Page 61 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
prospettiva sopra delineata consente di trattare in maniera decisamente più
adeguata di quanto fatto dalla commentata giurisprudenza i principali rischi a più
riprese sottolineati in dottrina 203 . In particolare, una volta che ci si ponga secondo
detta prospettiva, solo apparente dovrà considerarsi la distonia, ancora da ultimo
segnalata, tra le «rigorose e limitative condizioni» ora sancite con riguardo «al
riconoscimento della prededucibilità» e la «generale protezione» invece
riconosciuta «ai pagamenti eseguiti dal debitore in crisi per ottenere [i pertinenti]
204
servizi professionali» : infatti, riempiendo del giusto senso l’interpretazione delle
clausole generali che a tutt’oggi strutturano la fattispecie d’esenzione da
revocatoria, può giungersi a neutralizzare il rischio che la protezione
astrattamente offerta all’atto solutorio finisca per operare alla stregua di un
lasciapassare di contegni negoziali e/o post-negoziali “ingiusti” e/o “irrazionali”
rispetto allo scopo d’interesse generale 205 .
Premesso allora che, secondo quanto di recente ben messo in evidenza da alcuni
autori, la prospettiva della “causa concreta” può innanzitutto – e naturalmente –
interessare profili di struttura del negozio, determinando l’invalidità di quelle
clausole con essa radicalmente “dissonanti” 206 , ma poi anche costituire l’elastico
203 E cioè, innanzitutto, la possibilità che il compenso del professionista risulti complessivamente
sproporzionato perché basato su soli parametri di valore della prestazione e, secondariamente, che
il pagamento conseguito finisca per assorbire significativa parte dell’attivo o, comunque, risulti
ingiustificato, sotto il profilo dell’adeguatezza e della proporzione, tanto rispetto all’opera
effettivamente prestata, quanto con riguardo alla pur sempre necessaria correlazione allo scopo di
regolazione della crisi del debitore. Al riguardo, cfr. ancora LIMITONE, Art. 67, cit., 862; LIMITONE
- REBECCA, Revocatoria concorsuale, cit., 973; GALLETTI, Non si vive, cit., 30.
204 Così PECORARO, Art. 6, in SANTANGELI (a cura di), Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza,
Milano, 2023, 43, ritenendo che l’asimmetria tra il testo delle due norme potrebbe consolidare nella
prassi «una richiesta da parte del professionista di un pagamento quantomeno contestuale
all’erogazione del servizio, con effetti distonici da non trascurare».
205 E sono proprio le clausole generali – notiamo en passant – che tipicamente (ancorché spesso
problematicamente) costituiscono il congegno normativo per il cui tramite la connotazione
decisamente “regolatoria” del contemporaneo diritto contrattuale viene in concreto realizzandosi,
sì da costituire l’elastico crocevia in cui il tradizionale problema del rapporto tra Stato e cittadino –
e, quindi, la sempiterna tensione tra “autorità” e “libertà” – trovasi oggi per l’appunto mediato da
una conformazione dell’autonomia privata pensata in funzione del perseguimento di interessi
generali. Cfr., ex plurimis, SIRENA, Autonomia privata, cit., 524; CAPPELLI, Contratto e principio dello
sviluppo sostenibile. Il caso degli Energy Performance Contracts, in Riv. quadr. dir. amb., 2019, 37.
206 Ed è il caso, in particolare, della clausola sul compenso “a forfait” secondo il decisum di Cass.,
30 marzo 2018, n. 7974, cit., che ha dichiarato la nullità parziale del contratto d’opera professionale
per aver trovato «dissona[nte] con la causa concreta che ispira l’intera pattuizione negoziale» la clausola
che sanciva il diritto del professionista ad incamerare l’intero onorario a seguito del semplice
deposito della domanda di concordato “in bianco”, a prescindere dal compimento della complessiva
opera di assistenza dedotta ad oggetto delle proprie obbligazioni; pattuizione che la Suprema Corte
ha detto invalida rileggendo il principio di «imprescindibile correlazione fra prestazione e
corrispettivo» di cui all’art. 2233 c.c., c. 2, c.c., proprio alla luce della «causa concreta del contratto»
in quanto rivolto a perseguire la «composizione della crisi» tramite lo «svolgimento di una complessa
attività professionale da compiersi nella fase preparatoria e nel corso dell’intera procedura concordataria», sì da
tradurre i meri «intenti risanatori dell’imprenditore» in un’«attività risanatoria» oggettivamente capace
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