
16; DI MARZIO, Diritto dell’insolvenza, cit., 244.
221 Nella dimensione che valorizza il controllo della congruità funzionale dell’attribuzione
patrimoniale, non vale, infatti, osservare che colpendo il contratto a monte, fatalmente si
recupererebbe l’inefficacia del pagamento a valle, sostanzialmente azzerando l’area di operatività
dell’esenzione tracciata dal legislatore (cfr., seppur con riguardo ad altra fattispecie, CAVALLI,
L’esenzione, cit., 983). Viceversa, la soluzione s’impone, peraltro nei casi più clamorosi, proprio al
fine di collocare anche il momento solutorio nel contesto di un programma negoziale la cui
esecuzione – a meno di un’esiziale contraddizione – non potrebbe certo dipanarsi attraverso atti
irrelati dalla complessiva razionalità dell’operazione di regolazione della crisi alla cui realizzazione
lo stesso negozio è chiamato a partecipare. Nel senso che le varie concezioni funzionali della causa,
«recedendo dalla prospettiva atomistica dell’obbligazione», valgano ad enfatizzare la circostanza
che «lo spostamento patrimoniale tra i soggetti contraenti si fonda sul negozio stesso», cfr.
STEFANELLI, La parabola, cit., 229; per le antiche teorie che, in origine, riferivano la causa
all’obbligazione, cfr. M. BARCELLONA, Della causa, cit., 1 ss., spec. 27 ss.
222 Cfr. anche GREGGIO, Le ambivalenze, cit., 25 ss.; ID., La prededucibilità, cit., 145 ss.; ID., La
prededuzione dei compensi dei professionisti nel nuovo Codice, cit., 15 s. Senza che occorra qui entrare
nell’a dir poco controverso campo della distinzione tra atti di “ordinaria” e di “straordinaria”
amministrazione, ci limitiamo ad osservare che convince poco il distinguo operato dalle sez. un.
ritenendo che, nel contesto della l. fall., l’art. 161, c. 7, avrebbe inteso “anticipare” la rilevanza dei
soli atti tipici dell’attività aziendale, «ad altri fini [invece] assolvendo […] il disposto dell’art. 167»
(cfr. supra, 5), laddove può osservarsi come all’“esercizio dell’impresa” il legislatore invero affianchi
la più generica formula relativa “all’amministrazione dei beni” del debitore (analoga la
formulazione dell’attuale art. 94 c.c.i.i.); e cfr., attorno a queste distinte formule della legge, già
RIVOLTA, L’esercizio dell’impresa nel fallimento, Milano, 1969, 323 ss., spec. nt. 49 e 52. Ad ogni modo,
pur laddove i pagamenti interinali a favore dei professionisti del debitore fossero da considerarsi atti
straordinari, riterremmo che quanto comunemente s’argomenta dall’art. 2234 c.c. circa l’essenziale
funzione degli acconti ai fini di un corretto svolgimento del contratto d’opera professionale (cfr.
supra, nt. 167), possa integrare il requisito dell’urgenza richiesto a fini autorizzativi. In ultimo,
laddove si ritenesse, contrariamente a quanto noi crediamo, che non vi sia spazio, dopo le sez. un.,
per pagamenti in acconto se non post ammissione e previa autorizzazione giudiziale, un ragionevole
225