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MASSIMO D'AURIA
mercato. Più precisamente, secondo tale impostazione, l’acquisizione delle
risorse “all’interno dell’impresa”, piuttosto che “attraverso il mercato”,
costituisce un’opzione più efficiente di produzione di valore almeno fino a
quando i costi di governance risultino inferiori a quelli transattivi che
l’impresa affronterebbe per reperire le risorse attraverso lo scambio ripetuto
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sul mercato .
All’interno di tale cornice teorica, la dimensione dell’impresa costituisce,
pertanto, l’esito di una strategia produttiva di valore che si propone di contrastare
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i rischi di mercato .
Nell’affermare che l’impresa costituisce strategicamente il social arrangement
alternativo al mercato più idoneo a gestire la produzione di valore, il passo è
breve per incorporare, nel segno della sostenibilità ambientale, anche la gestione
delle esternalità negative, intese come astrette da un nesso pertinenziale con il
valore prodotto. Semmai, l’aspetto più difficoltoso sul piano concettuale è
determinato dall’esigenza di traslare la proposizione originaria del teorema di
11 Sempre secondo COASE, R. H, The nature of firm, in Economica, 4 (1937): pp. 386-405 la scelta
tra produrre tutto all’interno dell’impresa oppure ricorrere al mercato, ossia di reperire l’input
necessario attraverso scambi di mercato, è dettata dalla logica della convenienza marginale e,
dunque, dal pay – off tra i costi di governance che aumentano al crescere della dimensione
dell’impresa e i costi di transazione in cui l’impresa incorre quando ricorre al mercato. In tema, v.
F. CAFAGGI, P. IAMICELI, Retulating contracting in global value chains. Institutional alternatives and their
implications for transnational contract law, 16, European review of contract law, 44, (2020), 44-73; adde L.
VENTURA, Corporate sustainability due diligence and the new boundaries of the firms in the European Union,
in European Business Law Review cit, p. 267 secondo cui i confini dell’impresa non sono più legati ai
“property rights” o alla “chain of control” ma “They move along with sustainability due diligence
requirements provided by the law”.
12 È appena il caso di osservare che, anche in questa prospettiva, il contratto svolge la
funzione fondamentale organizzativa della produzione, funzione che dunque è più complessa
di quella sin qui prevalentemente studiata di puro scambio. In tema v. GRUNDMANN, CAFAGGI,
VETTORI (a cura di), The organizational contract. From exchange to long – term network cooperation
in European contract law, Ashgate, 2013, passim. In linea teorica generale, vale la pena
evidenziare come la nozione di contratto d’impresa sottesa alla Proposta che qui si intende
impiegare è una proposta interpretativa nel senso indicato da A. GENTILI, I contratti d’impresa
e il diritto comune europeo, in P. SIRENA, Il diritto europeo dei contratti d’impresa. Autonomia negoziale
dei privati e regolazione del mercato, Milano, 2006, 95ss. Esso è da interpretarsi come strumento
della libertà d’iniziativa economica dell’impresa, oltre che come tassello della competizione
tra imprese, prestandosi in questa sua veste ad essere identificato per la funzione che essa svolge
rispetto all’impresa, ossia quale fenomeno attuativo di strategie rivolte ad appropriarsi del
valore estratto dai processi produttivi. Sulle declinazioni della categoria dei contratti di impresa
si vedano A. DALMARTELLO, I contratti delle imprese commerciali, Padova, 1962; G. OPPO, Note
sulla contrattazione di impresa, in Riv. Dir. civ., 1995, p. 629; A. A. DOLMETTA, Sui “contratti di
impresa”: ipoteticità di una categoria (ricordo di Arturo Dalmartello), in Jus, 2009, p. 281; nonché i
saggi raccolti nel volume a cura di, Da ultimo, v. M. RENNA, Garanzie personali e attività di
impresa, Pisa, 2021, p. 30, 55, 97,117 ove amplia bibliografia, il quale giustamente osserva che
la connotazione imprenditoriale implica il riconoscimento della connessione funzionale del
contratto inserito nell’attività commerciale, trattandosi di un momento attuativo dell’impresa
che, come tale, “risulterà meritevole di tutela e compatibile con l’ordinamento giuridico
qualora non contrasti con l’art. 41, comma 2, Cost.”.
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