Page 60 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
7.1. (Segue). Il compenso del professionista e la portata dell’esenzione dalla
revocatoria alla luce degli individuati principi
Tanto osservato sul piano generale, e tenuto pure conto che il discorso
giurisprudenziale relativo alla valorizzazione (delle prospettive ermeneutiche
suggerite dalla considerazione) della “causa concreta”, in effetti, è da tempo
penetrato anche nello specifico terreno degli atti pregiudizievoli per i creditori
dell’insolvente 201 , riterremmo che, muovendo dalla surriferita prospettiva
funzionale, l’operatività della quivi rilevante fattispecie d’esenzione dalla
revocatoria concorsuale esiga un vaglio nel contesto della complessiva operazione
di sistemazione della crisi intrapresa dal solvens, così che l’ingaggiata prestazione
professionale e il pagamento ricevuto dall’accipiens risultino iscrivibili entro un
paradigma esibente un intelligibile rapporto di regolarità comportamentale e coerenza
contenutistica tra il perseguimento dello scopo normativamente rilevante (=
l’accesso alla regolazione della crisi), i mezzi prescelti per perseguirlo (= l’opera
acquisita e le relative le condizioni d’ingaggio) e le concrete conseguenze che a
tali mezzi sono, ex ante, in concreto accreditabili 202 .
Il suggerito percorso ermeneutico consente, allora, di provare a riconciliare le
soluzioni pratiche con gli individuati principi di sistema e di comprendere che
l’introduzione di un elemento di controllo della “congruità causale” nella
(errata) applicazione dell’art. 112, c. 2, lett. d) CCII, ibid., 802 ss.; VATTERMOLI, Ristrutturazione trasversale
dei debiti, in Giur. comm., 2023, I, 807 ss.; FABIANI, Il diritto diseguale, cit., 1490 ss.
201 Ci riferiamo a Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538, in Giur. it., 2010, 2081 ss., con nota
di SPIOTTA, La “causa concreta” del pagamento da parte del fallito di un debito altrui (a tale precedente da
ultimo pure si richiama Cass., 9 settembre 2020, n. 23140, in UniJuris.it.), ove, di là dalla fattispecie
specificamente scrutinata (si trattava di qualificare l’adempimento del terzo come atto gratuito
ovvero oneroso), s’è valorizzato il rapporto tra «scopo pratico del negozio» e «sintesi degli interessi»
nella cornice interpretativa dell’«operazione economica» sì come risultante da elementi concreti
quali «[l]’entità dell’attribuzione, [la] durata del rapporto, [la] qualità dei soggetti», di modo che sia
possibile verificare, oltre la mera «ottica del rapporto bilaterale tra chi attua l’attribuzione e [chi] la
riceve», l’effettiva compatibilità tra la «funzione individuale» ascrivibile alla specifica negoziazione
e il nugolo degli interessi rilevanti in vista dell’adeguatezza del regime normativo della cui
applicazione si tratta appunto di decidere alla luce della «causa come funzione concreta del
contratto».
202 Cfr., per alcuni utili spunti in chiave generale, GALLETTI, Il contratto, cit., 900 ss., nonché
MACARIO Il contratto e la causa di regolazione della crisi, Seminario nell’Università di Trento, 17 ottobre
2023, sottolineando come, diversamente da quanto tradizionalmente accade con la causa quale
elemento di struttura del negozio giuridico la cui mancanza determina invalidità, lo slittamento
verso la verifica della congruità funzionale dell’atto nel contesto dell’operazione economica in cui
esso concretamente s’inserisce, miri piuttosto a determinare altre possibili forme di “rigetto”
dell’atto incongruo/irrazionale, le quali poi si specificano a seconda di quale sia il contesto
normativo entro cui detta verifica viene condotta. Il che, del resto, nella materia della crisi
d’impresa, fu reso subito evidente dalle stesse sez. un. del 2013, le quali – come lo stesso A. ult. cit.
osserva – ripiegarono sulla “causa concreta” per respingere, sub specie d’inammissibilità, la proposta
del debitore ritenuta non idonea a trovare collocazione in una procedura di concordato preventivo
sulla base di una valutazione di sistema; e cfr. anche TERRANOVA, La nuova disciplina, cit., 640 s.
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