Page 18 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE
all’ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle
istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di
comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti
al medesimo dovere di riservatezza.
In forza della delega contenuta nell’art.135-undecies, c. 2 e 5 del TUF, la
Consob ha disciplinato con regolamento alcuni elementi attuativi della disciplina
appena descritta. In particolare, l'art. 134 del Regolamento emittenti stabilisce le
informazioni minime da indicare nel modulo e consente al rappresentante che
non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'art. 135-
decies del TUF, ove espressamente autorizzato dal delegante, di esprimere un voto
difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di
rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere
comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le
avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche
o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
Più in dettaglio, per effetto dell'art. 106, c. 4 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, le
società con azioni quotate in mercati regolamentati possono designare per le
assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante al quale i soci possono
conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine
del giorno, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società
possono altresì prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in
assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale
possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies
del TUF, che detta le regole generali (e meno stringenti) applicabili alla
rappresentanza in assemblea, in deroga all’art. 135-undecies, c. 4 del TUF che,
invece, in ragione della specifica condizione del rappresentante designato dalla
società, esclude la possibilità di potergli conferire deleghe se non nel rispetto della
più rigorosa disciplina prevista dallo stesso art. 135-undecies. Per effetto del quinto
comma, le disposizioni del comma precedente sono applicabili anche alle società
ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle
società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
3.2. Il nuovo art. 135-undecies.1 del TUF
Le novità in materia di assemblea introdotte dall’art. 11 della legge capitali,
come anticipato, riguardano l’introduzione di un nuovo art. 135-undecies.1 nel
TUF, ai sensi del quale (c. 1) lo statuto di una società quotata può prevedere che
l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano
esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, ai sensi del già
illustrato supra art. 135-undecies del TUF.
Relativamente all’ambito soggettivo di applicazione della nuova norma, deve
essere sottolineato che nel corso dell’esame parlamentare è stato introdotto un quarto
comma, ai sensi del quale la menzionata facoltà statutaria si applica anche alle società
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