Page 64 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
Si tratta, all’evidenza, di acquisizioni che convincono viepiù della bontà di
quelle proposte avanzate in dottrina onde recuperare, a fronte del rigoroso
indirizzo inaugurato dalle sez. un. di fine 2021, un certo spazio per una lecita ed
efficace corresponsione di acconti sull’onorario . Solo riterremmo che, in
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accordo alle condizioni stabilite nella norma d’esenzione dalla revocatoria, questa
possibilità si dia tanto prima (e al di fuori) d’una procedura concorsuale , quanto
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durante l’eventuale pendenza della fase di accesso “con riserva” 218 . Le considerazioni da
ultimo svolte, infatti, ci inducono pure a confermare la bontà della nostra
intuizione circa la necessità d’interpretare la formula del pagamento da farsi “alla
scadenza” quale condizione per la verifica che il previsto acconto non abbia ad
incorporare, in spregio al canone della buona fede oggettiva, componenti di
valore invero riferibili a successive – e non ancora positivamente avviate – fasi di
svolgimento della prestazione professionale e, quindi, dell’effettivo esplicitarsi
della sua dinamica connessione con l’incedere dell’operazione di regolazione
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della crisi . Nella medesima prospettiva, allora, riterremmo che, al fine di
neutralizzare eventuali abusi, l’operare delle protezioni disposte dalla legge sarà
da escludersi per la parte di pagamento eccedente il “giusto” 220 , così come può
curatore e di commissario giudiziale si tenga conto anche del passivo, laddove, per gli incarichi in
cui possa dirsi ancora prevalente l’originario stampo privatistico della prestazione d’opera
intellettuale ex art. 2230 c.c., da rendersi o meno in regime di “indipendenza”, sembrerebbe invece
valere un trattamento più rigoroso. Cfr. GREGGIO, La prededucibilità, cit., 149 s.; nonché, con
riguardo all’esperto nella composizione negoziata, GUARNIERI, Art. 25-ter, in SANTANGELI (a cura
di), Il Codice della crisi, cit., 179 ss. (cfr., però, quanto al legale, l’art. 21, c. 2, d.m. n. 55/2014).
216 Cfr. supra, 5.2.
217 Vale a dire, nella fase che precede la presentazione della domanda di accesso al concordato,
ovvero al giudizio d’omologa di un a.d.r. o di un p.r.o., nonché, tenuto conto dall’attuale
formulazione dell’art. 166, c. 3, lett. g), c.c.i.i., in relazione alla predisposizione di un piano di
risanamento attestato (cfr. supra, 6.1).
218 Di fronte al rigore delle sez. un., a tanto invece non si spinge, come pure notammo, GREGGIO,
La prededuzione dei compensi, cit., 16 ss.
219 Cfr. supra, 6.3.
220 Cfr., da ultimo, anche ROLFI, Art. 166, cit., 796. In effetti, una volta autonomizzata, secondo
la soluzione da noi propugnata, l’operatività della norma d’esenzione dalla revocatoria dalle
condizioni che invece regolano il conseguimento del rango prededuttivo del credito professionale,
dovrebbero risultarne appunto mitigate le preoccupazioni circa possibili strumentalizzazioni o abusi
delle corrispondenti fattispecie redistributive (cfr. i timori dello stesso GREGGIO, Le ambivalenze, cit.,
23 ss.; ID., La prededuzione dei compensi dei professionisti nel nuovo Codice, cit., 15). Ciò, precisamente,
nel senso che, a fronte di un acconto corrisposto prima del deposito della domanda ovvero in
pendenza della fase con riserva (p. es., a favore dell’attestatore o del legale che si sia impegnato ad
assistere l’imprenditore durante l’intera procedura): i) se l’acconto risulta correttamente
determinato, il relativo pagamento sarà senz’altro protetto, si giunga o meno all’apertura del
concordato, cosa che invece condizionerà [ex artt. 98 e 6 c.c.i.i., c. 1, lett. b), c.c.i.i.] la sola possibilità
di saldare via via il residuo ovvero di riconoscere, tenendo conto del quantum già versato ai fini del
massimale del 75%, la prededucibilità del relativo credito in un’eventuale l.g. successiva, nel cui
ambito, con riguardo al pagamento eseguito in periodo sospetto, potrà operare l’esenzione dalla
revocatoria [art. 166, c. 3, lett. g), c.c.i.i.]; ii) se, invece, l’acconto non risulta correttamente
determinato (p. es., l’attestatore si fa pagare il 60% del compenso già all’atto di semplice
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