Page 60 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





                  7.1. (Segue). Il compenso del professionista e la portata dell’esenzione dalla
                      revocatoria alla luce degli individuati principi

                  Tanto  osservato sul  piano  generale,  e  tenuto pure  conto  che  il  discorso
               giurisprudenziale  relativo alla  valorizzazione  (delle  prospettive ermeneutiche
               suggerite dalla  considerazione) della  “causa concreta”, in effetti, è da tempo
               penetrato anche nello specifico terreno degli atti pregiudizievoli per i creditori
               dell’insolvente 201 ,  riterremmo  che,  muovendo  dalla  surriferita  prospettiva
               funzionale,  l’operatività  della  quivi  rilevante  fattispecie  d’esenzione  dalla
               revocatoria concorsuale esiga un vaglio nel contesto della complessiva operazione
               di sistemazione della crisi intrapresa dal solvens, così che l’ingaggiata prestazione
               professionale e il pagamento ricevuto dall’accipiens risultino iscrivibili entro un
               paradigma esibente un intelligibile rapporto di regolarità comportamentale e coerenza
               contenutistica tra  il  perseguimento dello  scopo  normativamente rilevante  (=
               l’accesso alla regolazione della crisi), i mezzi prescelti per perseguirlo (= l’opera
               acquisita e le relative le condizioni d’ingaggio) e le concrete conseguenze che a
               tali mezzi sono, ex ante, in concreto accreditabili 202 .
                  Il suggerito percorso ermeneutico consente, allora, di provare a riconciliare le
               soluzioni pratiche con gli individuati principi di sistema e di comprendere che
               l’introduzione  di  un  elemento  di  controllo  della  “congruità  causale”  nella



               (errata) applicazione dell’art. 112, c. 2, lett. d) CCII, ibid., 802 ss.; VATTERMOLI, Ristrutturazione trasversale
               dei debiti,  in Giur. comm., 2023, I, 807 ss.; FABIANI, Il diritto diseguale, cit.,  1490 ss.
                  201  Ci riferiamo a Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538, in Giur. it., 2010,  2081 ss., con nota
               di SPIOTTA, La “causa concreta” del pagamento da parte del fallito di un debito altrui (a tale precedente da
               ultimo pure si richiama Cass., 9 settembre 2020, n. 23140, in UniJuris.it.),  ove, di là dalla fattispecie
               specificamente scrutinata (si  trattava di  qualificare  l’adempimento del terzo come  atto gratuito
               ovvero oneroso), s’è valorizzato il rapporto tra «scopo pratico del negozio» e «sintesi degli interessi»
               nella cornice  interpretativa dell’«operazione economica» sì  come risultante da elementi concreti
               quali «[l]’entità dell’attribuzione, [la] durata del rapporto, [la] qualità dei soggetti», di modo che sia
               possibile verificare, oltre la mera «ottica del rapporto bilaterale tra chi attua l’attribuzione e [chi] la
               riceve», l’effettiva compatibilità tra la «funzione individuale» ascrivibile alla specifica negoziazione
               e  il  nugolo  degli  interessi rilevanti  in  vista  dell’adeguatezza del  regime  normativo  della  cui
               applicazione  si  tratta  appunto  di  decidere  alla  luce  della  «causa  come  funzione concreta  del
               contratto».
                  202  Cfr.,  per alcuni utili spunti in chiave generale, GALLETTI,  Il contratto,  cit.,  900  ss., nonché
               MACARIO Il contratto e la causa di regolazione della crisi, Seminario nell’Università di Trento, 17 ottobre
               2023,  sottolineando come, diversamente da quanto tradizionalmente accade con la  causa quale
               elemento di struttura del negozio giuridico la cui  mancanza determina invalidità, lo slittamento
               verso la verifica della congruità funzionale dell’atto nel contesto dell’operazione economica in cui
               esso concretamente s’inserisce,  miri  piuttosto a  determinare altre  possibili  forme  di  “rigetto”
               dell’atto  incongruo/irrazionale,  le  quali  poi  si  specificano  a  seconda di  quale  sia  il  contesto
               normativo  entro  cui  detta  verifica  viene  condotta.  Il  che,  del  resto,  nella  materia  della  crisi
               d’impresa, fu reso subito evidente dalle stesse sez. un. del 2013, le quali – come lo stesso A. ult. cit.
               osserva – ripiegarono sulla “causa concreta” per respingere, sub specie d’inammissibilità, la proposta
               del debitore ritenuta non idonea a trovare collocazione in una procedura di concordato preventivo
               sulla base di una valutazione di sistema; e cfr. anche TERRANOVA, La nuova disciplina, cit., 640 s.

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