Page 19 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
P. 19
IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. Si ricorda in
sintesi che gli MTF, definiti dall’art. 1 del TUF, sono sistemi di negoziazione
alternativi ai mercati regolamentati di tipo multilaterale il cui esercizio è riservato ad
imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati. La relativa
vigilanza è esercitata, secondo le competenze, dalla Consob (art. 62, c. 3 del TUF) o
dall’Autorità europea dei mercati finanziari – ESMA.
Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-
deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, c. 4 del
TUF.
In sintesi, l’art. 135-novies del TUF permette al soggetto cui spetta il diritto di
voto di indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà
di indicare uno o più sostituti. In deroga a tale previsione, colui al quale spetta il
diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti,
destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia
stata effettuata l’opportuna comunicazione prevista ex lege.
Il quarto comma dell’art. 135-undecies del TUF prevede che il soggetto
designato come rappresentante sia tenuto a comunicare eventuali interessi che per
conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del
giorno; mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto
ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali
informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo
dovere di riservatezza.
Ai sensi del secondo comma del nuovo art. 135-undecies.1 del TUF, nella
fattispecie prevista dal primo comma, non è consentita la presentazione di
proposte di deliberazione in assemblea.
Fermo restando quanto previsto in tema di integrazione dell’ordine del giorno
(dall’art. 126-bis, c. 1, primo periodo del TUF, ai sensi del quale i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono
chiedere, entro specifici termini di legge, l'integrazione dell’elenco delle materie da
trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
giorno), coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente
proposte di delibera sulle materie all’ordine del giorno, ovvero proposte la cui
presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno
precedente la data della prima o unica convocazione dell’assemblea. Le proposte di
delibera sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della società entro i
due giorni successivi alla scadenza del termine.
La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è
subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista
dall’art. 83-sexies del TUF (ovvero della comunicazione che attesta la
legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto,
effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto).
245