Page 63 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
chiarito, la portata teleologica della cooperazione demandata al professionista
incaricato dal debitore necessariamente si estende oltre la mera dimensione
bilaterale 211 , può sostenersi che sia proprio il principio di proporzionalità a segnare il
momento di giuridica emersione dell’elemento (e del valore) del “collettivo”,
detto principio allora arricchendosi, in chiave relazionale, secondo una duplice
direzione ulteriore, ossia nel senso che la correlazione del corrispettivo alla
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“qualità” e “quantità” della prestazione svolta (o da svolgersi ) non potrà non
tenere pure conto della consistenza attiva del patrimonio dell’impresa assistita e
dello stesso concreto dipanarsi della sequenza che, nelle sue diverse fasi
preparatorie e, poi, a seconda dei casi, negoziali e/o processuali, scandisce il
progressivo manifestarsi della sua connessione con la complessiva operazione di
“regolazione della crisi”. Assunzioni, queste ulteriori, che possono supportarsi
valorizzando sul piano ermeneutico – così come la dottrina costituzionalistica
ritiene pacificamente ammissibile 213 – le stesse previsioni di principio della l.
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delega , nonché taluni tra i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità,
che proprio in quello di proporzionalità hanno individuato il canone deputato a
governare le ipotesi di anticipata cessazione dell’incarico professionale 215 .
definizione di compenso “equo” (art. 1, c. 1); cfr. GAZZARA, La nuova disciplina sull’equo compenso
delle prestazioni professionali, con particolare riguardo ai servizi legali, in Nuove leggi civ., 2023, 569 ss.
211 Cfr. supra, ntt. 189-190 e testo corrispondente.
212 Sulla necessaria proporzionalità degli acconti già in forza delle consolidate interpretazioni
dell’art. 2234 c.c., cfr. i riff. già offerti supra, nt. 168.
213 Cfr., distinguendo tra “principi” e “criteri direttivi”, e riconoscendo ai primi, in quanto rivolti
alla disciplina materiale dell’oggetto delegato e non, invece, alla conformazione delle modalità
d’esercizio del potere delegato, un’immanente normogeneticità pienamente valorizzabile sul piano
ermeneutico, DE LUNGO, Le deleghe legislative inattuate, Napoli, 2017, 134 ss.
214 Chiaramente, essendo mancata ogni specificazione nella l. delegata, occorrerà muovere dalla
base rappresentata dalle tariffe professionali vigenti; cfr. GREGGIO, La prededuzione dei compensi dei
professionisti nel nuovo Codice della crisi d’impresa: “eterni ritorni” e novità, in Fallimenti e Società, 6
febbraio 2019, 14.
215 Cfr. Cass., 6 giugno 2023, n. 15790, 6 luglio 2023, n. 19143 e 21 luglio 2023, n. 21959, tutte
in Fallimento, 2023, 1494, con nota di RANA, Il compenso del commissario giudiziale e l’attivo
concordatario, riguardanti altrettanti casi in cui, a seguito dell’arresto di procedure di concordato
preventivo (nel primo, in fase prenotativa per inammissibilità; nel secondo, a seguito di revoca ex
art. 173 l. fall.; nel terzo, per rinuncia della società prima dell’omologa), si è riconosciuta la
necessaria riduzione proporzionale, ex artt. 2, c. 1, e 5, c. 5, d.m. n. 30/2012, del compenso spettante
ai commissari giudiziali. D’altronde, se si guarda alla disciplina del compenso riferibile ai diversi
professionisti coinvolti nella regolazione della crisi, salve alcune differenze strutturali per lo più
derivanti dalla prevalente matrice pubblicistica ovvero privatistico-professionale dell’ufficio, e a
prescindere dal fatto che il compenso si riferisca ad attività svolte (o da svolgersi) al di fuori,
all’avvio, all’interno ovvero in esecuzione d’una procedura concorsuale propriamente intesa, ci si
avvede di come taluni principi ricorrano con costanza, e tra questi, appunto: i) la necessaria
parametrazione del quantum all’attivo del debitore; ii) la doverosità di un compenso (ridotto) anche
in caso di mancato raggiungimento delle “finalità istituzionali” minime del percorso intrapreso; iii)
la possibilità di corresponsione di acconti in misura contenuta e da correlarsi anch’essi a concreti
parametri quali-quantitativi della prestazione (cfr. art. 25-ter c.c.i.i.; artt. 14 ss. d.m. 202/2014; art.
1 ss. d.m. 30/2012). Sotto il primo profilo, si osserva, poi, come per i soli incarichi di OCC, di
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