Page 26 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE
- mediante la lista del consiglio, essendo attualmente peraltro esclusa la
possibilità di una votazione sui singoli nominativi, potrebbero perpetuarsi
posizioni di potere in capo a manager che già da tempo ricoprono il proprio
incarico;
- la raccolta di consensi da parte degli azionisti rispetto alla lista del consiglio
potrebbe essere evidentemente alterata dall’esistenza o dal rafforzamento delle
relazioni commerciali esistenti tra l’emittente e taluni soci significativi, ancorché
con possessi azionari inidonei a includerli tra le parti correlate, con l’evidente
rischio di un vero e proprio mercato del voto.
Salva la possibilità che lo statuto riservi alle minoranze una più ampia
rappresentanza nel board, almeno uno dei componenti del consiglio di
amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior
numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i
soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
Tale riforma ha inteso accrescere il monitoraggio delle minoranze nella
gestione delle società e mitigare i problemi di agenzia tra azionisti di maggioranza
e minoranza, consentendo a questi ultimi di nominare almeno un amministratore
di propria scelta. Rammenta l’autorità che alcuni emittenti quotati hanno previsto
nel proprio statuto la possibilità che anche il consiglio di amministrazione presenti
una lista di candidati per il rinnovo del consiglio medesimo, sebbene tale facoltà
non sia contemplata nel TUF. L’autorità rammenta come, al momento di
redazione del richiamo di attenzione, non vi erano specifiche pronunce
giurisprudenziali sull’ammissibilità di tale facoltà ai sensi dell’art. 147-ter del
TUF, mentre la Corte di Cassazione nel 2007 ha dichiarato illegittima, con
riguardo all’art. 148 del TUF che disciplina la nomina del collegio sindacale, una
clausola statutaria che consentiva al consiglio di amministrazione la
presentazione di una lista di candidati sindaci; ciò in considerazione del pericolo
che la lista del consiglio possa pregiudicare la nomina di candidati della
minoranza, oltre che per “l’anomalia” di un organo controllante nominato
dall’organo soggetto al suo controllo.
Si ricorda inoltre che la dottrina ritiene la clausola statutaria che consente la
presentazione di una lista di amministratori da parte del consiglio di
amministrazione ammissibile anche nelle società quotate, in quanto espressione
dell’autonomia statutaria e purché la presentazione di tale lista non pregiudichi la
nomina di componenti espressi dai soci di minoranza.
Il Codice di Corporate Governance adottato nel 2020, con riferimento
all’eventuale presentazione di una lista di candidati per il rinnovo del consiglio di
amministrazione da parte dell’organo di amministrazione prevede che la stessa
sia “da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una formazione e una
presentazione trasparente”, e che il consiglio di amministrazione sia coadiuvato
dal comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti.
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