Page 21 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il terzo comma dell’art. 106
del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, consente che l’espressione del voto avvenga
mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto .
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Il sesto dell’art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 prevede che anche le banche
popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue
assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono
limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare
per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-
undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di
convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il già
menzionato rappresentante designato. Viene tuttavia esclusa l'applicabilità del
quinto comma dell'art. 135-undecies del TUF, per cui viene esclusa la possibilità
di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante. Il
termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la
data di prima convocazione dell’assemblea.
promuovere l’attivismo degli investitori istituzionali, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, 422 ss.; LA SALA, Le
forme di partecipazione assembleare con mezzi elettronici nella società per azioni, in Banca, borsa, tit. cred.,
2016, 690 ss. e in BRIOLINI (a cura di), Principio capitalistico quo vadis?, Torino, 2016, 344 ss.; PAPI,
Il rafforzamento del ruolo degli azionisti attraverso la modernizzazione dei processi di partecipazione
informativa e decisionale: l’adunanza “virtuale”, in Riv. dir. soc., 2017, 328 ss.; PEDERZINI, Intervento del
socio mediante mezzi di telecomunicazione e democrazia assembleare, in Giur. comm., 2006, 111 ss.;
PETTIROSSI, “Assembleare” ed “extrassembleare” nella deliberazione di società per azioni, Milano, 2019,
passim; ROSSI, Diritti di partecipazione degli azionisti e collegialità nell’assemblea delle società quotate, in
Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, M. Campobasso, V. Cariello, V. Di
Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), II, Torino, 2014, 879 ss.; SANDEI,
Organizzazione societaria e Information Technology, Padova, 2010, passim; ID., Attivismo degli azionisti
e nuove forme di partecipazione, Milano, 2016, 199 ss.; TURELLI, Assemblea di società per azioni e nuove
tecnologie, in Riv. soc. 2004, 116 ss.; ID., Assemblee di società per azioni ed esercizio del diritto di voto
mediante mezzi elettronici, in Riv. dir. civ., 2011, II, 466 ss.;
13 L’ammissibilità dei mezzi elettronici per lo svolgimento di assemblee nella s.r.l. era stata
confermata, ancor prima delle norme speciali dettate dall’emergenza Covid-19 dal Consiglio
Notarile di Milano che con la massima n.14 del 10 marzo 2004 «Uso di mezzi telematici e del voto per
corrispondenza nelle assemblee di s.r.l. (art. 2479 c.c.)» aveva stabilito che «Nella s.r.l. devono ritenersi
ammissibili le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione e i voti per corrispondenza alle stesse condizioni
in presenza delle quali tali modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e di partecipazione alle decisioni
dei soci sono ammesse nella s.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio». Tale decisione si
basava sulla considerazione finale che «Nella s.r.l., a ben vedere, il voto per corrispondenza va ammesso a
maggior ragione rispetto alla s.p.a. “chiusa”, poiché nel primo tipo sociale si è addirittura superato il principio
della collegialità nelle decisioni dei soci, adottabili con i sistemi della consultazione scritta e del consenso espresso
per iscritto. Né può dirsi che il voto per corrispondenza nella s.r.l. vanifichi la disposizione che impone il ricorso
al procedimento assembleare in talune evenienze (art. 2479, comma 4, c.c.): l’ordinamento intende assicurare,
in quei casi, la possibilità dell’intervento in una riunione assembleare (in radice esclusa, invece, dai sopra
ricordati procedimenti decisionali alternativi); ma non certo intende impedire al socio, che ciò preferisca, di
preformare il voto rispetto all’assemblea, perché ivi giunga attraverso un delegato o a mezzo posta».
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