Page 21 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





                  In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il terzo comma dell’art. 106
               del  d.l.  17 marzo  2020, n.  18,  consente che  l’espressione del  voto avvenga
               mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto .
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                  Il sesto dell’art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 prevede che anche le banche
               popolari,  le banche di  credito cooperativo, le  società cooperative e le mutue
               assicuratrici, in deroga  alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono
               limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare
               per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-
               undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di
               convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il già
               menzionato rappresentante designato. Viene tuttavia esclusa l'applicabilità del
               quinto comma dell'art. 135-undecies del TUF, per cui viene esclusa la possibilità
               di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante. Il
               termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la
               data di prima convocazione dell’assemblea.





               promuovere l’attivismo degli investitori  istituzionali,  in Banca, borsa, tit. cred.,  2014, 422 ss.; LA SALA, Le
               forme di partecipazione assembleare con mezzi elettronici  nella società  per azioni, in Banca, borsa, tit.  cred.,
               2016, 690 ss. e in BRIOLINI  (a cura di), Principio capitalistico quo vadis?, Torino, 2016, 344 ss.; PAPI,
               Il  rafforzamento  del  ruolo  degli  azionisti  attraverso  la  modernizzazione  dei  processi  di  partecipazione
               informativa e decisionale: l’adunanza “virtuale”, in Riv. dir. soc., 2017, 328 ss.; PEDERZINI,  Intervento  del
               socio  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  e  democrazia  assembleare,  in  Giur.  comm.,  2006,  111  ss.;
               PETTIROSSI,  “Assembleare” ed “extrassembleare”  nella deliberazione  di società  per azioni, Milano, 2019,
               passim; ROSSI,  Diritti  di partecipazione  degli azionisti e  collegialità  nell’assemblea  delle società  quotate,  in
               Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, M. Campobasso, V. Cariello, V. Di
               Cataldo, F.  Guerrera,  A.  Sciarrone  Alibrandi  (diretto da),  II,  Torino,  2014,  879  ss.;  SANDEI,
               Organizzazione societaria e Information Technology, Padova, 2010, passim; ID., Attivismo degli azionisti
               e nuove forme di partecipazione, Milano, 2016, 199 ss.; TURELLI,  Assemblea di società per azioni e nuove
               tecnologie,  in  Riv.  soc.  2004,  116  ss.;  ID.,  Assemblee  di società  per  azioni ed esercizio  del diritto  di voto
               mediante mezzi elettronici,  in Riv. dir. civ., 2011, II, 466 ss.;
                  13   L’ammissibilità  dei mezzi elettronici per  lo svolgimento di  assemblee nella s.r.l.  era stata
               confermata,  ancor  prima  delle  norme  speciali  dettate dall’emergenza Covid-19 dal  Consiglio
               Notarile di Milano che con la massima n.14 del 10 marzo 2004 «Uso di mezzi telematici  e del voto per
               corrispondenza  nelle  assemblee  di s.r.l.  (art. 2479 c.c.)»  aveva stabilito  che  «Nella  s.r.l.  devono  ritenersi
               ammissibili le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione  e i voti per corrispondenza alle stesse condizioni
               in presenza delle quali tali modalità di svolgimento  delle riunioni assembleari e di partecipazione alle decisioni
               dei soci  sono ammesse  nella s.p.a. che  non  fa ricorso  al mercato  del capitale di rischio».  Tale decisione si
               basava sulla considerazione finale che «Nella s.r.l., a ben vedere, il voto per corrispondenza va ammesso a
               maggior ragione rispetto alla s.p.a. “chiusa”, poiché nel primo tipo sociale si è addirittura superato il principio
               della collegialità nelle decisioni dei soci, adottabili con i sistemi della consultazione scritta e del consenso espresso
               per iscritto. Né può dirsi che il voto per corrispondenza nella s.r.l. vanifichi la disposizione che impone il ricorso
               al procedimento  assembleare in talune evenienze  (art. 2479, comma 4, c.c.): l’ordinamento intende  assicurare,
               in  quei  casi, la possibilità  dell’intervento  in  una riunione  assembleare  (in  radice  esclusa, invece,  dai sopra
               ricordati  procedimenti  decisionali  alternativi);  ma non certo  intende  impedire  al socio,  che  ciò  preferisca, di
               preformare il voto rispetto all’assemblea, perché ivi giunga attraverso un delegato o a mezzo posta».

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