Page 63 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               chiarito, la portata teleologica della cooperazione demandata al professionista
               incaricato  dal  debitore necessariamente si  estende oltre  la  mera  dimensione
               bilaterale 211 , può sostenersi che sia proprio il principio di proporzionalità a segnare il
               momento di  giuridica  emersione dell’elemento (e del valore) del “collettivo”,
               detto principio allora arricchendosi, in chiave relazionale, secondo una duplice
               direzione  ulteriore,  ossia  nel  senso  che la  correlazione  del  corrispettivo alla
                                                                         212
               “qualità” e “quantità” della prestazione svolta (o da svolgersi ) non potrà non
               tenere pure conto della consistenza attiva del patrimonio dell’impresa assistita e
               dello  stesso  concreto  dipanarsi  della  sequenza  che,  nelle  sue  diverse  fasi
               preparatorie e, poi, a  seconda dei casi, negoziali  e/o processuali, scandisce il
               progressivo manifestarsi della sua connessione con la complessiva operazione di
               “regolazione della crisi”. Assunzioni, queste ulteriori, che possono supportarsi
               valorizzando sul piano ermeneutico – così come la dottrina costituzionalistica
               ritiene pacificamente ammissibile 213  – le stesse previsioni di  principio della  l.
                     214
               delega , nonché taluni tra i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità,
               che proprio in quello di proporzionalità hanno individuato il canone deputato a
               governare le ipotesi di anticipata cessazione dell’incarico professionale 215 .


               definizione di compenso “equo” (art. 1, c. 1); cfr. GAZZARA, La nuova disciplina sull’equo compenso
               delle prestazioni professionali, con particolare riguardo ai servizi legali, in Nuove leggi civ., 2023, 569 ss.
                  211  Cfr. supra, ntt. 189-190 e testo corrispondente.
                  212  Sulla necessaria proporzionalità degli acconti già in forza delle consolidate interpretazioni
               dell’art. 2234 c.c.,  cfr. i riff. già offerti supra, nt. 168.
                  213  Cfr., distinguendo tra “principi” e “criteri direttivi”, e riconoscendo ai primi, in quanto rivolti
               alla  disciplina  materiale  dell’oggetto  delegato e  non,  invece,  alla  conformazione delle  modalità
               d’esercizio del potere delegato, un’immanente normogeneticità pienamente valorizzabile sul piano
               ermeneutico, DE LUNGO, Le deleghe legislative inattuate,  Napoli, 2017, 134 ss.
                  214  Chiaramente, essendo mancata ogni specificazione nella l. delegata, occorrerà muovere dalla
               base rappresentata dalle tariffe professionali vigenti; cfr.  GREGGIO, La prededuzione dei compensi dei
               professionisti  nel  nuovo  Codice  della  crisi  d’impresa:  “eterni  ritorni”  e  novità,  in  Fallimenti  e  Società,  6
               febbraio 2019, 14.
                  215  Cfr. Cass., 6 giugno 2023, n. 15790, 6 luglio 2023, n. 19143 e 21 luglio 2023, n. 21959, tutte
               in  Fallimento,  2023,  1494,  con  nota  di  RANA,  Il  compenso  del  commissario  giudiziale  e  l’attivo
               concordatario,  riguardanti altrettanti casi in  cui,  a  seguito dell’arresto di procedure di  concordato
               preventivo (nel primo, in fase prenotativa per inammissibilità; nel secondo, a seguito di revoca ex
               art.  173  l.  fall.;  nel  terzo,  per  rinuncia  della  società  prima  dell’omologa),  si  è  riconosciuta  la
               necessaria riduzione proporzionale, ex artt. 2, c. 1, e 5, c. 5, d.m. n. 30/2012, del compenso spettante
               ai commissari giudiziali.  D’altronde, se si guarda alla disciplina del compenso riferibile ai diversi
               professionisti coinvolti nella regolazione della crisi,  salve alcune differenze strutturali per lo più
               derivanti dalla  prevalente matrice  pubblicistica  ovvero privatistico-professionale dell’ufficio, e a
               prescindere dal  fatto che  il  compenso si  riferisca  ad attività  svolte (o da  svolgersi) al  di  fuori,
               all’avvio,  all’interno ovvero in esecuzione d’una procedura concorsuale propriamente intesa, ci si
               avvede di  come  taluni  principi  ricorrano  con  costanza,  e  tra  questi,  appunto:  i)  la  necessaria
               parametrazione del quantum all’attivo del debitore; ii) la doverosità di un compenso (ridotto) anche
               in caso di mancato raggiungimento delle “finalità istituzionali” minime del percorso intrapreso; iii)
               la possibilità di corresponsione di acconti in misura contenuta e da correlarsi anch’essi a concreti
               parametri quali-quantitativi della prestazione (cfr. art. 25-ter c.c.i.i.;  artt. 14 ss. d.m. 202/2014;  art.
               1 ss. d.m.  30/2012).  Sotto il primo  profilo,  si osserva, poi,  come per i  soli incarichi  di OCC, di

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