Page 62 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
parametro funzionale capace di adeguare «l’atto alle ragioni della crisi
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d’impresa» ; riteniamo di poter giungere alla conclusione che, pur essendo
mancata, nonostante gli auspici espressi in letteratura 208 , e nonostante, per vero,
le indicazioni provenienti dalla stessa l. delega, una compiuta regolamentazione
ex ante della materia dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore 209 , la
rilettura della norma di settore alla luce dei principi generali dell’ordinamento e,
poi, di quelli propri del diritto della crisi d’impresa, consenta di rendere operanti
soluzioni sostanzialmente coincidenti con quelle originariamente immaginate.
Se, infatti, trova piena conferma, nella disciplina generale del contratto d’opera
professionale, l’assunto per cui, indipendentemente dalle specifiche modalità di
sua determinazione, «la proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso
rimangono l’essenza comportamentale» già richiesta allo stesso professionista
“fiduciario” 210 , nel diritto della crisi, ove, in forza di quanto in precedenza
di «perseguire i risultati auspicati», e cui certo invece «non si ispira una pattuizione che incida
negativamente sugli interessi dei creditori concorsuali» sancendo un «obbligo di pagamento di un
corrispettivo fisso a fronte di prestazioni variabili nella loro consistenza». Ciò che è dunque nullo ex
artt. 1325 e 1419 c.c., precisa ancora la sentenza, non è «l’entità della quantificazione del compenso
compiuta dalle parti, bensì la pattuizione di insindacabilità della quantificazione a prescindere dalla
consistenza della prestazione resa» in quanto elemento che renderebbe la stessa prestazione del tutto
«svincolata dalla ragione concreta perseguita con la conclusione del contratto» (corsivi ns.). È evidente come,
in questo caso, ancor prima della verifica d’un qualche nesso di strumentalità capace di giustificare
un certo, particolare, effetto redistributivo a favore del professionista, s’abbia a che fare con un
problema attinente alla congruità causale dell’attribuzione patrimoniale qua talis, apparendo chiaro
come essa, nel contesto della regolazione della crisi d’impresa, non possa «prescindere dall’esistenza
di limiti legali, che svolgono proprio la funzione di indirizzare l’attività del professionista verso
condotte adeguate alla tutela degli interessi protetti» (GALLETTI, Il contratto, cit., 918 ss.).
207 Cfr. sempre GALLETTI, Il contratto, cit., 898 e passim.
208 Cfr. FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 758; PANI, La prededuzione, cit., 17.
209 L’art. 6, c. 1, lett. c), l. n. 155/2017 chiedeva al legislatore delegato di «determinare l’entità
massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare
proporzionalmente all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura». E si apprende che, in una delle
originarie proposte, con soluzione poi per l’appunto non ricompresa nella versione finale del c.c.i.i.,
al momento di limitare l’entità massima del compenso commisurandolo in percentuale a certi
scaglioni dell’attivo, si sarebbe inteso anche stabilire un tetto percentuale massimo (pari al 25% del
presumibile compenso complessivo) alla possibilità di corresponsione di acconti, con conseguente
ripetibilità (nel concordato) e revocabilità (nella liquidazione giudiziale successiva) dei pagamenti
per importi eccedenti. Cfr. GREGGIO, La prededucibilità, cit., 148 s.; LAMANNA, Il codice, cit., 108 s.
210 Cass., sez. un., 25 novembre 2014, n. 25012, in Corr. giur., 2015, 854, con nota di DAMIANO,
No al patto di “quota-risultato” …se è sproporzionato: un quasi-caso di correzione della motivazione; e cfr.
anche MONTICELLI, Regole e mercato, cit., 540 s., osservando come la norma deontologica richiamata
in sentenza (attualmente corrispondente all’art. 29, c. 4, cod. deont. forense, per il quale «L’avvocato
non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da
svolgere») sia «chiaramente ispirata all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nella
determinazione del contenuto del contratto, regole che, unitamente al dovere inderogabile di
solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione, rappresentano […] i valori di riferimento». Inoltre,
si può qui segnalare come la recentissima l. 21 aprile 2023, n. 49, recante Disposizioni in materia di
equo compenso delle prestazioni professionali, ponga il canone della proporzionalità a base della stessa
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