Page 15 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





                  Con ciò si vuole sottolineare che il livello di emissioni che l’impresa produce
               nello svolgimento della propria attività non costituisce semplicemente un impatto
               ambientale negativo che le società saranno tenute a gestire attraverso l’adozione
               di adeguate misure di prevenzione e arresto nell’ambito della propria catena di
               attività. Del resto, la produzione di emissioni di anidride carbonica non è né
               prevenibile né arrestabile ma tutt’al più mitigabile.
                  Semmai, il “net zero target” quale obiettivo politico da raggiungere entro il
               2050  costituisce  la  ragione  per  imporre  alle  grandi  imprese  multinazionali
               l’obbligo di modificare in maniera coerente il proprio modello di business e la
               strategia  produttiva  allo  scopo  di  limitare  il  rilascio  di  emissioni  carboniche :
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               insomma, non un rischio, attuale o potenziale da arrestare o prevenire, ma un
               obiettivo da raggiungere.
                  Gli  Stati  membri  avranno  due  anni  per  adeguare  la  propria  normativa
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               all’obiettivo della lotta ai cambiamenti climatici . Peraltro, il testo della direttiva
               chiarisce che, a seconda dei requisiti dimensionali, le imprese disporranno di un
               ulteriore periodo di tempo dall’entrata in vigore della direttiva, per soggiacere
               all’applicazione  delle  sue  prescrizioni.  Nondimeno,  pare  utile  avviare  una
               riflessione sull’impatto che la direttiva appena approvata già produce, anzitutto
               sul piano concettuale. Questo pare il punto di partenza per impostare un discorso
               propedeutico sia al suo recepimento, sia anche a rispondere all’interrogativo se e
               quali operazioni interpretative conformi agli obiettivi comunitari possano essere
               già eventualmente intraprese, indipendentemente dal recepimento della direttiva
               e già prima del termine di attuazione .
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               emissioni nette a livello mondiale entro il 2050, per evitare dichiarazioni fuorvianti riguardo a tale allineamento
               e per porre fine al greenwashing, alla disinformazione e all'espansione dei combustibili fossili a livello mondiale
               al fine di conseguire gli obiettivi climatici internazionali ed europei”.
                  4   Ma  sull’evanescenza  di  simili  proclamazioni,  v.  M.  LIBERTINI,  Doveri  ambientali,  sviluppo
               sostenibile e diritto commerciale, in Doveri intergenerazionali e tutela dell’ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive
               per Stati, imprese e individui, a cura di P. PANTALONE, Il diritto dell’economia, 2021
                  5  È peraltro il caso di osservare che la direttiva appena approvata si inserisce nel quadro di un
               plesso disciplinare che già contempla l’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici nel
               novero delle procedure ex art. 3 lett. c) e 18 Reg. UE 2020/852., che l’impresa è tenuta ad attuare
               al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e
               con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti
               dalle  otto  convenzioni  fondamentali  individuate  nella  dichiarazione  dell’Organizzazione
               internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale
               dei diritti dell’uomo, il tutto nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» di cui
               all’articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088.
                  6  C.  Giust.  CE  16  dicembre  1993,  C-334/92,  Wagner  Miret,  in  Racc.,  I-6811,  par.  20;
               Conclusioni dell’avv.to generale TIZZANO, Mangold, cit., punti 115 e 120 ove si legge ““anche i
               giudici devono fare tutto il possibile, nell’esercizio delle loro competenze, per evitare che il risultato
               voluto dalla direttiva possa essere compromesso. In altri termini, essi devono ugualmente sforzarsi
               di  privilegiare  l’interpretazione  del  diritto  interno  più  aderente  alla  lettera  e  allo  spirito  della
               direttiva”.  L’interpretazione  conforme  non  opera  sia  in  presenza  di  principi  dell’ordinamento
               interno in conflitto con i contenuti della direttiva (Cfr. C. Giust. CE 7 marzo 1996, C-192/94, in
               Racc., 1996, I-1281) sia in mancanza di norme interne che possono essere interpretate alla luce della

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