Page 64 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





                  Si tratta, all’evidenza, di acquisizioni che convincono viepiù della bontà di
               quelle  proposte  avanzate  in  dottrina  onde  recuperare,  a  fronte del  rigoroso
               indirizzo inaugurato dalle sez. un. di fine 2021, un certo spazio per una lecita ed
               efficace corresponsione  di  acconti  sull’onorario .  Solo  riterremmo  che,  in
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               accordo alle condizioni stabilite nella norma d’esenzione dalla revocatoria, questa
               possibilità si dia tanto prima (e al di fuori) d’una procedura concorsuale , quanto
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               durante l’eventuale pendenza della fase di accesso “con riserva” 218 . Le considerazioni da
               ultimo  svolte, infatti,  ci  inducono  pure  a  confermare  la  bontà  della  nostra
               intuizione circa la necessità d’interpretare la formula del pagamento da farsi “alla
               scadenza” quale condizione per la verifica che il previsto acconto non abbia ad
               incorporare,  in  spregio  al  canone della  buona  fede oggettiva, componenti di
               valore invero riferibili a successive – e non ancora positivamente avviate – fasi di
               svolgimento della prestazione professionale e, quindi, dell’effettivo esplicitarsi
               della sua  dinamica connessione con l’incedere dell’operazione di  regolazione
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               della  crisi .  Nella  medesima prospettiva, allora,  riterremmo che,  al  fine  di
               neutralizzare eventuali abusi, l’operare delle protezioni disposte dalla legge sarà
               da escludersi per la parte di pagamento eccedente il “giusto” 220 , così come può


               curatore e di commissario giudiziale si tenga conto anche del passivo, laddove, per gli incarichi in
               cui  possa  dirsi  ancora  prevalente  l’originario  stampo  privatistico  della  prestazione  d’opera
               intellettuale ex art. 2230 c.c.,  da rendersi o meno in regime di “indipendenza”, sembrerebbe invece
               valere  un  trattamento più  rigoroso.  Cfr.  GREGGIO,  La  prededucibilità,  cit.,  149  s.;  nonché,  con
               riguardo all’esperto nella composizione negoziata, GUARNIERI,  Art. 25-ter, in SANTANGELI  (a cura
               di), Il Codice della crisi, cit., 179 ss. (cfr., però, quanto al legale, l’art. 21, c. 2, d.m. n. 55/2014).
                  216  Cfr. supra, 5.2.
                  217  Vale a dire, nella fase che precede la presentazione della domanda di accesso al concordato,
               ovvero  al  giudizio  d’omologa  di  un  a.d.r.  o  di  un  p.r.o.,  nonché,  tenuto conto  dall’attuale
               formulazione dell’art. 166,  c.  3,  lett. g),  c.c.i.i.,  in  relazione alla  predisposizione di  un piano di
               risanamento attestato (cfr. supra, 6.1).
                  218  Di fronte al rigore delle sez. un., a tanto invece non si spinge, come pure notammo, GREGGIO,
               La prededuzione dei compensi, cit., 16 ss.
                  219  Cfr. supra, 6.3.
                  220  Cfr., da ultimo, anche ROLFI, Art. 166, cit., 796. In effetti, una volta autonomizzata, secondo
               la  soluzione da  noi  propugnata,  l’operatività  della  norma  d’esenzione dalla  revocatoria  dalle
               condizioni che invece regolano il conseguimento del rango prededuttivo del credito professionale,
               dovrebbero risultarne appunto mitigate le preoccupazioni circa possibili strumentalizzazioni o abusi
               delle corrispondenti fattispecie redistributive (cfr. i timori dello stesso GREGGIO, Le ambivalenze, cit.,
               23 ss.; ID., La prededuzione dei compensi dei professionisti nel nuovo Codice, cit.,  15). Ciò, precisamente,
               nel senso che,  a  fronte di  un acconto corrisposto prima  del deposito della domanda ovvero in
               pendenza della fase con riserva (p. es., a favore dell’attestatore o del legale che si sia impegnato ad
               assistere  l’imprenditore  durante  l’intera  procedura):  i)  se  l’acconto  risulta  correttamente
               determinato, il  relativo  pagamento sarà  senz’altro  protetto, si  giunga  o  meno all’apertura  del
               concordato, cosa che invece condizionerà [ex artt. 98 e 6 c.c.i.i.,  c. 1, lett. b), c.c.i.i.]  la sola possibilità
               di saldare via via il residuo ovvero di riconoscere, tenendo conto del quantum già versato ai fini del
               massimale del 75%,  la prededucibilità del relativo credito in un’eventuale l.g. successiva, nel cui
               ambito, con riguardo al pagamento eseguito in periodo sospetto, potrà operare l’esenzione dalla
               revocatoria  [art.  166,  c.  3,  lett.  g),  c.c.i.i.];  ii)  se,  invece,  l’acconto  non  risulta  correttamente
               determinato (p.  es.,  l’attestatore si  fa  pagare  il  60%  del  compenso  già  all’atto  di  semplice

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