Page 15 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
regole, ma lo farà con riferimento a tutte le società e non più soltanto per le società
facenti ricorso al mercato del capitale di rischio.
D) L’ultimo comma dell’art. 4 abroga l’art. 111-bis del regio decreto 30 marzo
1942, n. 318. L’articolo da abrogare contiene al primo comma riferimenti indiretti
all’art. 116 del d.lgs. 58/1998 che, come si è visto, è destinato anch’esso ad essere
abrogato, nonché al secondo comma dell’art. 2409-bis c.c. Si ricorda che il
secondo comma dell’art. 2409-bis c.c. era stato richiamato dal nuovo art. 2325-ter
c.c. a proposito della revisione dei conti. Il secondo comma dell’art. 111-bis del
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 interessa i valori mobiliari e gli strumenti del
mercato monetario ai fini del conferimento di beni in natura o crediti senza
relazioni di stima.
3. La modifica della disciplina dello svolgimento delle assemblee delle società
per azioni quotate con la presenza del rappresentante designato: il nuovo
art. 135-undecies.1 del TUF
3.1. Premessa
Fatto salvo l’art. 135-undecies del TUF che disciplina la nomina del
rappresentante designato, l’art. 11 della legge capitali inserisce l’art. 135-undecies.1
introducendo la disciplina dell’intervento in assemblea di detto rappresentante.
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L’art. 11 della legge capitali consente, ove sia contemplato nello statuto, che
le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il
rappresentante designato dalla società. In tale ipotesi, non è consentita la
9 L’art. 11 della legge capitali recita «1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e
l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi
dell'art. 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi
dell'art. 135-novies, in deroga all'art. 135-undecies, co. 4.
2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 126-bis, co. 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare
individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è
altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica
convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della
società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale
di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'art.
83-sexies.
3. Il diritto di porre domande di cui all'art. 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società
fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
4. Il co. 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione».
2. Il termine di cui all'art. 106, co. 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31
dicembre 2024».
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