Page 13 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
P. 13
IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura
rilevante, ai sensi dell'art. 116» sono soppresse.
Per effetto di tale modifica le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi
fra il pubblico in misura rilevante saranno esonerate dagli obblighi delle società
italiane controllanti società aventi sede legale in uno degli Stati i quali, come si è detto
anche in precedenza, non offrono sufficienti garanzie di trasparenza.
Le lettere i) e l) introducono modifiche che discendono direttamente
dall’abrogazione dell’art. 116 del TUF prevedendo rispettivamente: «i) all'articolo
165-quinquies, comma 1, le parole: “e delle società' italiane emittenti strumenti finanziari
diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116” sono soppresse; l)
all'articolo 165-sexies, comma 1, le parole: “e delle società italiane emittenti strumenti
finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116” sono
soppresse». Le modifiche operano, in tal guisa, l’esonero da obblighi che prima
gravavano sulle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il
pubblico in misura rilevante.
Nel caso della lettera i), si tratta di obblighi per le società italiane che sono
collegate con società aventi sede legale in uno degli Stati, i quali non danno
adeguate garanzie di trasparenza, disposti dal vigente dell’art. 165-quinquies del
TUF. Per quanto riguarda invece la lettera l) le società italiane emittenti strumenti
finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante che non saranno più soggette
agli obblighi in materia di predisposizione dei bilanci esistenti a legislazione
vigente, vale a dire a norma dell’art. 165-quinquies del TUF che perciò viene
modificato, sono le società controllate da società aventi sede legale in uno degli
Stati che non assicurano la trasparenza.
Infine, anche le modifiche contenute nelle lettere m) ed n) dell’art. 4, c. 1 in
commento discendono direttamente dalla abrogazione dell’art. 116 del TUF: per
effetto della lettera m) la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 191-
ter, c. 6 del TUF non si applicherà a coloro che hanno incarichi nell’ambito delle
società aventi titoli diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; per effetto della lett.
n), l’art. 116 del TUF abrogato viene espunto dall’elenco degli articoli presente al
primo comma dell’art. 193 del TUF stesso che comportano doveri di effettuazione
di comunicazioni i quali, se inosservati, determinano l’adozione di sanzioni
amministrative.
2.4. Le modifiche introdotte dall’art. 4, c. 2 e 3, lett. b) e c) e c. 4 della legge
capitali
In questo paragrafo saranno esaminate le ulteriori modifiche operate dall’art.
4 della legge capitali sul TUF, sul codice civile e su altri provvedimenti.
A) Il secondo comma dell’art. 4 interessa il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 che
ha attuato la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati e, contestualmente, ha modificato o abrogato precedenti
direttive europee in materia.
239